E’ questo il principio con cui la III sezione civile della Corte di Cassazione, adeguandosi a quanto in precedenza statuito in materia dalle SS.UU., ha accolto con la sentenza in commento il ricorso di una compagnia di assicurazioni dichiarando la incompentenza del GdP a giudicare nella materia de qua.
Secondo la Cassazione la Legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto:
– da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza;
– e, dall’altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Pertanto, ha proseguito la Corte, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d’appello.
AVV. ****************
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Badolato, ritenuta la propria competenza, ha condannato la Commerciai Union Insurance s.p.a. a restituire al P. (in passato assicurato per la R.C. presso la predetta compagnia) una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, per avere la convenuta partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi della L. n. 287 del 1990.
Il ricorso della compagnia si svolge in quattro motivi. Non si difende la parte intimata.
Motivi della decisione
Dalla lettura della stessa sentenza impugnata risulta che la compagnia, all’atto della costituzione in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del giudice di pace adito e la competenza della Corte d’appello territorialmente competente.
Respingendo siffatta eccezione, il giudice ha affermato la propria competenza.
La questione, riproposta dalla compagnia nei primi due motivi di ricorso, è stata già risolta, in un analogo caso, da Cass. sez. un. 4 febbraio 2005, n. 2207, la quale ha affermato il principio (al quale oggi il collegio s’adegua) secondo cui: la Legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d’appello.
Il ricorso della compagnia assicuratrice è, dunque, fondato sul punto della competenza. La sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere dichiarata la competenza esclusiva e territoriale della Corte d’appello di Catanzaro, la quale provveder anche sulle spese del giudizio di cassazione.
L’accoglimento dei primi due motivi ha efficacia assorbente rispetto ai successivi due.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, dichiara l’incompetenza del giudice di pace di ******** e la competenza della Corte d’appello di Catanzaro, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; assegna alle parti il termine di 60 gg. Per la riassunzione.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2008
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