SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso avverso la cartella di pagamento, compiutamente identificata nel frontespizio della sentenza, emessa dal Concessionario per la riscossione dei tributi Uniriscossioni s.p.a. per la provincia di Vicenza, ruolo formalizzato dalla Ag.Ent.Uff.di Roma 3, pretesa tributaria euro 11.386,31. Tutto traeva origine da un avviso di accertamento valore di un terreno oggetto dell’atto registrato l’ 8.5.1980 al n. 2/4147 presso l’ufficio del registro atti privati di Roma avversato dalla società ricorrente che si concludeva con una sentenza della C.T.R. di Roma n 95140321 favorevole all’ufficio. Successivamente a tale sentenza, venivano notificati avvisi di liquidazione per imposte Invim e Registro anch’essi impugnati e dichiarati inammissibili dalle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale. A seguito del passaggio ingiudicato della sentenza della C.T.R. di Roma n 7/26/05 riferita alla inammissibilità sopra citata, l’ufficio provvedeva a scrivere a ruolo, a titolo definitivo, quanto sopra specificato, inviando tramite il Concessionario la cartella oggetto dell’odierno contenzioso. Nel ricorso venivano sollevate eccezioni: nullità della cartella per intervenuta decadenza del termine di cui all’art. 17 Dpr 602/73; violazione dell’art. 25 Dpr 602/73; difetto di motivazione della cartella; mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio. Quest’ultimo si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità in diritto e la fondatezza nel merito del proprio operato, concludeva con la richiesta di reiezione del ricorso con refusione delle spese di giudizio. Anche la Uniriscossioni s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo in via principale la litispendenza ex art. 39 c.p.c., posto che la società ricorrente ha proposto innanzi alla CTP di Roma e innanzi alla CTP di Vicenza lo stesso identico ricorso avverso la medesima cartella di pagamento, concludeva con la richiesta di reiezione del ricorso con refusione delle spese del giudizio. All’udienza del 5.11.2008 questa Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti
MOTIVI DELLE DECISIONE
Preliminarmente va precisato che per l’effetto dell’espresso richiamo di cui all’art. 1 com. 2 del D.lgs 546/92 si rende applicabile, nella specie, l’art. 39 c.p.c., atteso che nel D.lgs. citato non è prevista una norma esplicita sulla litispendenza, non essendo ammissibile che su di un identico ricorso provvedano due diversi giudici. L’eccezione come sopra formulata è fondata, poiché il ricorrente, come è dato constatare dai prodotti atti, ha proposto due identici giudizi davanti a due diverse Commissioni Tributarie Provinciali. Secondo il criterio della prevenzione deve dichiararsi la litispendenza a favore della CTP di Vicenza atteso che il ricorrente ha notificato per primo il ricorso all’Uniriscossioni s.p.a. di questa città come risulta dall’annotazione della busta di spedizione per raccomandata (data: 10.11.2006 ore 11,09), mentre ha notificato alla medesima parte, per il giudizio innanzi alla CTP di Roma, in tempo successivo (data: 10.11.2006 ore 11,12). Con ordinanza questo procedimento verrà cancellato dal ruolo. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo. Ovviamente la dichiarazione di litispendenza pronunziata da questo giudice successivamente adito con la presente sentenza definitiva di rito, preclude l’esame di ogni altra questione sollevata dalle parti per il rilievo della sua natura pregiudiziale.
PQM
La Commissione dichiara la litispendenza in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza. Condanna la parte soccombente a pagare le spese di giudizio che vengono quantificate in complessivi euro 2000,oo di cui euro 1500,oo per onorari, euro 350,oo per diritti ed euro 150,oo per esborsi forfettari. Somma che va divisa in parti uguali tra la Uniriscossioni Spa e l’Agenzia Entrate ufficio di Roma 3.
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