DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
1. All’articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da euro 200 a euro 3.000.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta».
Art. 2.
(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito)
1. L’articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.
Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da un terzo a due terzi».
2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.
Art. 3.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)
1. All’articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo».
Art. 4.
(Norme finanziarie e abrogazioni)
1. Dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.
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