SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 4 rettificava i ricavi dell’attività svolta dal Sig……………. nel periodo d’imposta 2002 sulla base dei dati indicati nel modello UNICO 2003 e nel modello per la comunicazione dei parametri rilevanti ai fini dell’applicazione degli “ STUDI di SETTORE”, ai sensi dell’art. 62 bis del d.l. 30.8.93 n. 331 convertito con L. 29.10.93 n. 427. Al medesimo contribuente in data 21.12.2006 era notificato avviso di accertamento, con il quale si procedeva a determinare un maggior ricavo per un importo pari ad euro 3.985,00, pretesa tributaria complessiva di 2.986,52 per imposta irpef-ad. Reg. irpef-add.Com.irpef-irap-iva oltre a sanzioni, avverso il quale il …………… proponeva ricorso, tempestivamente notificato, sostenendo che l’atto impugnato era illegittimo in quanto lo studio di settore applicato non rappresentava la puntuale attività dallo stesso svolta, ciò risulta dal verbale redatto nel corso del contraddittorio instaurato in data 6.11.06 e riportato poi nelle motivazioni dell’accertamento. Nel merito del contraddittorio stesso, il contribuente-ricorrente dichiarava che la propria attività consisteva solo nella riparazione dei radiatori delle autovetture, anche se inquadrata ai fini statistici e fiscali nel cod. 50201 ( riparazioni meccaniche di autoveicoli ), affermando, successivamente, che essa è ormai una attività marginale poiché da molti anni le autovetture sono dotate di radiatori in plastica che vengono sostituiti dai meccanici o dai carrozzieri, e quindi, la prestazione di saldatura necessaria per le riparazioni dei vecchi componenti tende ormai a scomparire non offrendo più la possibilità di produrre adeguati redditi, il ricorso si concludeva con la richiesta di declaratoria di nullità dell’avviso impugnato. L’Ufficio si costituiva ritualmente in giudizio ribadendo la legittimità in diritto e la fondatezza nel merito del proprio operato ed a tal proposito depositava: 1) sviluppo parametrale dello studio di settore accertato portante il numero SG 31 U codice attività 50201 – persone fisiche, quadro interno del modello Unico denominato RG; 2) nota tecnica e metodologica denominata SG 31 U, concludeva con la richiesta di reiezione del ricorso con refusione delle spese di giudizio. La controversia era trattata in camera di consiglio all’udienza del 17.12.2008
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti di causa e la documentazione ad essi relativa, questo Organo Giudicante osserva: la legge prevede che il contribuente nella fattispecie in esame, quando l’Ufficio vuol ricorrere alla rettifica dei ricavi agli studi di settore, convochi il contribuente stesso per acquisire dati in ordine all’attività svolta per ricavarne elementi utili ai fini della determinazione della capacità contributiva, che come è noto è un valore costituzionale. Nel caso in esame il Sig………… nel recarsi presso l’Ufficio ha rappresentato un dato di fatto, che deve ritenersi assumere rilevanza e pertinenza, in quanto attiene esattamente al volume di affari che egli tratta e conseguentemente ai ricavi che ne derivano. Ha infatti affermato che il sistema produttivo delle autovetture moderne non prevede più l’istallazione dei radiatori per raffreddamento in metallo, soggetti ad usura e a danni di rottura riparabili attraverso apposito intervento di saldatura, bensì radiatori in plastica, che in caso di guasti vengono integralmente sostituiti da parte di qualunque meccanico o carrozziere. Questa circostanza fa parte di un elemento notorio cioè di conoscenza generale che prescinde da una conoscenza specifica del settore, che in tal caso richiederebbe, per essere considerato, di una prova specifica. Posto ciò l’Ufficio avrebbe dovuto prendere questo dato di fatto notorio e dedurre che venendo meno una parte della fonte di lavoro in favore del Sig. ……….., il volume d’affari di costui ne ha subito una contrazione, sicché gli effetti dello studio di settore richiamati dall’Ufficio stesso non potevano essere applicati sic et simpliciter. In questa sede la Commissione non può non tener conto di siffatto elemento difensivo e conseguentemente deve affermare che nella fattispecie lo scostamento rispetto ai valori dello studio di settore ha trovato giustificazione nel più ridotto volume dei ricavi subito dal ricorrente, il cui reddito dichiarato non va quindi rettificato. Sotto questo aspetto il ricorso va accolto. Data la particolarità della fattispecie si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la pretesa tributaria portata dall’atto impugnato. Spese compensate.
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