Con la risoluzione n 365/E del 3 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate, interessata dal Ministro della Giustizia sul versamento o meno della imposta di bollo dovuta sulle quietanze rilasciate dai contribuenti c.d. minimi, ha risposto in modo affermativo.
Infatti, la legge finanziaria per il 2008 (L 24 dicembre 2007 n 244) ha introdotto il regime semplificato per i contribuenti c.d. minimi (per semplificare: volume di affari inferiore a e 30.000,00 annui) i quali vengono esentati dall’IVA.
Tuttavia , l’art 13 della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n 642 che governa i comportamenti fiscali del professionista, prevede per “le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” la imposta di bollo di € 1,81, che viene riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi titoli.
La imposta non è dovuta quando la somma non supera € 77,47 oppure quando la quietanza o la ricevuta è apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Una circolare del Ministero delle Finanze del 1983 ebbe a precisare che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, l’imposta di bollo sulla quietanza è comunque dovuta.
L’Agenzia conclude che l’imposta di bollo per e 1,81 è dovuta sui mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti minimi tranne che l’importo non superi € 77,47.
Leggi la risoluzione
di Massimo Colla
comitato per il patrocinio amministrativo tributario contabile dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento