Con sentenza 24 aprile 2008 n. 10686, la sezione III^ della Cassazione civile ripercorre la giurisprudenza in tema di pubblicazione di interviste dal contenuto diffamatorio e di responsabilità del giornalista.
La Corte di Cassazione dà risalto al fatto che “alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi un natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse”.
Nel caso di divulgazione di un’intervista, secondo i giudici di legittimità, l’aver riportato “alla lettera” le dichiarazioni diffamatorie del soggetto intervistato non integra di per se la scriminante del diritto di cronaca.
Il giornalista non è, tuttavia, responsabile se assume una posizione imparziale rispetto alle dichiarazioni stesse e se “il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo”.
Attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, occorre accertare, quindi, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato.
Da tempo la giurisprudenza afferma che non si realizza alcuna lesione della reputazione altrui quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti: 1. verità oggettiva della notizia pubblicata; 2. interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); 3. correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza).
Secondo la Cassazione, il primo dei suddetti presupposti deve ritenersi sussistente quando il giornalista, come è avvenuto nel caso di specie, “riporti dichiarazioni di pentiti e dall’articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese al P.M. nel corso di indagini, essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano state rese ed il contesto nel quale ciò è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità”.
In tema di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso, infatti, in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sè e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto, fermo restando che il cronista ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità. Nel caso in esame, l’autrice dell’articolo incriminato aveva sottolineato, in particolare, la mancanza di riscontri obiettivi e accennato anche ai dubbi degli inquirenti che svolgevano le indagini e dovevano compiere gli opportuni controlli.
Con riferimento invece al secondo presupposto, occorre che la pubblicazione dell’intervista costituisca di per sè un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che “la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse”. Con riguardo all’interesse pubblico suscitato dall’intervista in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, la Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’autore della dichiarazione, oggettivamente diffamatoria, non fosse un capo di Stato, un leader politico o sindacale, o uno scienziato di indubbia fama, ma un personaggio imputato di reati anche gravissimi. Perché sorga l’interesse pubblico alla conoscenza della dichiarazione è sufficiente, infatti, afferma la Cassazione, “l’oggettiva notorietà del personaggio che rende la dichiarazione nonchè del soggetto cui la dichiarazione fa riferimento”.
In senso conforme, si richiamano altre pronunce della sezione III^ della Cassazione civile: 19 gennaio 2007 n. 1205 in Guida al diritto 2007, 12 69; 15 dicembre 2004 , n. 23366 in Giust. civ. Mass. 2005, 1; 25 febbraio 2002 n. 2733, in Giust. civ. Mass.2002, 303.
Si rinvia, infine, alla sentenza che ha avuto il merito di stabilire con risolutezza che “pretendere dal giornalista intervistatore il controllo della verità storica del contenuto dell’intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell’intervista” (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140, in Cass. pen. 2002, 98 nota ******; in Dir. & Formazione 2002, 351 nota ************; in Danno e resp. 2002, 19 nota AGNINO; in Dir. informatica 2002, 343 nota ***************). In senso conforme, Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009, in D&G – Dir. e giust. 2005, 9 37 nota *****, ******. Con riferimento all’ipotesi di intervista televisiva “in diretta”, si veda Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597, in CED Cass. pen. 2008, 238872.
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Testo integrale della sentenza:
Corte di cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 26 marzo 2008, n. 10686 (dep. 24 aprile 2008)
…omissis…
Fatto
Con atto 30 settembre 1996 V.C. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, M.L., quale autrice dell’articolo pubblicato sul settimanale “(OMISSIS)” del (OMISSIS) dal titolo “(OMISSIS)”, M.A., quale direttore responsabile del suddetto periodico, e la Arnoldo Mondadori Spa, quale editrice dello stesso, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di tale pubblicazione.
Ha lamentato l’attore il contenuto diffamatorio di tale articolo, che aveva riportato le dichiarazioni del pentito di mafia B. che lo indicavano quale esponente delle istituzioni partecipe di progetti mafiosi.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda, costituendo l’articolo in questione un’estrinsecazione del diritto di cronaca giornalistica.
Svoltasi la istruttoria del caso, con sentenza 4 febbraio 1999 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, escludendo la illiceità della pubblicazione per essersi la giornalista limitata e riportare fedelmente il contenuto delle dichiarazioni del B. (senza possibilità di equivoco sulla provenienza delle stesse da questo ultimo), relative a una vicenda di indubbio interesse pubblico.
Contro la suddetta sentenza ha proposto appello l’attore rilevando che le dichiarazioni attribuite al B. (sintetizzate nell’articolo) erano state rese pubbliche senza alcun controllo dell’attendibilità della fonte e senza alcuna verifica della loro rispondenza al vero, offendendo così gravemente e infondatamente la onorabilità di esso V..
Ha invocato pertanto l’appellante la totale riforma della sentenza con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Costituitisi in giudizio gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame dovendosi considerare la pubblicazione legittimo esercizio dell’attività giornalistica nell’ambito del diritto e della libertà di informazione.
Con sentenza 8 – 24 gennaio 2003 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 5 motivi e illustrato da memoria, V.C..
Resistono, con controricorso, M.L., M.A. e la Arnoldo Mondatori S.p.a..
Diritto
1. Hanno ritenuto i giudici del merito che l’articolo di cui il V. lamenta il contenuto diffamatorio non può essere ricondotto nell’ambito della illiceità, costituendo esercizio non censurabile del diritto di cronaca.
La giornalista M., infatti – hanno accertato quei giudici in linea di fatto – ha fedelmente riportato dichiarazioni effettivamente rese al P.M. dal boss mafioso B.G. indicando con precisione la provenienza delle informazioni riferite e, in particolare, quelle concernenti il V. nella vicenda relativa alla nomina, da parte del C.S.M., del Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nel 1988.
In ordine alla rispondenza fra la notizia pubblicata dal settimanale “Panorama” e il contenuto di quanto dichiarato alla Autorità Giudiziaria dal B., ha precisato la sentenza impugnata, non può sussistere dubbio essendo stata prodotta dagli appellati copia del relativo verbale di interrogatorio del 10 settembre 1996 dal quale risulta che l’indagato riferì agli inquirenti che il Senatore V., nella sua qualità di “braccio destro” dell’******, intervenne presso alcuni consiglieri di sua conoscenza perchè fosse bocciata la candidatura del Dott. F.G. (invisa a “Cosa Nostra” e all’allora capo indiscusso di questa *****) alla direzione dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.
Neppure – hanno precisato quei giudici – può dubitarsi della eccezionale importanza e rilevanza di questa notizia e del conseguente interesse pubblico alla sua conoscenza riguardando una vicenda di grande notorietà e sulla quale era (ed è tuttora) viva l’attenzione dell’intera collettività nazionale.
Quanto all’obbligo di verifica e controllo della veridicità delle notizie fornite esso, nel caso di specie, non può – come vorrebbe l’appellante – estendersi alla prova della corrispondenza al vero dei fatti riferiti dal B. all’A.G. e gravemente lesivi della reputazione del V., essendo sufficiente che le dichiarazioni del c.d. “collaborante” siano riferite con precisione senza accompagnarle con giudizi o valutazioni tendenti ad accreditarne più o meno implicitamente l’attendibilità.
Negli articoli di cui si tratta, per vero, – ha ancora sottolineato la sentenza impugnata – l’autrice ha correttamente indicato la fonte della notizia (e cioè B.G., soggetto appartenente alla criminalità organizzata di tipo mafioso e arrestato per gravissimi reati quali omicidio e strage), ha sottolineato la mancanza di riscontri obiettivi e accennato anche ai dubbi degli inquirenti che svolgevano le indagini e dovevano compiere gli opportuni controlli.
Il tutto, quindi, nei limiti del diritto di cronaca perchè la notizia è stata data con le cautele e le riserve del caso evitando di influenzare il lettore nel senso di un giudizio di veridicità o anche solo di verosimiglianza delle circostanze riferite.
Ricorrono nel caso in esame, hanno concluso la loro indagine i giudici di secondo grado, tutti gli elementi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, giustificano la divulgazione di notizie in sè lesive dell’altrui reputazione, e cioè:
– la verità oggettiva del fatto (vale a dire, in questo caso, che il B. ha effettivamente reso alla A.G. le dichiarazioni riportate da “Panorama” e non la veridicità, tutta da verificare del contenuto delle stesse);
– l’interesse pubblico alla loro conoscenza;
– la correttezza formale dell’esposizione, che non travalichi lo scopo informativo (c.d. “continenza”).
In presenza di tali condizioni deve – quindi – considerarsi lecito che la notizia medesima venga accompagnata da altre informazioni sempre che non siano immaginarie ma utili alla migliore comprensione della notizia medesima da parte dei lettori in quanto solo in tale modo il diritto di cronaca trova una sua valida giustificazione Consegue pertanto che, nella specie, non può assolutamente intendersi come un implicito avallo dell’autrice dell’articolo all’attendibilità delle dichiarazioni del B. concernenti il ruolo del V. nella vicenda la circostanza (obiettivamente vera) che, nella votazione al CSM per il conferimento dell’incarico di Capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo, la candidatura del F. fu respinta con tre voti di maggioranza.
Tale informazione, riferita dall’articolo, è, infatti, un particolare in tutto attinente e pertinente alla narrazione e certo utile al fine della esatta comprensione collocazione degli avvenimenti nel tempo in cui si svolsero.
2. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, con il primo motivo “violazione degli art. 595 c.p., e L. n. 47 del 1948, art. 13, artt. 114, 329 c.p.p., e omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Si osserva, infatti, che nella specie le dichiarazioni rese all’Autorità giudiziaria erano coperte dal segreto istruttorie e, per l’effetto, ciò esclude siano rilevanti le considerazioni svolte dai giudici del merito, sulla liceità del diritto di cronaca.
3. Il rilievo non coglie nel segno.
Come assolutamente pacifico,, la diffamazione a mezzo stampa è un “delitto contro l’onore”, diversamente, la eventuale violazione del “segreto istruttorie” è un “delitto contro la inviolabilità dei segreti”.
E’ di palmare evidenza, pertanto, che non è sufficiente la semplice circostanza che una notizia sia stata divulgata e resa di pubblico dominio in violazione del segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p., perchè – come invoca l’odierno ricorrente – possa dirsi realizzata anche la “diffamazione”.
Anche a prescindere da questo precede si osserva che l’art. 329 c.p.p., prevede il segreto interno degli atti di indagini compiuti dal Pubblico Ministero, e l’art. 114 c.p.c., dispone che è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto con il mezzo della stessa o con altro mezzo di diffusione degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, mentre nella specie non è stato oggetto di pubblicazione il “verbale” dell’interrogatorio del B., nè un suo sunto, essendosi limitata la giornalista a riferire quanto dichiaratole dal B. al quale non era precluso fare riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese al p.m. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, “altra violazione dell’art. 595 c.p.c., e della L. n. 47 del 1948, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Si censura, in particolare, con tale motivo la sentenza nella parte in cui la stessa ha escluso che fosse onere del giornalista, prima di pubblicare le dichiarazioni rese dal B., verificare se quanto dallo stesso dichiarato corrispondesse a realtà.
Si invoca, in particolare, al riguardo, l’insegnamento contenuto in risalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Intimamente connessi con il secondo motivo sono il terzo, il quarto e il quinto motivo, con i quali il ricorrente denunzia “altre violazioni dell’art. 595 c.p.c., e L. n. 47 del 1948, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, atteso che nell’ordine:
– nella specie non può parlarsi di eccezionale importanza e rilevanza delle dichiarazioni del B., e del conseguente interesse pubblico alla sua conoscenza, atteso che l’opinione pubblica ha diritto di essere informata di fatti reali, di verità e non di dichiarazioni forgiate sul falso e sulla calunnia (terzo motivo);
– l’autore delle dichiarazioni contestate, cioè il B. non è nè noto, nè qualificato, nè affidabile, trattandosi – si afferma in ricorso di “delinquente comune, plurinquisito ed arrestato per gravissimi reati” (quarto motivo);
– nella specie l’articolista anzichè assumere la prospettativa del terzo osservatore dei fatti era stato solo un “dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria e, pertanto, dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato” (quinto motivo).
5. I riassunti motivi non possono trovare accoglimento.
In passato, come noto, un primo indirizzo giurisprudenziale, si era attestato – decisamente – nella direzione di un’affermazione di responsabilità del giornalista, a titolo di concorso con il dichiarante, per la pubblicazione delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui.
Giusta tale giurisprudenza – puntualmente ricordata dalla difesa del ricorrente – a carico del cronista sussiste sempre il limite della verità della notizia che egli ha il dovere giuridico di controllare per evitare che la stampa si traduca in una “cassa di risonanza” delle offese alla reputazione, anche se non condivise dal giornalista.
A tale orientamento, peraltro, se ne è contrapposto altro, secondo cui l’obbligo della verità, cui deve attenersi il giornalista, avrebbe ad oggetto solo la fedeltà al testo dell’intervistato e non anche il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, purchè di interesse pubblico.
In tal senso sarebbe configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca in favore del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’intervistato, quanto dalle qualità di questo ultimo, idonee a determinare un particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni.
Così anche nel caso in cui l’intervista consista in giudizi, pure fortemente critici, espressi da personaggi pubblici su altri personaggi pubblici, nell’ambito di un dibattito che interessa la pubblica opinione, il giornalista – secondo tale diverso orientamento – avrebbe il compito di riferire con fedeltà il dibattito nei termini in cui si esprime, senza per questo incorrere nella responsabilità per quanto dichiarato dal personaggio intervistato.
Il riferito contrasto è stato – da anni – risolto dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Penali di questa Corte regolatrice 30 maggio – 16 ottobre 2001, n. 37140.
Ha affermato la ricordata pronunzia che il primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati (e invocato dall’odierno ricorrente), quello cioè secondo cui la pubblicazione di un intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva questo ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza, non può ritenersi suscettibile di una generalizzata applicazione, offrendo la casistica esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l’interesse sociale della notizia, può acquistare un’importanza tale da importare anche la prevalenza – nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca – sugli altri due.
Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica del contenuto dell’intervista – hanno osservato nella specie le Sezioni Unite – potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obbiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell’intervista.
Ugualmente, pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare un’intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell’ambito della vita pubblica, perchè contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive, sia perchè gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perchè la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.
Merito del diverso e contrapposto orientamento giurisprudenziale – ha ritenuto la ricordata pronunzia delle Sezioni Unite Penali – è quello di avere avvertito l’evoluzione, nel corso del tempo, del diritto all’informazione, sotto il duplice aspetto del diritto ad informare e ad essere informati.
Tale orientamento, peraltro, se può essere apprezzabile per quanto sopra detto, tuttavia non può essere pienamente condivisibile, potendo l’utilizzazione della “cassa di risonanza” rappresentata dalla stampa dare adito ad abusi e a palesi violazioni del diritto all’integrità morale dei cittadini.
Da quanto detto emerge con chiarezza che il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche.
Alla scriminante del diritto di cronaca – in particolare – non può attribuirsi un natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse.
Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell’intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione, considerando poi – al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione – in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni.
Quindi, per distinguere l’illecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 c.p..
Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, e rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazioni di terzi, occorre precisare che l’aver riportato “alla lettera” nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per se la scriminante del diritto di cronaca.
Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sè” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.
In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore.
L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Tali conclusioni – come noto – sono state ribadite dalla giurisprudenza successiva.
Si è ripetutamente affermato, pertanto, che allorchè la notizia diffusa da un giornalista consiste nella cronaca di una dichiarazione resa in sede giudiziaria non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull’attendibilità del dichiarante poichè tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità, laddove sussiste per il giornalista solo l’obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa e in quale contesto. Tuttavia il giornalista deve indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore o l’ascoltatore possa chiaramente intendere se la dichiarazione abbia già avuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205, secondo cui in particolare, quando ciò sia già avvenuto, deve essere menzionato che la dichiarazione diffamatoria contenuta nell’atto giudiziario sia già stata valutata negativamente da parte del magistrato perchè non conforme al vero).
Appunto con riferimento a una fattispecie analoga alla presente, si è precisato, in altra occasione, che la lesione dell’onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:
– la verità oggettiva della notizia pubblicata;
– l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza);
– la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza).
In particolare, qualora il giornalista riporti dichiarazioni di “pentiti”, il primo dei succitati presupposti deve ritenersi sussistente, qualora dall’articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese al P.M. nel corso di indagini, essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano f state rese ed il contesto nel quale ciè è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità (Cass. 19 luglio 2004, n. 13346).
In altri termini in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in se e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto.
In questa ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sè un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205, secondo cui questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell’informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto).
Essendosi nella specie i giudici del merito, nel rigettare la domanda del V., puntualmente attenuti ai principi di diritto esposti sopra – per superare i quali nessun nuovo argomento giuridico ha prospettato parte ricorrente – è palese che i sopra esposti motivi di ricorso non possono trovare accoglimento sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”).
Gli stessi sono infondati, altresì, anche sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”).
Come osservato sopra è rimesso in via esclusiva al giudice del merito verificare, – da un lato, se i fatti riferiti nell’articolo giornalistico abbiano una eccezionale importanza e rilevanza;
– dall’altro, se la notorietà dell’intervistato era tale da giustificare la pubblicazione delle sue dichiarazioni, diffamatorie;
– da ultimo se il giornalista aveva, o meno, conservato il “distacco” del caso nel riferire le dichiarazioni del B..
Certo che nella specie – non controversa la rispondenza tra la “notizia” pubblicata e il contenuto di quanto dichiarato alla Autorità Giudiziaria dal B. – i giudici del merito hanno adeguatamente, e congruamente, indicato le ragioni per cui l’articolo di cui il V. lamenta il contenuto diffamatorio non può essere ricondotto nell’ambito della illiceità, costituendo esercizio del diritto di cronaca è palese che i motivi in esame non possono trovare accoglimento – come anticipato – neppure sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
In primis si osserva che il motivo di ricorso per cassazione non il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.
Non può,invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.
Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.
Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, nonchè Cass. 3 agosto 2007, n. 17076 e, proprio con riferimento ad una ipotesi di diffamazione, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3167).
Certo quanto sopra è palese la inammissibilità – sotto il profilo in esame – dei motivi di ricorso per cassazione prospettati dal ricorrente atteso che questo, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, i motivi sono tutti manifestamente infondati, certo essendo, da un lato, che non può dubitarsi della “eccezionale importanza e rilevanza” delle accuse mosse nei confronti del V. – senatore della Repubblica – da parte del B. – “pentito” di spicco della mafia – trattandosi di personaggi “pubblici”, giusta la definizione datane dalla giurisprudenza sopra ricordata.
Irrilevante, al fine del decidere, e di ritenere – di conseguenza – la responsabilità per diffamazione della giornalista M. è la circostanza che l’autore della dichiarazione, oggettivamente diffamatoria, sia non un capo di Stato, un leader politico o sindacale, o uno scienziato di indubbia fama” ma un personaggio imputato di reati anche gravissimi.
E’ sufficiente, infatti, la oggettiva “notorietà” del personaggio che rende la dichiarazione, nonchè del soggetto cui la dichiarazione fa riferimento, perchè sorga l’interesse pubblico alla conoscenza di questa, a prescindere dalla attendibilità dell’autore della dichiarazione stessa (Anche tenuto presente che riportando l’articolo il nominativo dell’autore delle gravi accuse, nonchè i suoi “precedenti” e le sue “pendenze” penali, il lettore era agevolmente in grado di valutare lo “spessore” e la “attendibilità” delle dichiarazioni rese).
Deve escludersi, da ultimo, che vi sia stata, da parte dell’autrice dell’articolo incriminato, alcun atteggiamento di “dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria”, essendo stato accertato, in linea di fatto, che detta autrice aveva “sottolineato la mancanza di riscontri obiettivi e accennato anche ai dubbi degli inquirenti che svolgevano le indagini e dovevano compiere gli opportuni controllo”.
Deve escludersi, infine, il carattere diffamatorio dell’articolo in questione solo perchè questo ha affermato che ” F. fu bocciato per tre voti”.
A prescindere dal considerare che i giudici del merito hanno accertato che tale circostanza è “obiettivamente vera”, si osserva che è del tutto soggettivo ritenere che questa circostanza sia stata riferita, nell’ articolo “come conseguenza del primo falsamente ipotizzato intervento dell’allora senatore V. sul Consiglio superiore della magistratura”.
Non solo – in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione”parte ricorrente si astiene dal trascrivere tutto il “passaggio” dell’ articolo che, a suo parere giustificherebbe una tale conclusione, si osserva che i giudici del merito hanno condotto la propria indagine anche su tale aspetto della controversia evidenziando come “tale informazione, riferita nell’ articolo, sia un particolare in tutto attinente e pertinente alla narrativa e certo utile al fine della esatta comprensione e collocazione degli avvenimento nel tempo in cui si svolsero”.
6. Risultato infondato in ogni sua parte, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00, per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte Di Cassazione, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008
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