Con sentenza n. 10656 del 24 aprile 2008, la sezione III^ della Cassazione civile, sancisce che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalit? corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e pu? realizzarsi anche mediante l’immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte.
La satira rappresenta, in particolare, ?quella manifestazione del pensiero, talora di altissimo livello, che nei tempi si ? addossata il compito di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cio? verso il bene? .
Diversamente dalla cronaca, la satira ? sottratta al parametro della verit? in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma rimane comunque assoggettata al limite della continenza e della funzionalit? delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.
Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purch? siano ?strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato?. Con riferimento all?esercizio della satira politica, la sezione V^ della Cassazione penale sostiene, dal canto suo, che ?per invocarsi utilmente la scriminante della satira, anche di natura politica, occorre che vengano pur sempre rispettati i valori fondamentali della persona, dovendosi escludere la legittimit? della satira che, trasmodando da un attacco al personaggio politico e all’immagine pubblica del medesimo, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale? (Cassazione penale, sez. V, 11 maggio 2006, n. 23712, in Guida al diritto 2006, 38 54, nota AMATO).
La vicenda riguarda la pubblicazione di un articolo da parte di un quotidiano locale, concernente la transazione intercorsa fra il caporedattore dell?omonimo quotidiano locale (*******) ed un Comune a seguito di una lunga campagna giornalistica relativa ad un’opera pubblica progettata dal Comune molto controversa a livello locale, dove il ******* veniva raffigurato per mezzo di un fotomontaggio in mutande.
Per tali ragioni, il ******* citava in giudizio la proprietaria dell?omonimo quotidiano ed il ********* curatore della pubblicazione incriminata, con istanza di risarcimento dei danni, dovendosi considerare il fotomontaggio ?gravemente offensivo della sua dignit??, e istanza di riparazione pecuniaria, ai sensi dell?art. 12 legge 8 febbraio 1947 n. 48 (legge sulla stampa).
La societ? convenuta chiedeva il rigetto della domanda ritenendo che l’articolo nella sua interezza fosse da considerare pienamente legittimo, in quanto espressivo dell’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica manifestatosi con la rappresentazione satirica del sig. E., e che l?articolo comunque non eccedeva i limiti della continenza e del rispetto dell’intimit? e del decoro della persona.
Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 232/2000 rigettava la domanda del *******, mentre la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 208/02, ne accoglieva l’impugnazione ritenendo l’articolo lesivo della persona e dell’onore dell’appellante. La Corte alto-atesina riteneva, in particolare, sussistente la responsabilit? civile della societ? appellata, desumibile dall’art. 11 della legge sulla stampa, ma rigettava la domanda di riparazione fatta valere nei confronti della societ? proprietaria del giornale, ai sensi dell?art. 12 legge 48/1947, trattandosi di una pena privata applicabile soltanto ai responsabili del reato.
Ricorre per cassazione la societ? proprietaria del quotidiano, che rileva la contraddizione logica nella motivazione della sentenza della Corte di appello nel punto in cui giudicava il testo dell’articolo come rispettoso dei limiti del diritto di critica e di cronaca, condannando, invece, la societ? con riferimento al fotomontaggio ed al titolo dell?articolo.
La raffigurazione fotomontata del Dott. E. in pantaloncini boxer non evocava, inoltre, secondo la ricorrente, alcun disprezzo per la persona, ma significava simbolicamente che il potente (OMISSIS) aveva dovuto arrendersi e fare una brutta figura. Conseguentemente essa non rappresentava una lesione del diritto all’immagine e quanto meno una diffamazione trattandosi di una rappresentazione satirica del tutto innocua e rispettosa dei limiti di fissati dalla giurisprudenza.
Con la sentenza in esame, la Cassazione respinge il ricorso della societ? proprietaria del quotidiano.
Secondo i giudici di legittimit?, infatti, l?analisi della Corte che riteneva il testo dell?articolo sostanzialmente corretto nella rappresentazione del fatto, ma lesivo dell?onore personale del ******* con riferimento al titolo e all’immagine del fotomontaggio, non costituiva di certo una contraddizione logica ma una constatazione di merito sulla diversit? dei due elementi che hanno composto la rappresentazione giornalistica del fatto.
Quanto alla potenzialit? lesiva del fotomontaggio, la Corte di Cassazione, pur legittimando la satira come espressione del diritto di critica sottratta al parametro della verit?, sottolinea come il giudizio ironico su un fatto rimane comunque assoggettata al limite della continenza e della funzionalit? delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.
Il giudizio critico deve essere manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.
In questo contesto, la valutazione del limite della continenza e della funzionalit? dell’immagine e dell’espressione usata nel titolo costituisce espressione del potere del giudice di merito di valutare i fatti a lui sottoposti e, nella specie, ?tale valutazione ? stata compiuta dalla Corte di appello che ha rilevato la arbitrariet? dell’interpretazione dei fatti, illustrati nel testo dell’articolo, compiuta con il titolo e il fotomontaggio, il carattere denigratorio e lesivo in s? delle espressione usata nel titolo e del fotomontaggio e comunque l’astrattezza di tali espressioni e illustrazioni satiriche rispetto al contesto dell’articolo e dello stesso contesto generale informativo e non satirico del giornale su cui ? avvenuta la pubblicazione?.
Quanto al suo fondamento costituzionale, l?opinione prevalente sostiene che il diritto di satira ? riconosciuto e tutelato nell’ordinamento quale particolare espressione della libert? di manifestazione del pensiero e di critica ed ? dunque ricompreso nell’ambito di tutela garantita dall’art. 21 cost.
Altre pronunce, d?altro canto, accostano il diritto di satira non solo all?art. 21 cost., ma anche agli artt. 9 e 33 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il patrimonio artistico della Repubblica e la libert? dell?arte e della scienza, considerando la satira un?espressione artistica.
Sull?argomento in esame, si richiamano le seguenti sentenze:
1) Cassazione civile, sez. III, 08 novembre 2007, n. 23314, in Giust. civ. Mass. 2007, 11(commentata da E. Bacciardi, Note sui confini della libert? di far sorridere: Quando la satira … ? pi? che ?satura?, in Resp. civ. e prev. 2008, 5, 1094);
2) Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246, in Dir. e giust. 2006, 17 49 (commentata da V. Pezzella, Si alla satira se ha valore educativo, in D&G 2006, 17, 46).
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Testo integrale della sentenza:
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Corte di cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 17 gennaio 2008, n. 10656 (dep. 24 aprile 2008)
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Con atto di citazione del 21 settembre 1999 il signor E.T., caporedattore del quotidiano (OMISSIS), chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano la (OMISSIS), proprietaria dell’omonimo quotidiano e il sig. T.A., curatore della sua pubblicazione, deducendo i seguenti fatti da cui derivava il suo diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione prevista dalla L. 8 febbraio 1947, n. 48, art. 12. Il 22 aprile 1999 il quotidiano (OMISSIS) aveva pubblicato un articolo su quattro colonne dedicato alla transazione intercorsa fra il sig. E.T., nella sua qualit? di caporedattore del quotidiano (OMISSIS), e il Comune di (OMISSIS) a seguito di una lunga campagna giornalistica condotta dal (OMISSIS) relativamente a un’opera pubblica progettata dal Comune altoatesino e molto controversa a livello locale. Il titolo dell’articolo (OMISSIS) ((OMISSIS)) e un fotomontaggio raffigurante, nel corpo dell’articolo, il sig. E. in mutande, dovevano considerarsi gravemente offensivi della dignit? del sig. E..
Si costituiva la societ? proprietaria del quotidiano (OMISSIS) mentre restava contumace il sig. T..
La societ? convenuta chiedeva il rigetto della domanda ritenendo che l’articolo nella sua interezza fosse da considerare pienamente legittimo in quanto espressivo dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica anche attraverso una rappresentazione satirica del sig. E. che comunque non eccedeva i limiti della continenza e del rispetto dell’intimit? e del decoro della persona.
Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 232/2000 rigettava la domanda.
Proponeva appello il sig. E. di cui la Neue Sudtiroler Tageszeitung srl chiedeva il rigetto, mentre il sig. T. si costituiva eccependo l’inesistenza di una sua giuridica responsabilit? quanto ai fatti oggetto della controversia.
La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 208/02, accoglieva l’impugnazione del sig. E. ritenendo l’articolo lesivo della persona e dell’onore dell’appellante. La Corte alto-atesina riteneva che la responsabilit? civile dell’appellata Neue Sudtiroler Tageszeitung srl era desumibile dall’art. 11, della legge sulla stampa e la condannava al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 7.500,00 oltre interessi a decorrere dal 31 ottobre 2000. Rigettava invece la domanda di riparazione fatta valere nei confronti della societ? proprietaria del giornale, ai sensi della L. n. 48 del 1947, art. 12, trattandosi di una pena privata applicabile soltanto ai responsabili del reato. Rigettava inoltre le domande proposte nei confronti del sig. T..
Condannava la societ? appellata a corrispondere le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in misura pari a due terzi, compensando la residua quota. Condannava il sig. E. al pagamento delle spese processuali in favore del sig. T..
Ricorre per cassazione la Neue Sudtiroler Tageszeitung srl affidandosi a tre motivi di ricorso.
Si difende con controricorso il sig. E..
Diritto
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Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c., nonch? agli artt. 10 e 2059 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, e art. 185 c.p.. Ritiene la ricorrente che avendo l’attore richiesto il risarcimento solo con riferimento al reato di diffamazione, la pubblicazione dell’immagine poteva essere valutata soltanto con riferimento alla normativa penale.
Il motivo ? infondato. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che l’esplicito riferimento alle disposizioni per la tutela del diritto all’immagine (contenuto nell’atto di appello), su cui si basa altres? la pretesa fatta valere con la domanda di risarcimento dei danni, non costituisce una domanda nuova ma, piuttosto, la rinnovazione di una domanda gi? proposta dall’attore in primo grado, rigettata dal primo giudice e pertanto sicuramente ammissibile. La Corte di appello ha anche fatto rilevare che il bene della dignit? umana garantito dalle norme a tutela del diritto all’immagine rientra in ogni caso nell’ambito di tutela su cui si fonda l’art. 595 c.p., che sanziona penalmente le lesioni di tale diritto arrecate a mezzo della stampa.
Deve pertanto ritenersi che la Corte di appello ha esercitato nella specie il potere di qualificare la domanda rispettando i limiti del divieto di ultrapetizione (cfr. Cassazione civile, sezione 2^, n. 15925 del 27 luglio 2007, Rv. 600436 secondo cui il giudice ha il potere – dovere di qualificare giuridicamente l’azione e anche di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purch? non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realt? fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla sussistenza degli illeciti di cui agli artt. 595 e 596 c.p., e art. 79, legge sul diritto di autore, in relazione all’art. 21 Cost.. Rileva in particolare la ricorrente che la Corte contraddicendo le stesse deduzioni del sig. E. aveva valutato la gravit? della violazione del decoro personale del fotomontaggio in relazione al testo dell’articolo non contestato dall’ E. sotto il profilo della veridicit?, rilevanza e continenza della notizia scritta. Inoltre la Corte aveva stimato, senza alcuna adeguata motivazione, di scarsissima rilevanza e priva di interesse pubblico la notizia riportata nell’articolo che invece rivestiva indubbio interesse in ambito locale. Infine la ricorrente rileva una contraddizione logica della motivazione nel punto in cui giudica il testo dell’articolo come rispettoso dei limiti del diritto di critica e di cronaca mentre l’illustrazione che prende spunto proprio dall’espressione del titolo dell’articolo (calare i pantaloni) viene ritenuta lesiva dell’onore della persona.
Il motivo ? inammissibile nella misura in cui appare rivolto a una rinnovazione del giudizio di merito e comunque infondato sotto il profilo dei vizi di motivazione dedotti. Infatti non si vede come la Corte potesse valutare la lesivit? dell’immagine senza riferirla al contesto dell’articolo cui era legata. D’altra parte l’aver valutato il testo sostanzialmente corretto nella rappresentazione del fatto e il titolo e l’immagine del fotomontaggio lesiva dell’onore personale del sig. E. non costituisce di certo una contraddizione logica ma una constatazione di merito sulla diversit? dei due elementi che hanno composto la rappresentazione giornalistica del fatto. Infine l’aver ritenuto la notizia di scarsissima rilevanza costituisce una valutazione di parte che non risulta dal testo della motivazione in cui si legge piuttosto che il fotomontaggio difetta del requisito del legittimo interesse pubblico in relazione alla assoluta irrilevanza dell’evento “illustrato” e cio? le metafore linguistiche dell’arresa e del calarsi i pantaloni.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento agli artt. 595 e 596 c.p., art. 2059 c.c., art. 185 c.p., L. n. 633 del 1941, art. 97, in relazione agli artt. 9, 21, 33 Cost.. Rileva la ricorrente che la raffigurazione fotomontata del Dott. E. in pantaloncini boxer non evocava alcun disprezzo per la persona ma significava simbolicamente che il potente (OMISSIS) aveva dovuto arrendersi e fare una brutta figura. Conseguentemente essa non rappresentava una lesione del diritto all’immagine e quanto meno una diffamazione trattandosi di una rappresentazione satirica del tutto innocua e rispettosa dei limiti di fissati dalla giurisprudenza.
Anche questo motivo si presenta inammissibile nella misura in cui propone sostanzialmente una riedizione del giudizio di merito e infondato laddove deduce delle violazioni di legge con riferimento ai limiti di legittimit? che la Corte di appello avrebbe compiuto.
La giurisprudenza di legittimit? afferma che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalit? corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e pu? realizzarsi anche mediante l’immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira ? sottratta al parametro della verit? in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalit? delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purch? siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. fra le altre, Cassazione civile sezione 3^, n. 23314 dell’8 novembre 2007, Rv. 600377). La valutazione del limite della continenza e della funzionalit? dell’immagine e dell’espressione usata nel titolo costituisce espressione del potere del giudice di merito di valutare i fatti a lui sottoposti. Nella specie tale valutazione ? stata compiuta dalla Corte di appello che ha rilevato la arbitrariet? dell’interpretazione dei fatti, illustrati nel testo dell’articolo, compiuta con il titolo e il fotomontaggio, il carattere denigratorio e lesivo, in s?, delle espressione usata nel titolo e del fotomontaggio e comunque l’astrattezza di tali espressioni e illustrazioni satiriche rispetto al contesto dell’articolo e dello stesso contesto generale informativo e non satirico del giornale su cui ? avvenuta la pubblicazione.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
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La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 2.100,00 Euro, di cui 100,00 Euro per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Cos? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008
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