L’articolo 86 del Codice dei contratti pubblici – proprio perché, come del resto ricorda il ricorrente, è richiamata dalla norma che disciplina gli appalti di servizi e forniture sotto soglia (articolo 124) – non può ritenersi applicabile alle procedure di affidamento di “incarichi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” di importo inferiore a 100.000 euro: questi affidamenti sono infatti disciplinati da diversa e specifica disposizione del Codice (articolo 91, comma 2), che non solo non contiene alcun richiamo alla anomalia dell’offerta, ma – attraverso il rinvio all’articolo 57 – stabilisce che l’aggiudicazione possa avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e *************** d’altra parte osservato che la scelta legislativa di non imporre la verifica dell’anomalia in caso di affidamento di incarichi professionali sotto soglia appare in linea con la tendenza verso un contesto di libera concorrenza fra i professionisti, cui è senz’altro finalizzata l’abolizione dei minimi tariffari disposta, a decorrere dal 2007, dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Anche a questo proposito vale il rilievo che l’invocata disposizione del Codice – proprio perché, come del resto ricorda il ricorrente, è richiamata dalla norma che disciplina gli appalti di servizi e forniture sotto soglia (articolo 124) – non può ritenersi applicabile alle procedure di affidamento di “incarichi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” di importo inferiore a 100.000 euro: questi affidamenti sono infatti disciplinati da diversa e specifica disposizione del Codice (articolo 91, comma 2), che non solo non contiene alcun richiamo alla anomalia dell’offerta, ma – attraverso il rinvio all’articolo 57 – stabilisce che l’aggiudicazione possa avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
ALFA Studio di Ingegneria Associato, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, presso il cui studio, in Aosta, via Losanna, 17, ha eletto domicilio;
Comune di Saint-*******, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
Studio Tecnico Associato BETA, non costituitosi in giudizio;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
1. – Oggetto del ricorso all’esame sono gli atti del procedimento con cui il Comune di Saint-******* ha affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di messa in sicurezza del versante in località Biegne.
Secondo quanto indicato nell’avviso di gara, il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta con il prezzo più basso, e l’importo a base d’asta era fissato in 19.000,00 euro.
Lo studio professionale ricorrente – ALFA Studio di Ingegneria Associato – impugna l’avviso di gara, affisso all’albo pretorio comunale dal 5 al 20 novembre 2007, il verbale n. 1 del 16 novembre 2007, con cui la commissione esaminatrice ha approvato la graduatoria ed ha provvisoriamente aggiudicato la gara allo Studio BETA (che ha offerto un ribasso del 56,44%), nonché la delibera n. 202 del 22 novembre 2007, con cui la Giunta comunale ha approvato il verbale di gara.
Il Comune di Saint Vincent si è costituito in giudizio sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
Con intervento ad adiuvandum si è costituito l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati per i medesimi motivi formulati con il ricorso.
All’udienza del 16 aprile 2008 la causa è stata ulteriormente discussa e trattenuta per la decisione.
2. – Si può prescindere dall’esame dell’eccezione con cui il Comune deduce il difetto di legittimazione dell’Ordine degli Ingegneri – in relazione all’interesse tutelato, che non sarebbe riferibile all’intera categoria rappresentata – in quanto il ricorso non è fondato.
2.a – Con il primo motivo si sostiene che – considerata la complessità dei lavori affidati – la scelta del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso è da ritenersi irragionevole e contraria al principio del buon andamento dell’amministrazione.
A tale proposito lo studio ricorrente rileva come lo stesso Ministero delle Infrastrutture – proprio con riguardo alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – abbia indicato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come il criterio più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici (v. Circolare 16 novembre 2007 n. 2473).
Il ricorrente non indica sotto quale profilo il progetto di messa in sicurezza dei versanti sia talmente complesso da rendere irragionevole l’adozione del criterio del massimo ribasso.
Né spunti decisivi in tal senso si ricavano dalla nota dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – depositata in vista dell’udienza: la prestazione oggetto di affidamento viene infatti individuata nella progettazione di “opere, verosimilmente paramassi, a protezione della strada pubblica che collega la collina di Chatillon con l’abitato di Saint-*******”. Tale prestazione, aggiunge la nota, “presuppone una analisi dettagliata della situazione in sito, una valutazione dei possibili distacchi, delle loro traiettorie, dell’energia scatenata dagli eventi prevedibili e quindi il dimensionamento sia in termini di dislocazione che di resistenza strutturale delle opere di difesa”; la prestazione oggetto di affidamento, si precisa ancora, richiede anche una “attività di redazione di un piano di sicurezza e coordinamento per gestire il cantiere in sicurezza” che “sembra ulteriormente complicata dalla necessità di prevedere opere provvisionali di difesa o altre procedure particolari da porre in opera per la tutela dei lavoratori dalla caduta dei massi, prima della realizzazione delle opere di difesa definitive”.
Anche alla stregua della descrizione dell’intervento contenuta nella nota dell’Ordine – e tenuto conto della modesta entità dell’importo a base d’asta (19.000,00 euro) – l’adozione del criterio del prezzo più basso non può essere considerata manifestamente irragionevole.
D’altra parte, nemmeno è significativo – nel senso di una complessità dell’intervento talmente rilevante da rendere illogica la mancata adozione del criterio del massimo ribasso – la circostanza che il Comune di Saint-******* abbia ritenuto di non avvalersi dei propri uffici per effettuare i lavori di messa in sicurezza del versante.
Sul punto è sufficiente il rilievo che la dichiarazione in data 5 novembre 2007 – con cui il Sindaco, in sede di pubblicazione dell’avviso di gara, ha attestato la carenza di organico tecnico – non contiene alcuna valutazione sulla complessità dei lavori e delle prestazioni professionali oggetto di affidamento.
2.b – Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 25, comma 7, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (“Legge regionale in materia di lavori pubblici”): questa disposizione prevede che – per gli appalti, come è il caso di specie, di importo inferiore alla soglia comunitaria, aggiudicati con il criterio del prezzo più basso – le stazioni appaltanti stabiliscano nel bando di gara o nella lettera di invito se procedere alla valutazione dell’anomalia delle offerte, ovvero all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, calcolata secondo criteri definiti nello stesso comma 7.
Il ricorrente, pur osservando che l’avviso impugnato non è stato bandito ai sensi della disposizione appena richiamata, ma dell’art. 21 della medesima legge regionale, ritiene che – in assenza di una disciplina regionale del procedimento di affidamento di servizi di architettura o ingegneria – sia necessario fare riferimento alle disposizioni relative agli appalti di opere pubbliche e quindi anche alla regola dettata dall’articolo 25, comma 7, della legge regionale n. 12 del 1996.
Poiché l’avviso impugnato – in violazione di tale disposizione – nulla prevede in ordine all’esclusione automatica di eventuali offerte anomale e neppure in ordine alla valutazione dell’anomalia, l’intera procedura di gara sarebbe illegittima.
Come lo stesso ricorrente sottolinea, la gara in questione non riguarda un appalto di opere pubbliche, ma l’affidamento di un incarico professionale di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Sicché correttamente l’Amministrazione ha seguito le procedure stabilite dall’articolo 21 della legge regionale n. 12 del 1996 che disciplina appunto l’ “affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria”.
Questa disposizione – a differenza del successivo articolo 25 – non contiene alcun riferimento alla anomalia dell’offerta.
D’altra parte, che la disciplina sull’offerta anomala stabilita per gli appalti di opere pubbliche non sia applicabile in via analogica al caso di specie, si ricava anche dall’esame dell’articolo 20 della medesima legge regionale n. 12 del 1996 che riguarda l’ “affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria”.
Questo articolo prevede che gli appalti per l’affidamento di tali incarichi “sono normalmente affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (comma 4), ed aggiunge che “qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatici intendano ricorrere all’affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso . . ., sono tenute a verificare l’anormalità dell’offerta” (comma 5).
Analoga previsione non è invece contenuta nella disposizione che disciplina l’affidamento di incarichi professionali per importi “sotto-soglia”.
Sicché la scelta del legislatore regionale appare chiara nel circoscrivere l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla preferenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – e sul correlato obbligo di verificazione delle offerte anormalmente basse, in caso di adozione del criterio del prezzo più basso – alle sole gare per l’affidamento di incarichi professionali sopra-soglia.
Per l’affidamento degli incarichi sotto-soglia, il legislatore regionale ha evidentemente preferito che sia l’Amministrazione a valutare, in relazione alle caratteristiche del singolo incarico, l’opportunità di procedere ad una verificazione dell’offerta anormalmente bassa.
2.c – Analoghe considerazione conducono a ritenere priva di fondamento la censura dedotta avverso il verbale con cui la commissione esaminatrice ha approvato la graduatoria e aggiudicato in via provvisoria l’incarico al controinteressato.
Lo studio professionale ricorrente lamenta la mancata applicazione della disposizione – l’articolo 86 del Codice dei contratti pubblici (approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) – che detta i “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”, con riguardo, tra l’altro, al caso in cui il criterio di aggiudicazione sia, come nella specie, quello del prezzo più basso (comma 1).
Anche a questo proposito vale il rilievo che l’invocata disposizione del Codice – proprio perché, come del resto ricorda il ricorrente, è richiamata dalla norma che disciplina gli appalti di servizi e forniture sotto soglia (articolo 124) – non può ritenersi applicabile alle procedure di affidamento di “incarichi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” di importo inferiore a 100.000 euro: questi affidamenti sono infatti disciplinati da diversa e specifica disposizione del Codice (articolo 91, comma 2), che non solo non contiene alcun richiamo alla anomalia dell’offerta, ma – attraverso il rinvio all’articolo 57 – stabilisce che l’aggiudicazione possa avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Va d’altra parte osservato che la scelta legislativa di non imporre la verifica dell’anomalia in caso di affidamento di incarichi professionali sotto soglia appare in linea con la tendenza verso un contesto di libera concorrenza fra i professionisti, cui è senz’altro finalizzata l’abolizione dei minimi tariffari disposta, a decorrere dal 2007, dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Si può quindi prescindere dall’eccezione di inammissibilità dedotta dal Comune – con riguardo alla censura ora considerata – in relazione al difetto di interesse dello studio professionale ricorrente, che, si sostiene, non potrebbe in ogni caso aggiudicarsi la gara considerati i maggiori ribassi contenuti in altre offerte, per le quali non è stato prospettata l’anomalia (eccezione il cui esame richiederebbe, in ogni caso, una verifica circa l’ammissibilità di tali migliori offerte).
2.c – Sono conseguentemente infondate le censure di invalidità derivata dedotte sia avverso la deliberazione con cui la Giunta comunale approva il verbale di gara affidando l’incarico allo studio controinteressato, sia avverso la determina del Responsabile del procedimento che dà atto della verifica del possesso dei requisiti prescritti, che conferisce efficacia alla aggiudicazione definitiva e che provvede alla assunzione dell’impegno di spesa. Sicché può prescindersi anche dalla verifica circa la natura provvedimentale di tale ultimo atto.
L’infondatezza dei motivi esaminati conduce poi a ritenere priva di pregio anche l’ultima censura con cui si lamenta l’illegittimità della richiamata deliberazione della Giunta che – in violazione dell’articolo 20 del Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale – avrebbe approvato il verbale della commissione senza evidenziare i dedotti vizi procedimentali.
Le spese e le competenze del giudizio – liquidate come in dispositivo – sono a carico del ricorrente e dell’Ordine degli Ingegneri.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente studio associato e l’Ordine degli Ingegneri – in solido tra loro – al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.000, a favore del Comune di Saint-*******.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2008 con l’intervento dei Magistrati:
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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