Cass. pen., sez. V, 14 agosto 2008, n. 33472: “Responsabilità per omesso controllo del direttore ex art. 57 c.p.”

Con sentenza n. 33472 del 14 agosto 2008, la Corte di Cassazione penale rigetta il ricorso del direttore responsabile di un noto quotidiano nazionale, condannato per il reato di omesso controllo di cui all’art. 57 c.p., in relazione ad un articolo pubblicato sul quotidiano da lui diretto con il quale si offendeva la reputazione di R.F. (art. 595 c.p. e artt. 13 e 21 legge n. 47/1948).
Con il primo motivo di ricorso, il direttore deduce che l’indagine sull’attendibilità della fonte è compito specifico del giornalista e non del direttore al quale, specialmente ove si tratti di un quotidiano, non si può imporre di vagliare la corrispondenza del contenuto di ogni singolo articolo con la verità storica dei fatti narrati. L’inesigibilità di una simile condotta appare tanto più evidente, secondo il ricorrente, “laddove, come nel caso di specie, si tratti di notizia assolutamente marginale, collocata sulla pagina locale ed, ancor più, ove la notizia non sia del tutto falsa ma contenga solo parziali inesattezze”.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che i giudici di secondo grado hanno evitato di pronunciarsi sul fatto che il direttore, già in primo grado, fosse stato condannato a titolo di responsabilità oggettiva. La Corte di merito si sarebbe limitata, infatti, a ribadire un dato non contestato (l’omesso controllo), eludendo del tutto il problema sollevato con riferimento alla insussistenza di una condotta colposa in capo all’imputato.
Nel rigettare il ricorso del direttore, la Cassazione penale ribadisce l’infondatezza della questione della “inesigibilità” riproposta dal ricorrente con i suddetti motivi.
In conformità alla ratio della previsione dell’art. 57 c.p., e come già sostenuto dalla Cassazione penale, le difficoltà organizzative di apparato non esentano, infatti, il direttore responsabile di un periodico di stampa dagli obblighi di cui gli fa carico la legge, perché le modalità di gestione vanno da lui rapportate alla necessità di controllo preventivo e concreto di quanto deve essere pubblicato (Cass. pen., sez. V, 31491/2007). Non ha dunque valenza scriminante della colpa ai sensi dell’art. 57 c.p. l’argomento che l’articolo diffamatorio sarebbe stato mandato, come per prassi, direttamente alla stampa dalla redazione locale, dotata di propria autonomia. L’asserto significa difatti che la responsabilità del direttore trae origine da una disfunzione che impedisce il suo controllo, cui lui stesso avrebbe dovuto porre rimedio, salvo accettarne le implicazioni.
Ai fini della sussistenza del reato, non rileva, inoltre, l’organizzazione interna dell’azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell’art. 57 c.p. e dell’art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, deve sempre esserci coincidenzatra lafunzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo (Cass. pen., sez V, 46786/2004). Si richiama, d’altro canto, la pronuncia della Corte di appello di Milano, sez. I, 27 maggio 2008 n. 24 secondo cui “il dovere di controllo del direttore di giornale, che si estrinseca in una costante e pervasiva opera di sorveglianza sull’osservanza delle direttive da lui impartite, può essere delegato in presenza di giustificate circostanze. Difficilmente però la delega è completamente assorbente e privativa, tale, cioè, da escludere la possibilità o la necessità di un controllo o di una lettura del giornale anche a distanza da parte del direttore. Si deve tener conto, infatti, delle molteplici possibilità di collegamento telematico a disposizione di chiunque, e a maggior ragione a disposizione di un direttore di giornale”.
Si legge, infine, nella sentenza che la legge 4 marzo 1958 n. 127, nel riformulare l’art. 57 c.p., ha delineato la responsabilità del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. In particolare, la colpa è espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale è appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve “esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati”. A maggior ragione, quindi, è attualmente “valido quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilità del direttore, cioè che questi risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l’evento c’è un nesso di causalità materiale al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità”. Il che consente, d’altra parte, di ritenere che la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l’errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l’omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso. Nel caso di specie, il ricorrente non nega che l’omissione sia stata cosciente e volontaria, limitandosi genericamente a reclamare l’inesigibilità del controllo. Per tali ragioni, il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità.
 
Testo integrale della sentenza:
 
 
Corte di cassazione
 
Sezione V Penale
 
Sentenza 9 luglio 2008, n. 33472
 
(dep. 14 agosto 2008)
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ************** – Presidente
Dott. *************** – Consigliere
Dott. FUMO ******** – Consigliere
Dott. ************ – Consigliere
Dott. ************** – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) *** ***, ***** 08/05/1944;
avverso SENTENZA del 22/11/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. **************;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ****************, che ha concluso per il rigetto.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Roma, in data 4/5/2005, *** *** è stato dichiarato colpevole, quale direttore responsabile del quotidiano "***", del reato di cui agli artt. 57, 595 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21 in relazione all’articolo pubblicato sul quotidiano il 18/6/1998 con il quale si offendeva la reputazione di *** ***, mediante l’attribuzione di fatti
determinati, in particolare che il *** "acquistava a prezzo stracciato banconote false da L. 100.000 al pezzo che poi ricollocava sul mercato intascando L. 80.000 nette"; "che il *** … sorpreso dai CC di Orsogna era stato espulso dall’Italia", "che era stato trovato in possesso di cinque banconote che aveva nascosto nel suo domicilio, preoccupandosi di spacciarne una ogni tanto per evitare di essere individuato…". L’imputato è stato condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in Euro 10.000,00. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha dichiarato n.d.p. nei confronti del *** in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili della decisione di primo grado.
Contro la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Deduce che l’indagine sull’attendibilità della fonte è compito specifico del giornalista e non del direttore al quale, per ragioni evidenti, specialmente ove si tratti di un quotidiano, non si può imporre di vagliare la corrispondenza del contenuto di ogni singolo articolo con la verità storica dei fatti narrati (ad impossibilia nemo tenetur!).
L’inesigibilità di una simile condotta appare tanto più evidente laddove, come nel caso di specie, si tratti di notizia assolutamente marginale, collocata sulla pagina locale ed, ancor più, ove la notizia non sia del tutto falsa ma contenga solo parziali inesattezze. Diversamente il direttore sarebbe paradossalmente chiamato a verificare la puntualità di ogni singola informazione contenuta in ciascuno dei molteplici articoli che appaiono sulle pagine locali di tutta Italia. In questo modo, ogni sua eventuale omissione sarebbe di fatto punita a titolo di responsabilità oggettiva. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Deduce che i giudici di seconde cure hanno evitato di pronunciarsi sul vero punto sollevato dalla difesa: il fatto che il ***, già in primo grado, fosse stato condannato a titolo di responsabilità oggettiva.
La Corte di merito si è limitata a ribadire un dato non contestato (l’omesso controllo) ed eludendo del tutto il problema sollevato con riferimento alla insussistenza di una condotta colposa in capo all’imputato.
Entrambi i motivi ripropongono – sotto angolazioni diverse – la questione della "inesigibilità" che, anche di recente, è stata ritenuta infondata da questa Sezione. Si è ribadito, infatti, che "per diritto vivente, in conformità alla ratio della previsione dell’art. 57 c.p., le difficoltà organizzative di apparato non esentano il direttore responsabile di un periodico di stampa dagli obblighi di cui gli fa carico la legge, perché le modalità di gestione vanno da lui rapportate alla necessità di controllo (a preventivo e concreto di quanto deve essere pubblicato. Non ha dunque valenza scriminante della colpa ai sensi dell’art. 57 c.p. l’argomento che l’articolo diffamatorio sarebbe stato mandato, come per prassi, direttamente alla stampa dalla redazione locale, dotata di propria autonomia. L’asserto significa difatti che la responsabilità del direttore trae origine da una disfunzione che impedisce il suo controllo, cui lui stesso avrebbe dovuto porre rimedio, salvo accettarne le implicazioni" (Sez. 5, Sentenza n. 31491 del 2007, Pres. ***, est. *******).
Invero, "il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all’organizzazione interna dell’azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell’art. 57 c.p. e L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo" (Sez. 5, Sentenza n. 46786 del 2004, Presidente: ********************:********. Pronuncia che richiama i principi di cui alla sentenza della Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198).
"La L. 4 marzo 1958, n. 127, art. 1, riformulando l’art. 57 c.p., delinea la responsabilità del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa è espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale è appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati". A maggior ragione, quindi, attualmente, è valido quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilità del direttore, cioè che questi risponde "per fatto proprio", per lo meno perché tra la sua omissione e l’evento c’è un nesso di causalità materiale "al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità". Il che consente, d’altra parte, di ritenere che la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l’errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l’omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso. In tal modo l’unitarietà della disciplina della responsabilità penale del direttore di un periodico posta all’art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale, risponde ad un principio di razionalità sufficiente ad escludere il contrasto con l’art. 3 Cost. (Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198). Il ricorrente, per contro, non nega che l’omissione sia stata cosciente e volontaria, limitandosi genericamente a reclamare l’inesigibilità del controllo.
Il ricorso, dunque, è infondato.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2008

Falcone Valeria

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