Da quando decorrono i termini per presentare ricorso? una pluralità di orientamenti giurisprudenziali può far pensare ad un errore scusabile?

Lazzini Sonia 24/04/08
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Esiste l’esigenza di far decorrere il termine di impugnazione dalla acquisita conoscenza di un provvedimento sfavorevole. In questo modo, infatti, mentre non viene minimamente conculcato il diritto della parte alla tutela giurisdizionale (che presa successivamente visione di ogni profilo della vicenda che la riguarda potrà ampliare il thema decidendum con motivi aggiunti, se del caso previa acquisizione coatta del materiale documentale), resta anche salvaguardato l’obiettivo interesse pubblico a non veder esposto il risultato dell’attività amministrativa ad impugnazioni promosse quasi senza termine_Né si può ritenere che sussistano i presupposti per far luogo ad errore scusabile giacché la conoscibile esistenza di una pluralità di orientamenti giurisprudenziali non esime la parte che scelga di aderire ad uno di essi dalle conseguenze della sua scelta
 
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 888 del 4  marzo 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
 
 
< il Collegio non ignora che, come puntualmente rammentato dall’appellante, una parte della giurisprudenza è incline a ritenere che a tal fine non basta la mera notizia dell’esistenza di un provvedimento sfavorevole ma occorre "la piena conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole".
 
Ritiene peraltro che il diritto della parte a proporre un’impugnazione consapevole vada necessariamente contemperato con le altre istanze in gioco, anch’esse di rango costituzionale, quali, nel nostro caso, le "esigenze di speditezza, di concentrazione processuale e di prevalenza della tutela in forma specifica che permeano e giustificano il peculiare regime normativo della tutela giurisdizionale in materia di appalti">
 
A cura di Sonia LAzzini
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 888 del 4 marzo 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
                REPUBBLICA ITALIANA                     N.888/08   REG.DEC.
            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                 N. 11704    REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 2003
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 11704/03 proposto dalla ALFA 2000 S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Eulo Cotza, con domicilio eletto in Roma via Portuense, 104 presso la sig.ra Antonia De Angelis;
contro
il Comune di Maracalagonis, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto in Roma, via Massimi, 154, presso il suo studio;
il Comune Di Maracalagonis – sett. V gestione suolo e territorio, non costituitosi;
la Commissione Giudicatrice Gara Licitazione Privata c/o il Comune, non costituitasi;
e nei confronti
della Liquigas S.p.A., non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR Sardegna n. 1067/2003, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza strade comunali;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Maracalagonis;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2007, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Cotza e Crisci, quest’ultimo per delega dell’avv. Contu;
FATTO
         La causa ha ad oggetto la licitazione privata indetta dal Comune di Maracalagonis per l’affidamento del servizio di distribuzione in rete di gas combustibile previa realizzazione delle opere a ciò necessarie.
          L’appalto è stato assegnato alla Società Liquigas s.p.a. ed avverso tale aggiudicazione è insorta la Società ALFA 2000 s.p.a. che si è gravata davanti al TAR Sardegna.
         Il ricorso è stato lì dichiarato irricevibile per tardività, risultando che la sua notifica aveva avuto luogo oltre il termine decadenziale di 60 giorni, fatti decorrere dalla sentenza dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione a favore della ALFA 2000 s.p.a.
         La sentenza del TAR Sardegna è appellata dalla ALFA 2000 s.p.a., la quale rileva che esiste opposto orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale il termine per la proposizione del ricorso va fatto decorrere (non dalla data di conoscenza del provvedimento sfavorevole alla parte) ma dal momento in cui l’amministrazione ha consentito di conoscere gli atti della procedura e, quindi, dal momento in cui, in ipotesi, si è realizzata la potenziale percezione della illegittimità del provvedimento sfavorevole.
         Resiste l’Amministrazione aggiudicatrice la quale sul punto replica che l’orientamento richiamato da controparte sarebbe minoritario e comunque non meritevole di adesione.
         La causa è passata in decisione all’udienza del 6 novembre 2007.
DIRITTO
         L’appello non è fondato. Circa la questione della decorrenza del termine per proporre impugnazione, il Collegio non ignora che, come puntualmente rammentato dall’appellante, una parte della giurisprudenza è incline a ritenere che a tal fine non basta la mera notizia dell’esistenza di un provvedimento sfavorevole ma occorre "la piena conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole" (Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522). Ritiene peraltro che il diritto della parte a proporre un’impugnazione consapevole vada necessariamente contemperato con le altre istanze in gioco, anch’esse di rango costituzionale, quali, nel nostro caso, le "esigenze di speditezza, di concentrazione processuale e di prevalenza della tutela in forma specifica che permeano e giustificano il peculiare regime normativo della tutela giurisdizionale in materia di appalti" (Sez. V, 1 agosto 2007, n. 4268).
         Da ciò l’esigenza di far decorrere il termine di impugnazione dalla acquisita conoscenza di un provvedimento sfavorevole. In questo modo, infatti, mentre non viene minimamente conculcato il diritto della parte alla tutela giurisdizionale (che presa successivamente visione di ogni profilo della vicenda che la riguarda potrà ampliare il thema decidendum con motivi aggiunti, se del caso previa acquisizione coatta del materiale documentale), resta anche salvaguardato l’obiettivo interesse pubblico a non veder esposto il risultato dell’attività amministrativa ad impugnazioni promosse quasi senza termine.
         La sentenza di primo grado, che appunto fa decorrere il termine di impugnazione dalla nota dell’impresa datata 19 settembre 2002 (a nulla ovviamente rilevando la diversa formulazione della successiva nota del 24 settembre 2002), merita pertanto conferma.
         Né si può ritenere che sussistano i presupposti per far luogo ad errore scusabile giacché la conoscibile esistenza di una pluralità di orientamenti giurisprudenziali non esime la parte che scelga di aderire ad uno di essi dalle conseguenze della sua scelta.
         Le spese, vista la particolarità della vicenda, possono tuttavia essere compensate.
P.T.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 6 novembre 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Emidio Frascione                   Presidente
Raffaele Carboni                    Consigliere
Marco Lipari                          Consigliere
Marzio Branca                        Consigliere
Nicola Russo                          Consigliere est.
 
L’ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE
F.to Nicola Russo                                 F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 04/03/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
 
 

Lazzini Sonia

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