Le novità sulla registrazione di prodotti tipici DOP e IGP: il Regolamento CE n° 510 del 2006 ed il decreto MiPAF del 27 novembre 2006

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Passati più di 14 anni dalla prima introduzione delle norme sui prodotti alimentari e agricoli registrati come “denominazione di origine protetta” (DOP) e come “indicazione geografica protetta” (IGP), l’Unione Europea semplifica e chiarisce, col Regolamento CE n. 510 del 2006, queste procedure di registrazione dei prodotti tipici, accogliendo anche le richieste dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) per eliminare, almeno in parte, gli ostacoli alla concorrenza che da queste norme derivano, permettendo che i Paesi terzi non siano più tenuti al requisito della reciprocità ed alla equivalenza delle forme di protezione (cioè ad avere per forza dei marchi di qualità equivalenti alle DOP ed alla IGP dei paesi europei). Gli operatori degli Stati membri dell’UE diversi dal paese di origine del prodotto e dei paesi terzi che abbiano un interesse legittimo riguardo alla registrazione di un prodotto tipico possono inoltre presentare domande ed opposizioni alla Commissione Europea senza dover ricorrere all’intermediazione dei propri governi (art. 7 del Regolamento). Il nuovo Regolamento CE 510/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea L 93 del 31.03.2006) riscrive completamente ed abroga il Regolamento CEE n. 2081 del 1992 che introdusse la DOP e la IGP.
Il Regolamento CE 510/2006 migliora innanzitutto la tutela dei consumatori europei per quanto riguarda la riconoscibilità dei prodotti. A decorrere dal 1° Maggio 2009 le etichette dovranno riportare i simboli comunitari standard o le diciture previste per i prodotti DOP e IGP (art. 8). I simboli e il registro dei prodotti DOP e IGP sono pubblicati nel sito internet della Commissione Europea /Agricoltura. Quanto ai produttori, le richieste di registrazione sono presentate di norma dalle loro associazioni interessate presso le autorità nazionali, vale a dire, in Italia, il Ministero per le Politiche Agricole (MIPAF). La commercializzazione dei prodotti registrati è aperta a tutti gli operatori che adottano gli appositi disciplinari, nei quali si fissano le regole relative ad ogni aspetto che costituisce e rappresenta la peculiarità, l’identità e l’origine dei prodotti (art. 4). In termini essenziali, quelli a denominazione di origine protetta (DOP) hanno un legame più forte ed esclusivo con l’area geografica di riferimento. Nella stessa area si svolgono infatti tutte le attività di produzione, di trasformazione e di elaborazione del prodotto. Per il riconoscimento dell’indicazione geografica protetta (IGP) è invece previsto che la notorietà dei prodotti sia associata ad almeno uno dei tre stadi operativi della filiera (art. 2).
Le norme per la registrazione (artt. 5 e 6) tutelano i produttori e i consumatori contro il rischio di confusioni o di abusi più o meno intenzionali. Sono a questo proposito determinanti gli aspetti linguistici e giuridici che riguardano l’uso dei nomi e il loro confronto. La registrazione non è ammessa nei casi in cui il nome di un prodotto, pur essendo collegato con il nome del luogo o della regione in cui è stato inizialmente prodotto o commercializzato, corrisponde ad una denominazione divenuta generica nell’uso comunitario. Non è parimenti ammessa se il nome proposto è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, in modo tale da poter indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Sono infine definiti i criteri di fondo per affrontare i problemi legati alle possibili omonimie, anche parziali (art. 3). Particolarmente dettagliate sono poi le norme sulla protezione (art. 13). Tra queste, il divieto di usare espressioni che mirano a sfruttare, anche in modo evocativo, la reputazione di una indicazione o di una denominazione protetta (“genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” e simili). Il regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino ed alle bevande spiritose. Nella Gazzetta Ufficiale europea L 93/2006 è stato pubblicato anche il nuovo regolamento CE 509/2006 sulle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (STG) che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento CEE n. 2082 del 1992 sulle Attestazioni di Specificità degli stessi prodotti. Una specialità tradizionale garantita non fa riferimento ad una origine ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione tradizionale del prodotto o di un metodo di produzione tradizionale.
Col Decreto Ministeriale 17 novembre 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 276 del 27 Novembre 2006), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAF) ha rivisto le proprie procedure per le nuove richieste di registrazione dei prodotti agroalimentari DOP e IGP ai sensi del Regolamento CE 510/2006. La procedura nazionale di registrazione di nuove DOP e IGP non è molto cambiata rispetto a quella prevista dalla precedente Circolare Ministeriale n. 4 del 2000 (artt. 6 e 7 del D.M.). Oggi, al soggetto proponente, sono richiesti maggiori approfondimenti e ulteriori informazioni e precisamente:
·         una maggiore definizione del soggetto legittimato a presentare la richiesta di registrazione. L’associazione di produttori proponente deve rappresentare sia una produzione superiore al 50% di quella ottenuta nella zona delimitata, sia una percentuale superiore al 30% delle imprese coinvolte nella produzione al momento della presentazione della domanda (art. 1);
·         tra la documentazione che accompagna la domanda (atto costitutivo, statuto, delibera assembleare, disciplinare di produzione, relazione tecnica da cui si evinca chiaramente il legame del prodotto col territorio, relazione storica che comprovi la produzione del prodotto da almeno 25 anni) deve essere compresa anche una relazione socio-economica che descriva non solo la produzione e l’offerta attuale ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni (artt. 3 e 4);
·         è previsto il versamento di un contributo destinato a coprire le spese d’istruttoria. La ricevuta di tale contributo deve essere allegata alla domanda. La somma sarà determinata  con un Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 3, 3° comma, lettera h);
·         infine, per quanto riguarda il parere regionale, Il Ministero delle Politiche Agricole fisserà con un suo Decreto le modalità di partecipazione delle Regioni alla procedura nazionale (art. 5).
  
 
Gianfranco Visconti
Consulente di direzione aziendale

Visconti Gianfranco

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