Il fantasma del subappaltatore continua a tormentare l’appaltatore

Salierno Fabio 26/06/08
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L’articolo 3 comma 8 del  Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 ha  ABROGATO i commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248) nonche’ il Decreto Ministro economia e delle finanze del 25 febbraio 2008 n. 74: “regolamento concernente la responsabilita’ solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi”.
 
Tuttavia, il decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 non ha abrogato il comma 28 dell’articolo 35 della legge 248/2006.
 
Il comma 28 prevede:” L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.
 
L’effetto del suddetto decreto legge e’ che dal 3 giugno u.s. tra COMMITTENTE e APPALTATORE non sussiste piu’ responsabilita’ solidale. Essa, tuttavia, continua a sussistere tra APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. Ed ora non c’e’ modo di evitarla in quanto sono scomparse le norme del decreto ministeriale che disegnavano un percorso per scaricare la responsabilita’ (cfr il meccanismo esonerativo che era previsto dall’ormai abrogato art. 2 comma 3 o art. 4 comma 3 dell’abrogato D.M. 25 febbraio 2008 n. 74). Inoltre non c’e’ piu’ il limite del valore dell’appalto in precedenza previsto dalle norme della Bersani ora abrogate.
 
Ricordiamo, infatti, che la legge stabiliva l’esonero della responsabilita’ solidale dell’appaltatore se egli avesse proceduto alle verifiche previste dal decreto ministeriale 25 febbraio 2008 n. 74 in merito all’adempimento da parte del subappaltatore delle ritenute fiscali. Ora tale esonero non e’ piu’ previsto!
 
Le nuove norme non incidono neppure sull’articolo 29 della c.d. “legge Biagi” (D. Lgs. 276 del 2003) il cui comma 2 stabilisce il vincolo di solidarieta’ passiva “tra committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
 
DE IURE CONDENDO:
 
Sarebbe opportuno utilizzare i tempi di conversione del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 (da effettuarsi entro 60 giorni dal 3 giugno ai sensi dell’art. 77 comma 3 della Costituzione della Rep. Italiana) per individuare delle possibili “semplificazioni” in ordine a documenti da presentare per evitare la responsabilita’ solidale che, come detto, resta tra appaltatore e subappaltatore.
 
Fabio Salierno

Salierno Fabio

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