La cassazione ritorna sul tema di abuso del processo e frazionamento del credito – nota a cass. civ., sez. ii,, 27.05.08 n. 37971

La decisione in commento, edita su www.altalex.com in data 05.11.08, costituisce una ulteriore occasione in cui la S.C., stavolta a sezioni semplici, ritorna sulla fattispecie del frazionamento del credito, recependo e facendo piena applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla S.C. a SS.UU. con la nota decisione n. 23726 del 15.11.2007 in termini di violazione del dovere di buona fede e abuso del processo da parte del creditore.
In conseguenza, la condotta creditoria consistita nel frazionare un credito attraverso plurime richieste di ingiunzione, viene anche in tale occasione sanzionata siccome ostativa all’esame della domanda – per violazione dei detti principi – con conseguente cassazione della decisione della Corte di Appello di Milano.
La sentenza in questione, invero molto scarna, si segnala per due circostanze che comunque appaiono meritevoli di un brevissimo esame :
a) innanzitutto, la decisione di appello non era stata impugnata dalla società ricorrente sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede e del principio del giusto processo, quanto piuttosto sotto il diverso profilo della litispendenza e/o continenza di cause, sul presupposto della pendenza di altro giudizio monitorio dinanzi al Tribunale di Milano, per cui deve ritenersi che la Corte di Cassazione abbia in sostanza rilevato come tale contestazione, al di là di come formalizzata dal ricorrente, integrasse in realtà, anche se implicitamente, una censura della sentenza di appello sotto il profilo della violazione dei richiamati principi ;
b) per altro verso, la Suprema Corte sembra affermare, anche se incidenter tantum, che il frazionamento di un credito non costituisca, in astratto e di per sé solo, una condotta creditoria in violazione dei principi di buona fede – come costituzionalizzato attraverso l’art. 2 Cost – e del <giusto processo>, lasciando aperto per il creditore uno spiraglio sotto il profilo probatorio, con il riconoscimento implicito della possibilità, anche se da ritenersi configurata in termini di onere ex art. 2697 C.C., di dimostrare che nella fattispecie il frazionamento della pretesa risulti legittimo e non rappresenti una violazione dei richiamati principi.
A tale, anche se implicita, affermazione, la Corte nell’occasione è pervenuta sul rilievo che nella fattispecie la configurabilità o meno di un rapporto fondamentale sottostante alle ripetute forniture di materiale – aspetto non adeguatamente approfondito dalla Corte di Appello di Milano – costituisse il criterio alla luce del quale valutare la condotta creditoria manifestatasi in plurime richieste di ingiunzione, come conforme ovvero contraria ai richiamati principi, per cui a contrario si ricava che l’inesistenza del presunto rapporto fondamentale sottostante(da una delle parti allegato in termini di contratto di appalto, ed invece negato dall’altra che sosteneva la sussistenza, invece, di tanti singoli acquisiti di merce e null’altro) può far ritenere sussistente, per il creditore, quell’interesse ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, tale da rendere legittimo il frazionamento della pretesa creditoria.
 
                           
Gianluca Cascella

Cascella Gianluca

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