- La nozione di controinteressato
- I controinteressati nelle procedure concorsuali plurime
- La mancata ostensione degli atti da parte della P.A.
- In caso di una graduatoria solo provvisoria, esistono controinteressati?
- Effettivo controinteresse a fronte dell’impugnazione di una graduatoria finale
- La possibile sopravvenienza di controinteressati cd. Successivi
- Non basta, perché vi sia una posizione di controinteressato tutelata, il solo dato formale della menzione del soggetto nell’atto, ma occorre il dato formale di un fumus di meritevolezza di tutela nel merito di tale supposto controinteresse (TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 4 gennaio 2007, n. 39).
- Il Collegio, richiamandosi ad unanime giurisprudenza, cita in particolare le parole di C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824, (secondo cui) nel caso in cui si è chiesto l’annullamento della graduatoria di un concorso per pubblici impieghi, sono controinteressati (e, pertanto, contraddittori necessari) tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa, indipendentemente dall’esito dell’impugnazione, qualora siano dedotte censure che, se fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, mentre, se le censure implicano la sola modifica dell’ordine di graduatoria, la posizione di controinteresse alla domanda del ricorrente va riconosciuta solo a coloro che otterrebbero una collocazione deteriore. (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264).
- Tanto meno l’omessa notifica ai controinteressati appare giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell’amministrazione; invero, il ricorrente – per contrastare l’inerzia dell’amministrazione – avrebbe potuto adottare i rimedi di cui all’art. 21 bis L. 1034/1971 o, in alternativa, chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n. 642 del 1907, procedure che non risultano esperite nella circostanza. (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264).
- Risulta pacifica in giurisprudenza la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – di tutti i soggetti, utilmente collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione, a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o totale rassegnazione dei punteggi, o ancora, come nel caso di specie, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa. Cfr. 1) C.d.S., sez. VI, sent. 20 aprile 1991, n. 225; 2) C.d.S., sez. VI, sent. 20 luglio 1995, n. 756; 3) C.d.S., sez. VI, sent. 1° febbraio 2001, n. 393; 4) C.d.S., sez. V, sent. 21 ottobre 1995, n. 1470; 5) Cons. Giust. Amm., sent. 14 aprile 2003, n. 135; 6) TAR Marche, Ancona, sent.n. 391/2000). (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416).
- Nel caso di specie, la graduatoria notificata al ricorrente consentiva di conoscere i nominativi di coloro, dai quali il medesimo si considerava illegittimamente scavalcato, ai fini dell’assegnazione in sede ritenuta preferibile, con conseguente necessità di notifica ad almeno uno di tali soggetti. (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416).
- In una graduatoria concorsuale tutti i soggetti in essa inseriti sono titolari di un interesse alla conservazione del posto in graduatoria, anche se non vincitori del concorso, e comunque all’idoneità ovvero alla valutazione positiva di ammissione, ciò soprattutto quando, come nel caso, vengono avanzate censure dirette alla caducazione dell’intera procedura concorsuale; considerato che l’art. 21 della legge n. 1034/71 sanziona l’inammissibilità per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, l’eccezione qui formulata deve essere respinta in quanto il ricorso risulta notificato ad un controinteressato, pur non trattandosi del vincitore del concorso (cfr. 1) TAR Lazio, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416; 2) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264). (TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 26 novembre 2007, n. 11756).
- Le censure del ricorrente non sono dirette a travolgere l’intera graduatoria concorsuale, ma tali da modificare l’ordine della medesima. Per tale ragione il contraddittorio è da intendersi completo. Chi impugna la graduatoria di un concorso a posti di pubblico impiego deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria qualora le censure dedotte siano in grado, se fondate, di travolgerla tutta. Ove invece l’eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell’ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbe una collocazione peggiore nella graduatoria stessa, siano essi vincitori oppure soltanto idonei. (TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 21 marzo 2008, n. 654).
- Ai fini dell’individuazione dei soggetti controinteressati in generale la giurisprudenza consolidata richiede il concorso di due elementi. L’elemento sostanziale, necessario ma non sufficiente, consiste nella titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che può esser fatta valere da un ricorrente.L’elemento formale ricorre allorché l’atto impugnato direttamente si riferisca ai soggetti coinvolti. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che non occorre l’indicazione nominativa nell’atto, purchè i soggetti controinteressato siano agevolmente individuati (Ad. pl. 28 settembre 1987, n. 22). (C.d.S., Ad. Pl., sent. 8 maggio 1996, n. 2).
- Va, però, considerato che l’interesse qualificato, che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato in senso formale, deve essere espressamente tutelato dal provvedimento e oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall’interesse perseguito dal ricorrente. (C.d.S., Ad. Pl., sent. 8 maggio 1996, n. 2).
- Ai fini della soluzione del caso in esame è sufficiente osservare che – secondo la giurisprudenza largamente prevalente – l’interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato ad impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto. Tale giurisprudenza va sicuramente confermata anche alla luce dei principi enunciati nella sentenza n. 177 del 17 maggio 1995, con cui la Corte costituzionale ha introdotto nel processo amministrativo l’istituto dell’opposizione di terzo ordinaria, riconoscendo l’esigenza di tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche incompatibili con quelle definite dalla decisione. (C.d.S., Ad. Pl., sent. 8 maggio 1996, n. 2).
- Nel caso in cui sia richiesto l’annullamento della graduatoria di un pubblico concorso per l’accesso a pubblico impiego devono ritenersi controinteressati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella stessa graduatoria, indipendentemente dall’esito della impugnativa (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 1995, n. 756). (C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824).
- Gli idonei nei pubblici concorsi rivestono la posizione di controinteressati rispetto all’impugnazione della graduatoria di merito, discendendo da tale provvedimento situazioni di vantaggio. Deve ritenersi conseguentemente sussistente per il ricorrente l’onere di notifica del ricorso a tutti gli idonei, pur se talvolta quest’ultimi possono avere interessi convergenti a quelli azionati al fine, ad esempio, della rinnovazione della procedura concorsuale onde poter aspirare ad un migliore posto in graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1991, n. 570). (C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824).
- (I controinteressati) si trovano in una posizione differenziata rispetto a quella del quivis de populo. La sezione non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario di questo Consiglio, secondo cui la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero dalla sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; ad. pl. 8 maggio 1996, n. 2). (C.d.S., sez. IV, sent. 11 luglio 2001, n. 3895).
- (Il ricorrente, arrivato idoneo al 7° posto su 5 disponibili, aveva impugnato la graduatoria finale del concorso per titoli ed esame). Per costante giurisprudenza (che il collegio condivide e fa propria), nel caso di impugnazione di una graduatoria concorsuale, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero la modifica dell’ordine di graduatoria, il ricorso va notificato a tutti coloro che, a seguito di tale modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore, anche se sono risultati idonei (Sez. VI, 20 aprile 1991, n, 225; Cons. giust. amm., 25 gennaio 1989, n. 3; Sez. VI, 2 marzo 1987, n. 82). Nella specie, col ricorso di primo grado sono state dedotte non solo censure volte alla riduzione del punteggio da parte del candidato collocatosi al quinto posto e odierno appellante principale, ma sono state anche formulate censure volte all’attribuzione all’originario ricorrente di un punteggio superiore …e che, se fondate, comporterebbero lo scavalcamento del candidato che ha ottenuto (un maggior numero di) punti e non è stato intimato in giudizio. (C.d.S., sez. VI, sent. 8 febbraio 2002, n. 1908).
- (La ricorrente originaria si era collocata in posizione non utile nella prova d’ammissione all’iscrizione a facoltà universitaria e con varie censure aveva impugnato la relativa graduatoria). L’eventuale accoglimento di una o più di tali censure comporterebbe il travolgimento di tutta o parte della procedura concorsuale, ivi compresa la graduatoria finale, con conseguente sovvertimento delle posizioni acquisite da chi si è utilmente collocato nella graduatoria stessa. Un siffatto effetto incisivo (risulta) discendente naturaliter dalla semplice lettura delle doglianze sviluppate… E’ evidente, quindi, che, come è giurisprudenza pacifica (cfr. da ultimo, Cons. St., VI Sez., 8.4.2002, n. 1908), il gravame avrebbe dovuto essere notificato (…) a tutti i controinteressati come sopra individuati, laddove la ricorrente risulta aver evocato in giudizio un solo nominativo, onde il primo giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio. (…) il mancato espletamento di un siffatto incombente può essere, presumibilmente, ricondotto ad esigenze di economia processuale… (C.d.S., sez. VI, 17 luglio 2002, n. 4713).
- (Di un soggetto) deve affermarsi la qualità di controinteressato, (quando) la sua posizione giuridica viene certamente incisa dall’accoglimento dell’avverso ricorso (Cons. Giust. Amm., sent. 14 aprile 2003, n. 135).
- Costituisce principio generale in materia di concorsi, che nel caso di impugnativa di una graduatoria a posti di pubblico impiego, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che se fondate travolgerebbero l’intera graduatoria anche per la parte in cui concerne gli idonei (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1908; sez. VI, 20 aprile 1991, n. 225). Sono legittimi contraddittori gli ufficiali che pur non iscritti in quadro, sarebbe travolti dall’accoglimento della censura di macroscopica illogicità dell’operato complessivo della commissione di avanzamento (cfr. sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1723). (C.d.S., sez. IV, sent. 4 marzo 2003, n. 1198).
- Come chiarito da questa Sezione nel giudizio amministrativo assume la veste di controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento gravato dalla quale potrebbero discendere effetti negativi per la propria sfera giuridica (Cons. Stato, sez. V, sent. 21 gennaio 1992, n. 72). (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).
- Nel caso che ci occupa la procedura concorsuale era plurima, avente ad oggetto cinque distinte aree professionali diverse, fra cui quella relativa all’area dei trasporti ; ne deriva che, sebbene i criteri posti per la prima prova scritta siano stati comuni per tutti i concorrenti, i soli controinteressati relativamente alla vicenda svoltasi innanzi al giudice di primo grado sono esclusivamente i vincitori della procedura concorsuale relativa all’area dei trasporti. (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462). Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di ingegnere destinati a diverse aree professionali; il ricorrente era concorrente nella specifica area dei trasporti cui erano destinati 2 posti.
- Come chiarito da questo Consesso, i vincitori di concorso sono controinteressati rispetto al ricorso con il quale si impugna la graduatoria e devono, quindi, essere destinatari di notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato ultimamente conseguito (Consiglio Stato, sez. IV, 5 giugno 1998, n. 904). (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).
- Il ricorso proposto contro la graduatoria di un concorso deve essere notificato a tutti i vincitori, che assumono la veste di controinteressati, avendo un interesse qualificato a mantenere la posizione conseguita (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 1998, n. 559). (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).
- La sezione non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario di questo Consiglio, secondo cui la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art. 21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero dalla sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. 1) Cons. St., sez. IV, n. 1198 del 2003; 2) sez. VI, 11 luglio 2001, n. 3895; 3) sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; 4) Ad. pl., 8 maggio 1996, n. 2). (C.d.S., sez. IV, 18 luglio 2005, n. 3813).
- La controversia portata all’esame del giudice di primo grado, ed ora in appello, aveva, invero, ad oggetto la graduatoria di merito formulata dall’Amministrazione… La rinnovazione del giudizio conseguente ad un suo eventuale esito positivo …potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, degli (…) all’epoca promossi che dovevano e devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite. (C.d.S., sez. IV, 18 luglio 2005, n. 3813).
- (circa l’affermazione secondo cui vi sarebbe un controinteressato solo in caso di graduatoria finale, cfr. contra C.d.S. sez. VI, sent. 8 settembre 2006, n. 5238)
- L’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso dalla gara si configura, infatti, non solo nel caso di contestualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione, ma anche in quello in cui, al momento della proposizione del ricorso, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura selettiva (C.d.S., sez. V, sent. 19 marzo 2007, n. 1308).
- (E’ controinteressato quel soggetto) che per le circostanze esposte (quindi, in concreto) aveva una posizione particolarmente qualificata ad opporsi al rimedio giurisdizionale proposto. Soggetti interessati al mantenimento dell’atto impugnato e riceventi svantaggio dal provvedimento giurisdizionale chiesto col ricorso. Controinteressati, in quanto riceventi dal provvedimento impugnato il beneficio consistente nella salvaguardia della loro posizione, quantomeno di legittimi aspiranti. L’atto stesso non si limitava dunque ad una mera statuizione di diniego che normalmente non vede controinteressati. (C.d.S., sez. VI, sent. n. 23 del 2008, decisa in data 13 novembre 2007).
- L’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso dalla gara si configura solo in caso di con testualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione (o atto conclusivo della procedura concorsuale) ovvero nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, siano noti al soggetto escluso gli ammessi alla procedura selettiva (Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1308). (C.d.S., sez. IV, sent. 27 novembre 2007, n. 6049).
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