Esame avvocato: la dovuta esecuzione della sentenza del TAR non determina l’ acquiescenza dell’ amministrazione alle sue statuizioni, tranne il caso in cui emerga la esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado

E’ questo il principio con cui la IV Sezione del CdS ha accolto il gravame (nonostante la positiva ricorrezione degli scritti ad opera della commissione in diversa composizione) con cui il Ministero della Giustizia ha appellato la sentenza di primo grado di annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali, espresso solo con voto numerico, di un candidato al concorso per l’abilitazione alla professione forense.
Secondo il massimo organo della Giustizia Amministrativa, tale principio va riaffermato, a maggior ragione, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 10 della legge n. 205 del 2000 (che ha aggiunto il quinto comma all’articolo 33 della legge n. 1034 del 1971), il quale ha previsto uno specifico mezzo di tutela per il ricorrente vittorioso in primo grado, che può chiedere in sede giurisdizionale l’esecuzione della sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato): l’esecuzione da parte dell’Amministrazione, costituente una attività giuridicamente dovuta (e la cui assenza dà luogo ad uno specifico rimedio giurisdizionale), non determina alcuna acquiescenza, tranne il caso in cui questa risulti espressamente.
Inoltre, ha proseguito la Sezione, l’acquiescenza non si verifica quando l’ulteriore provvedimento sia stato emesso con l’espressa riserva dell’esito del giudizio d’appello (e dunque proprio per evitare che, nel frattempo, il vincitore in primo grado fondatamente proponga un ricorso per l’esecuzione della sentenza gravata).
Nella specie, l’acquiescenza della commissione convocata per il riesame va esclusa anche per l’espressa riserva da essa formulata nel corso della seduta di ricorrezione, durante la quale ha ritenuto di dare "provvisoria esecuzione" alla sentenza gravata, "con riserva all’esito dell’eventuale giudizio di gravame".
Nè il ricorso di primo grado può essere dichiarato improcedibile poiché il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe comunque stato sostituito dalla seconda valutazione delle prove scritte, effettuata dalla commissione esaminatrice.
Ha ritenuto, infatti, la Sezione che ciò va disatteso poiché non vi è stata l’avvenuta emanazione di un ulteriore provvedimento, sostitutivo di quello impugnato in primo grado.
Ha infine concluso il CdS, poiché la commissione ha esaminato per la seconda volta gli elaborati "con riserva all’esito dell’eventuale giudizio di gravame", non si può ritenere che sia venuto meno l’oggetto del giudizio di primo grado, sicché continua a sussistere l’interesse dell’appellata ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati innanzi al TAR.
Quanto alle censure di merito il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio costante orientamento secondo cui il voto numerico vale la motivazione, annullando la sentenza di primo grado con cui il TAR aveva ritenuto insufficiente ai fini della valutazione delle prove il solo voto numerico.
 
 Avv. Matranga Alfredo
  • qui la sentenza

Matranga Alfredo

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