Il 15/1/2009 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). In sostanza si tratta del c.d. secreto legge anticrisi. L’esame del provvedimento passa al Senato.
Tra le novità di tale provvedimento spicca la ben nota PEC (Posta Elettronica Certificata) che era stata resa obbligatoria dal decreto anticrisi fondamentalmente per imprese e professionisti.
Con riferimento alla PEC, attualmente, il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 16 – coordinato ed aggiornato secondo le modifiche apportate dal decreto in questione – risulta come segue:
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.»
È bene ribadire che l’obbligo di fornirsi di un indirizzo di PEC o di “analogo indirizzo …” è a carico delle società, dei professionisti iscritti in albi od elenchi e delle Amministrazioni. Il termine per adeguarsi è diferenziato: tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le società ed un anno per i professionisti; per le Amministrazioni non è previsto un termine.
Con riguardo al nuovo testo approvato alla Camera, è evidente che il legislatore abbia voluto lasciare spazio ad altro sistema di comunicazione alternativo alla PEC che, però, assicuri l’interoperabilità “con analoghi sistemi internazionali”.
Al di là della prescrizione normativa contenuta nella norma (rectius, nei commi dell’art. 16 su riportati), ciò che ha suscitato più attenzione è stata proprio la modifica apportata alla Camera: essa costituisce il primo ed evidente aspetto da considerare sul piano interpretativo.
Difatti, il legislatore utilizza l’espressione “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” per descrivere lo strumento di comunicazione analogo alla PEC.
Questo nuovo sistema è identificato con la posta elettronica puramente e semplicemente, ma al contempo, deve possedere determinati requisiti, anzi “tecnologie” volte a certificare: a) data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; b) l’integrità del contenuto delle stesse (comunicazioni, ovviamente). Inoltre si deve garantire l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Sebbene il provvedimento è in corso di approvazione, non è comunque utile ai fini interpretativi la relazione parlamentare che, relativamente all’art. 16, commi 6 e seguenti, recita: “Relativamente ai commi da 6 a 12 l’articolo in esame prevede la riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, prevedendo il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica.”
Dall’analisi di questo contesto scaturiscono alcune osservazioni. Si diceva all’inizio che la modifica apportata al testo dei commi su citati lasciava non poche perplessità: in effetti, è così. L’emendamento in questione è stato accolto positivamente come un segnale di apertura da parte del legislatore verso soluzioni (di comunicazione) che non siano rigidamente governate dalla PEC. In effetti, chi scrive, da tempo, nutre forti perplessità sulla posta elettronica certificata, sia in ordine alla legittimità della sua istituzione, sia riguardo alla necessità di far ricorso ad un sistema di comunicazione assolutamente non interoperabile. Alla luce di ciò il cittadino è indotto a ritenere che l’emendamento apportato alla Camera vada valutato positivamente. Tuttavia, il giurista nell’interpretare la norma deve “leggerla” complessivamente e nell’intero suo contesto. Una lettura parziale è fuorviante ed errata.
Ciò posto, la prima considerazione è relativa alla disgiuntiva “o”: “… proprio indirizzo di posta elettronica certificata … o analogo indirizzo di posta elettronica”. Letteralmente la disgiuntiva non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella secondo cui la PEC diventa alternativa all’”analogo indirizzo di posta elettronica” e viceversa. L’interprete attento non può esimersi dal considerare che il legislatore abbia voluto optare in questo modo per il criterio dell’alternatività tra due soluzioni. L’alternatività presuppone, però, che si debba trattare di due soluzioni tra loro fungibili delle quali ciascuna produca i medesimi effetti. A questo punto le perplessità prospettate all’inizio si concretizzano, poiché si perviene all’equazione PEC = “analogo indirizzo ….”. Non v’è chi non veda l’assurda erroneità di una simile affermazione e non è necessario spiegare le motivazioni. È sufficiente ricordare l’originale struttura della PEC (un sistema con imbustamento del messaggio e relative attestazioni dei server del mittente e del destinatario, ecc.) che proprio per la sua unicità non è paragonabile ad altro sistema di posta elettronica.
Al di là di quanto appena rilevato, le perplessità aumentano non poco, allorquando nell’identificare l’analogo della PEC il legislatore aggiunge: “garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. Tale precisazione, così come formulata, lascia all’interprete lo spazio per ritenere che l’alternatività di cui si parlava comprende anche gli aspetti connessi all’interoperabilità. In sostanza, la norma nell’attuale formulazione lascia intendere chiaramente che la PEC è interoperabile al pari dell’”analogo indirizzo ….”. Questa affermazione è assolutamente falsa.
Sin qui gli aspetti singolarmente considerati. Uno sguardo d’insieme lascia l’interprete a dir poco disorientato, poiché la PEC e l’”analogo indirizzo …”, essendo alternativi l’uno all’altro, dovrebbero necessariamente essere fungibili. I giuristi sanno bene che si parla di fungibilità per chiarire, data una certa funzione, l’equivalenza di beni dello stesso genere. Alla luce di ciò non si reputa concepibile configurare una fungibilità tra la PEC e l’”analogo indirizzo …”, a maggior ragione neppure in termini di interoperabilità. In sostanza, secondo l’attuale assetto normativo, dovrebbe essere possibile rendere interoperabili i messaggi di PEC con quelli dell’”analogo indirizzo …” e consentire che gli stessi siano pacificamente scambiati tra loro conservando i requisiti imposti dalla norma. Ciò, ovviamente, non è possibile.
Un dato è certo: dall’entrata in vigore del provvedimento in questione i soggetti indicati nel comma 16 dovranno dotarsi – allo stato attuale – di uno dei sistemi di comunicazione. Se poi, ci si vuole soffermare sulla categoria degli avvocati, si dovrà considerare che gli stessi dovranno dotarsi di due indirizzi di PEC (uno secondo le prescrizioni del provvedimento in esame e un’altro per il PCT), salvo che non si opti per l’”analogo indirizzo …”. Lo scenario è facilmente immaginabile !
Pertanto, questo emendamento, manifesta sicuramente l’apertura del legislatore italiano alla presa di coscienza dell’importante tematica dell’interoperabilità che è la nota dolente della PEC. Tuttavia, va anche considerato che si tratta di un “work in progress”. Pertanto, è auspicabile che in sede di approvazione definitiva il legislatore rettifichi il dato testuale al fine di evitare nuove confusioni in materia. È opportuno, quindi, che il legislatore prenda coscienza della portata propriamente tecnica degli strumenti da utilizzare al fine di coniugarli con i principi giuridici dell’ordinamento.
Nicola Fabiano
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