Con Regolamento CE n. 972/2008, pubblicato
nella G.U.U.E. n. L 265 del 4 ottobre 2008, la Commissione CE ha
apportato diverse modifiche al Regolamento CE n. 341/2007 (REGIME B
169), riguardante nuove disposizioni per l’ apertura e la gestione di
contingenti tariffari annuali per l’ importazione di aglio del codice
NC 0703 2000 dai Paesi terzi.
Tra le principali innovazioni si segnalano, in particolare,
contingente tariffario relativo all’ Argentina; la possibilita’ di
anticipare di sei settimane l’inizio del periodo in cui gli importatori
possono presentare le domande di importazione nonche’ nuove
disposizioni per la riassegnazione dei titoli di importazione
parzialmente o totalmente inutilizzati.
QUOTE 2008 DI SOSTANZE PSICOTROPE
La G.U. n. 230 del 1° ottobre 2008 pubblica il Decreto 18
settembre 2008, con cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ha approvato un supplemento di quote di sostanze
stupefacenti e psicotrope che potranno essere fabbricate e messe in
vendita, sia in Italia sia all’ estero, nel corso dell’ anno 2008,
secondo quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia di
stupefacenti e sostanze psicotrope, adottato con D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (REGIME F 403).
NORMATIVA FITOSANITARIA
Con Decisione 2008/776/CE del 6 ottobre 2008, la Commissione CE ha autorizzato gli
Stati membri ad adottare misure fitosanitarie d’ emergenza per quanto
riguarda l’ importazione dell’ organismo Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier), proveniente dai Paesi terzi e in grado di contaminare le
piante della specie Palmae presenti sul territorio comunitario.
Tali disposizioni saranno quindi recepite nell’ ordinamento nazionale, e, in
particolare, nel Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (REGIME F
151), concernente la protezione contro l’ introduzione e la diffusione
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
ACCISE
La G.U. n. 239 dell’ 11 ottobre 2008 pubblica il Decreto 3 settembre 2008,
n. 156, con cui il Ministero dell’ Economia e delle Finanze ha
approvato il nuovo regolamento concernente le modalita’ di applicazione
delle accise agevolate gravanti sul prodotto denominato “biodiesel”,
applicate sia agli scambi con l’ estero sia negli scambi intra CEE, ai
sensi dell’ articolo 22 bis del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico sulle accise, riportato in MERCATO UNICO 181)
CONGELAMENTO DEI CAPITALI JUGOSLAVI
Con Posizione Comune 2008/761/PESC, il Consiglio UE
Tribunale penale internazionale per l’ ex Jugoslavia, in particolare
tramite il congelamento dei fondi detenuti all’ estero da parte di
tutte le persone incriminate per crimini di guerra.
RELAZIONI CON LA LIBERIA
Con Regolamento CE n. 973/2008 del 2 ottobre 2008, la
Commissione CE ha modificato il Regolamento CE n. 872/2004 (REGIME App.
B 765), concernente sanzioni economiche e misure restrittive nei
confronti della Liberia, aggiornando l’ elenco dei soggetti cui si
applica il congelamento dei i fondi e delle risorse economiche (ex
presidente Taylor e persone ed enti a questi riconducibili).
CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI
Con Regolamento CE n. 974/2008 del 2 ottobre 2008,
Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate
ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento dell’
elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin
Laden, nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse
finanziarie detenute all’ estero
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