Analisi comparativa tra il modello statunitense e quello europeo di azione di classe

Sgueo Gianluca 26/06/08
Scarica PDF Stampa
1. La proponibilità del modello statunitense in ordinamenti diversi. I problemi – 2. Azione di classe in Europa: gli interessi collettivi nella Comunità europea – 3.1 Gli ordinamenti nazionali: il caso francese ed il sostanziale fallimento della Action en représentation cojonte – 3.2.1 L’azione di classe nell’ordinamento tedesco: dal modello della tutela collettiva generalizzata alla tutela specifica degli investitori – 3.2.2 La giurisprudenza tedesca – 3.3 Il modello anglosassone ed il problema dell’enforcement delle sentenze statunitensi – 4. La posizione dei legislatori europei nei confronti delle class actions ed i principali problemi
 
 
1. La proponibilità del modello statunitense in ordinamenti diversi. I problemi
Questa ricerca parte dal presupposto della necessità di svolgere una verifica comparativa tra la disciplina ed i problemi attuativi riscontrati nell’ordinamento statunitense e l’ordinamento italiano.
Infatti, la recente introduzione di questo strumento, in assenza di riflessioni dottrinarie approfondite sul tema, comporterà certamente l’insorgenza di problemi interpretativi analoghi (o, anche, diversi e più complessi) a quelli riscontrati negli Stati Uniti. È facile immaginare, a tale proposito, che saranno le corti a svolgere un ruolo determinante. Ad esse verrà chiesto di risolvere i problemi applicativi e contribuire in tal modo ad affinare la disciplina delle azioni di classe.
Prima di entrare nel merito della disciplina italiana, tuttavia, può essere opportuno operare una breve ricognizione delle modalità attraverso le quali l’azione di classe è venuta sviluppandosi al di fuori degli Stati Uniti, e nel contesto europeo[1].
I problemi da risolvere, a tale proposito, sono due. Anzitutto, c’è da chiedersi se, ed entro quali limiti, l’azione di classe sia stata riproposta dai principali ordinamenti europei. In secondo luogo, ma non meno importante, è necessario offrire una risposta al seguente quesito: quali sono stati i problemi interpretativi di maggior spessore e come ha provveduto la giurisprudenza ad affrontarli?
La comprensione delle tematiche connesse al primo quesito, congiuntamente a quelle legate al secondo, costituiscono, al tempo medesimo, l’introduzione alla disciplina italiana e lo strumento per tentare un primo giudizio sull’opportunità della scelta compiuta dal Parlamento nazionale.
 
 
 
2. Azione di classe in Europa: gli interessi collettivi nella Comunità europea
Nel parlare di disciplina europea è necessario distinguere tra la sfera sovranazionale e quella nazionale. A livello sovranazionale il tema degli interessi collettivi non è ignorato. La Direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998[2] è dedicata proprio ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi[3].
Tale direttiva, che viene considerata da molti autori alla stregua del “bill of rights” dei consumatori, include gli interessi diffusi dei consumatori nella categoria dei diritti soggettivi, e come tali meritevoli di più ampia tutela[4].
La direttiva, in particolare, prevede che le associazioni dei consumatori operanti a livello nazionale e che godano di una base rappresentativa estesa possano agire al fine di inibire tutti gli atti ed i comportamenti posti in essere dalle imprese che siano lesivi degli interessi dei consumatori o, più in generale, degli utenti dei servizi.
Si tratta, con ogni evidenza, di uno strumento ambiguo: da una parte, estremamente importante per il principio che pone relativo alla tutela degli interessi diffusi dei consumatori. Dall’altra, tuttavia, ancora parziale perché privo degli strumenti necessari per garantire una efficace tutela degli interessi diffusi[5].
Simili carenze, come si avrà modo di vedere, hanno influenzato notevolmente gli ordinamenti europei, producendo un generale clima di favor a tutela degli interessi diffusi, in particolare dei consumatori. Ma, al tempo medesimo, determinando (o, meglio, non contribuendo ad eliminare) una serie di differenze profonde tra i singoli ordinamenti ed, inoltre, la presenza di gravi lacune nella disciplina dei singoli ordinamenti nazionali.
 
3.1 Gli ordinamenti nazionali: il caso francese ed il sostanziale fallimento della Action en représentation cojonte
È sufficiente, ai fini elencati, prendere in considerazione tre ordinamenti nazionali: quello francese, quello tedesco e quello inglese. La disciplina legislativa dell’uno e dell’altro, infatti, offrono gli spunti per tentare una risposta alle domande poste in precedenza.
È possibile cominciare dall’ordinamento francese. Il legislatore francese ha varato la disciplina del modello dell’azione di classe a partire dal 1988, con la loi n. 88 del 14 gennaio 1988, relative aux actions en justice des associations agérs de consummateurs et à l’information des consommateurs. Successivamente, l’articolo 8.3 della legge è stato inserito, ad opera della loi n. 93-949 del 26 luglio 1993, negli articoli che vanno dal 422-1 al 422-3, titolanti Action en représentation cojonte del Codice del consumo[6].
La disciplina francese si presenta piuttosto articolata. In estrema sintesi, è possibile affermare che l’art. 422-1 del Code de la Consommation stabilisce che – previo conferimento di un mandato di almeno due consumatori – le associazioni dei consumatori rappresentative sul piano nazionale possono agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni per conto dei mandanti[7].
Il mandato, aggiunge la legge, deve essere redatto in forma scritta e, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, non può essere divulgato per mezzo di pubblicità televisiva o radiofonica, né per mezzo di lettere personalizzate.
Ora, sebbene si tratti di un modello fortemente ispirato a quello statunitense, in particolare il vincolo alla diffusione di cui s’è detto ha contribuito in maniera significativa al sostanziale fallimento dell’istituto. Si aggiunga che[8]: le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge si sono rivelate insufficienti per garantire la diffusione dell’istituto; la carenza della legge in alcune sue parti ha reso ingovernabili le azioni di massa all’interno dei tribunali; inoltre, è venuta alla luce la scarsa preparazione giuridica degli esponenti delle associazioni dei consumatori a gestire un numero elevato di consumatori all’interno di una medesima causa; non solo, le associazioni hanno manifestato sin da principio la scarsa propensione ad assumere la responsabilità connessa alla gestione dei procedimenti giudiziari dei propri iscritti
Più recentemente, il governo francese, consapevole del sostanziale fallimento della precedente legislazione, ha proposto la modifica della stessa e l’introduzione di una action de groupe analoga a quella presente nello stato del Québec[9].
A seguito dell’intervento del Presidente Chirac è stata costituita una commissione di studio cui è stato affidato il compito di analizzare la materia e proporre le modifiche legislative necessarie.
 
3.2.1 L’azione di classe nell’ordinamento tedesco: dal modello della tutela collettiva generalizzata alla tutela specifica degli investitori
L’ordinamento tedesco ha introdotto la disciplina dell’azione di classe più recentemente rispetto a quello francese. Il provvedimento che ne disciplina l’applicazione risale all’agosto 2005 e titola “Gesetz zur Einfuhrung von Kapitalanleger-Mustervefahren[10].
Si tratta, tuttavia, di un provvedimento meno esteso di quello francese o sttunitense. Questo, infatti, presenta due peculiarità. Anzitutto, si rivolge espressamente (e soltanto) agli investitori, nell’ottica di una disciplina più estesa che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del mercato finanziario e la tutela dei soggetti che vi operano[11].
Inoltre, ha una durata temporalmente limitata. Il dispositivo introduttivo della legge ne vincola l’efficacia al quinquennio successivo alla sua entrata in vigore. Ciò significa che, salva nuova approvazione dal Parlamento, la legge decadrà automaticamente nel 2010.
Se, dunque, il provvedimento tedesco si presenta più limitato rispetto a quelli precedentemente analizzati, è anche vero che il diritto processuale tedesco prevedeva già la possibilità che le associazioni di categoria degli interessi dei consumatori potessero agire in giudizio a tutela degli stessi[12]. La ragione per cui si è deciso di predisporre una disciplina più puntuale è semplice: l’istituto contemplato dal diritto processuale veniva applicato soprattutto – ed, anzi, quasi esclusivamente – in relazione agli interessi degli investitori sui mercati finanziari, ed in particolare riferimento alla collocazione nel mercato finanziario tedesco delle azioni della società Deutsche Telekom AG, in seno al processo di de-monopolizzazione del colosso delle telecomunicazioni[13].
La nuova disciplina prevede, in particolare, che la domanda per attivare la procedura sia presentata al giudice competente con l’indicazione dell’oggetto da accertare nel procedimento. Non solo, la domanda deve contenere tutte le circostanze di fatto e di diritto che sono rilevanti ai fini della controversia ed i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende servirsi a sostegno delle proprie ragioni.
È il giudice stesso che si occupa della pubblicazione della domanda: lo fa iscrivendola in un apposito registro nella Gazzetta Federale elettronica[14].
Infine, l’ordinanza emessa dal Tribunaleè appellabile presso la Corte Suprema Federale. Tra le altre cose, poiché si tratta di un interesse di carattere generale, alla Corte Suprema non è consentito, come avviene in altri casi, di negare l’appello a propria discrezionalità[15].
 
3.2.2 La giurisprudenza tedesca
Come specificato in precedenza, l’intervento del legislatore tedesco sulla disciplina delle azioni di classe nasce dalla proposizione di una serie di ricorsi da parte dei consumatori-investitori. In questo caso, dunque, a differenza di quanto accaduto in francia (o, come si vedrà, in Italia) esisteva già una giurisprudenza rilevante sul tema, che ha costituito il punto di partenza della normativa legislativa.
È interessante a tale proposito dare brevemente contro della decisione della Sezione Commerciale del Tribunale Regionale di Francoforte, presso il quale si contestava la presenza di dati falsi ed errati nel prospetto informativo pubblicato in occasione della terza offerta pubblica di azioni legata alla privatizzazione della Telecom tedesca.
I ricorsi contestavano, in particolare, la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società indicata nel prospetto informativo destinato agli investitori.
Pertanto, le domande giudiziale chiedevano: il rimborso del prezzo di acquisto delle azioni; oppure, in alternativa, il riconoscimento della differenza tra il valore dichiarato nel prospetto informativo e quello reale
La decisione del Tribunale di Francoforte riconobbe la fondatezza delle richieste dei ricorrenti. Nello specifico, dopo aver ritenuto fondate le accuse relative alla falsità delle informazioni contenute nel prospetto informativo[16], riconosceva il diritto degli investitori ad ottenere un risarcimento da commisurarsi nella misura del prezzo di acquisto delle azioni.
Al di là dei profili strettamente processuali, il dato che qui interessa evidenziare è la estrema difficoltà incontrata dal giudice nel dirimere la controversia, dal punto di vista pratico.
Non solo, il rischio che potessero formarsi giudicati contrastanti, e che dunque gli investitori ottenessero valutazioni differenti dei loro interessi a seconda del giudice presso il quale si rivolgevano, ha costituito la causa principale della necessità di metter mano alla disciplina legislativa ed approntare una soluzione definitiva[17].
 
3.3 Il modello anglosassone ed il problema dell’enforcement delle sentenze statunitensi
Com’è noto lo sviluppo delle azioni di classe nasce proprio in Inghilterra, in vigenza di un sistema giuridico che, con le riforme che si sono succedute negli anni, è venuto meno. Il caso anglosassone è interessante in particolare per un altro aspetto: è particolarmente discusso dalla giurisprudenza e dalla dottrina la possibilità che si possa ottenere l’enforcement delle sentenze emesse negli stati Uniti[18].
Il problema incontra posizioni favorevoli e posizioni contrarie[19]. Gli autori favorevoli sostengono che la soluzione vada cercata nel dovere dei giudici giudicanti in un caso di class action di difendere anche gli interessi dei soggetti assenti. La decisione assunta, in conseguenza dell’applicazione di un principio tradizionale di giustizia naturale, deve trovare piena applicazione anche negli ordinamenti diversi da quelli del giudice cui appartengono i soggetti assenti[20].
La posizione della giurisprudenza è discorde. Alcune sentenze hanno riconosciuto i diritti dei cittadini inglesi attori negli stati Uniti ed hanno dato applicazione alle sentenze dei giudici statunitensi. In altri casi, invece, le decisioni dei giudici non sono state accolte, rilevandosi una sostanziale ed incolmabile difformità tra i differenti ordinamenti.
 
4. La posizione dei legislatori europei nei confronti delle class actions ed i principali problemi
Anzitutto: c’è da chiedersi se il legislatore comunitario e quelli nazionali abbiano accolto i principi ispiratori delle azioni di classe. La risposta non è univoca: certamente è stato accettato il principio per il quale gli interessi di categorie ampie di soggetti, consumatori ed investitori in primis, meritano una disciplina peculiare. La risposta positiva deriva dal fatto che la proposizione di una medesima azione da parte di un numero ampio di soggetti, se non attentamente disciplinata, crea problemi organizzativi estremamente significativi che le corti hanno difficoltà a risolvere.
Tuttavia, sul versante opposto, deve registrarsi la difformità delle discipline predisposte dai singoli legislatori europei. Simile circostanza non può essere spiegata solamente alla luce della discrezionalità di cui godono i Parlamenti nazionali ed in ragione delle differenti culture giuridiche.
Piuttosto, le difformi discipline sono la dimostrazione di un dibattito estremamente acceso circa le conseguenze che potrebbe avere l’introduzione generalizzata di azioni di classe, qualora non accompagnata dalla previsione di limiti volti a tutelare la posizione delle grandi imprese operanti sul mercato.
Una seconda difformità la si riscontra sicuramente nel diverso successo che hanno avuto le singole discipline. Ad esempio, in Francia il modello originariamente introdotto dal legislatore si è rivelato sostanzialmente fallimentare, ed è posto in fase di revisione poco dopo la sua entrata in vigore. In Germania, invece, il maggior successo dell’intervento legislativo deve fare i conti con due considerazioni: anzitutto, la limitata efficacia nel tempo; inoltre, l’estrema settorialità del provvedimento, limitato a tutelare gli interessi degli investitori.
 
 


[1] Esistono, infatti, modelli di azioni di classe anche in altri ordinamenti extra-europei. L’esempio del Brasile è uno di quelli più frequentemente citati nella dottrina. Tuttavia, ragioni di spazio impediscono l’analisi di questi ordinamenti e rendono preferibile concentrarsi sull’ordinamento comunitario (ed in particolare su quello italiano).
[2] Il testo della direttiva, pubblicato in gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998e consultabile presso l’indirizzo www.europa.eu, nelle sue parti principali prevede che: “Articolo 1 (Campo d’applicazione) 1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all’articolo 2 volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive riportate in allegato, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. 2. Ai fini della presente direttiva per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato, così come recepite nell’ordinamento interno degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1; Articolo 2 (Provvedimenti inibitori) 1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati a norma dell’articolo 3 ai seguenti fini: a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione; b) se del caso, prevedere misure quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta adeguata e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione; c) nella misura in cui l’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato nell’ambito o a norma della legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine fissato dall’organo giurisdizionale o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l’esecuzione delle decisioni. 2. La presente direttiva non osta all’applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile e comporta, di norma, l’applicazione della legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o della legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti; Articolo 3 (Enti legittimati a proporre ricorsi ed azioni) Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all’articolo 1 e in particolare: a) uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all’articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi e/ob) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all’articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale”.
[3] Numerosi sono i contributi dottrinati in materia. Si vedano, in particolare Alpa G., I diritti dei consumatori e degli utenti – Un commento alle Leggi 30.07.1998 n. 281 e 24.11.2000 n. 340 e al Decreto Legislativo 23.04.2001 n. 224, Milano, 2001; Alpa G., La nuova disciplina dei diritti dei consumatori, in Studium Iuris, 1998, pagg. 1312 ss.; Colagrande R., Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Nuove leggi civili commentate, 1998, pagg. 728 ss.; Camero R., Della Valle S., La nuova disciplina dei diritti del consumatore, Milano, 1999
[4] Cfr. Iurilli C., Taluni aspetti della nuova legge italiana sul risparmio: il conflitto di interesse. La mancata introduzione della class action e la nuova legge tedesca sull’azione di classe in materia di tutela del risparmio: gesetz zur einfhurung con kapitalanlegermusterverfahren, in Studium Iuris, 2006, IX, pagg. 983 ss.
[5] Ne pone in evidenza le mancanze Iurilli C., Taluni aspetti della nuova legge italiana sul risparmio: il conflitto di interesse. La mancata introduzione della class action e la nuova legge tedesca sull’azione di classe in materia di tutela del risparmio: gesetz zur einfhurung con kapitalanlegermusterverfahren, in Studium Iuris, 2006, IX, pag. 983, laddove specifica che: “Sebbene il nuovo articolato abbia portato ad un maggiore ed elevato standard di tutela per i diritti dei consumatori (…), si evince come la scelta del legislatore sia stata finalizzata ad ofrire alla generalità dei consumatori una tutela collettiva caratterizzata da un intervento meramente preventivo”.
[6] Il testo integrale è consultabile al seguente indirizzo: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CCONSOML.rcv
[7] Cfr., in merito, Rodney C., L’action des associations de consommateurs en matière de clauses abusives, in Dalloz, 2005, pag. 487
[8] Ampie riflessioni sull’argomento le svolge Poncibò C., La controriforma delle class actions, in Danno e responsabilità, II, 2006, pag. 131: “è interessante sottolineare che l’action en représentation conjonte non ha avuto il successo sperato da parte dei suoi sostenitori in virtù delle numerose difficoltà riscontrate dalle associazioni dei consumatori nell’assumere la difesa legale di ampi gruppi di consumatori”.
[9] Si veda, al riguardo, l’intervendo di Jaques Chirac, “Voeux aux corps constitués”, del 4 gennaio 2005, consultabile all’indirizzo www.elysee.fr
[10] Cfr. Iurilli C., Taluni aspetti della nuova legge italiana sul risparmio: il conflitto di interesse. La mancata introduzione della class action e la nuova legge tedesca sull’azione di classe in materia di tutela del risparmio: gesetz zur einfhurung con kapitalanlegermusterverfahren, in Studium Iuris, 2006, IX, pag. 988: “Dal primo novembre 2005 è entrata in vigore in Germania la legge sulle azioni collettive di classe nelle dispute relative alle violazioni della legge sul mercato dei capitali – Capital markets model case act – a tutela degli investitori privati. Con questa legge, il legislatore tedesco ha inteso fornire un modo per trattare le azioni di massa sul mercato dei capitali e del risparmio, senza recepire nella legislazione tedesca i modelli già esistenti in Stati esteri (…) ed infatti, la legge tenta di offrire un sistema alternativo basato sui principi processuali europei e tedeschi, al fine di migliorare le azioni di classe a tutela degli investitori sui titoli obbligazionari”.
[11] Cfr. Poncibò C., La controriforma delle class actions, in Danno e responsabilità, II, 2006, pag. 132: “Detta normativa si inserisce idealmente nel piano di promozione del mercato finanziario promosso dal governo nel marzo 2003 con lo scopo, tra l’altro, di migliorare il livello di tutela offerto agli investitori. Il provvedimento in esame è soggetto ad una prima fase di osservazione e cesserà di avere vigore a partire dal 1 novembre 2010, ossia dopo cinque anni dalla sua approvazione (salva naturalmente la possibilità di procedere ad una revisione del testo e di prolungare l’efficacia della norma nel tempo”.
[12] Per approfondimenti, si veda Baetge D., Verbandkslage und Gruppenklage – Rechtesvergleichung un Reform des deutschen Rechts, Tubingen, 1999
[13] La nuova disciplina di applica espressamente a due tipi di controversie: quelle che riguardano il risarcimento del danno caudato dalla presentazione di informazioni false, ingannevoli e/o dalla omissione di informazioni circa il mercato finanziario; oppure, anche, con riferimento all’adempimento contrattuale in relazione alle offerte pubbliche previste dalla normativa sull’acquisto e sull’assunzione di valori mobiliari.
[14] V. Poncibò C., La controriforma delle class actions, in Danno e responsabilità, II, 2006, pag. 133: “La pubblicazione deve contenere alcune indicazioni essenziali per identificare il procedimento, e riguardanti: il convenuto e il suo rappresentante legale; gli emittenti di valori mobiliari o altri soggetti interessati dalla controversia; il giudice competente; il numero di ruolo del procedimento; l’oggetto di causa e la data di pubblicazione della domanda nel Registro.
[15] Il che significa, in altre parole, che il giudice è obbligato a prendere in esame il ricorso e verificare se sia fondato o meno. Qualora, poi, lo ritenga fondato, dovrà trasmettere nuovamente gli atti al giudice di primo grado e chiedergli di uniformarsi ai principi da esso stabiliti.
[16] Poiché, motiva la sentenza, il sistema di calcolo utilizzato era erroneo o, comunque, illegittimo.
[17] V. Poncibò C., La controriforma delle class actions, in Danno e responsabilità, II, 2006, pag. 132: “La vicenda relativa alla Deutsche Telekom AG. Ha posto in evidenza l’ingovernabilità di simili controversie di massa, inducendo il Parlamento tedesco a prevedere una procedura volta a tutelare i diritti degli investitori, evitando la formazione di giudicati contrastanti in relazione a identiche fattispecie”.
[18] Il tema dell’enforcement è, in realtà, un tema di grande attualità. Sempre più spesso gli attori stranieri cercano di intentare azioni di classe negli Stati Uniti ed ottenerne, in un secondo momento, il riconoscimento anche nel proprio ordinamento nazionale (tale è, infatti, la definizione più corretta di enforcement). L’interrogativo inerente la legittimità e la praticabilità di un simile procedimento diviene fondamentale non solo nel momento successivo all’emissione della sentenza ma, anche, in funzione anticipatoria. I convenuti delle azioni di classe davanti alle Corti statunitensi, infatti, tentano di bloccare preliminarmente il giudizio asserendone l’inammissibilità per inutilità in quanto l’eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe trovare di fatto alcuna esecuzione.
[19] Per una disamina completa e particolarmente approfondita si veda Harris J., Riconoscimento ed esecuzione in europa di sentenze statunitensi relative ad una class action, in Contratto e impresa, Europa, 2006, II, pag. 617: “There are arguments that can be made for and against recognition. Neverthless,on the present state of the English law, it is suggested that a cogent case can be made for the recognition and enforcement of the judgment in England”.
[20] Cfr. Dixon N., The res judicata effect in england and US class action settlement, in International and comparative law quarterly, 1997, pag. 134: “The judge, acting under an obligation to protect the absent class members, held a hearing, considered the evidence and made a ruling. That ruling is entitled to be upheld by the English court, and is unlikely to be rejected on the grounds of breach of natural justice”.

Sgueo Gianluca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento