La sentenza del GUP presso il tribunale di Grosseto del 14 Ottobre 2008 affronta una pluralità di tematiche a sfondo penalistico, le quali esulano da un rapporto strictu sensu con la materia degli stupefacenti.
E’ evidente che la dinamica concernente il T.U. sulla droga costituisce, comunque, il volano della decsione, ma è, altresì, palesemente apprezzabile e fondamentale ai fini della decisione, quella disamina operata, in sentenza, in ordine alla condizione soggettiva in cui si sono trovati a vertere, nella fattispecie, gli imputati.
Le osservazioni sullo specifico punto assumono un valore di assoluta decisività e concludenza in relazione alla pronunzia assolutoria cui il giudice perviene.
Con ordine.
1) La coltivazione come condotta sempre sanzionabile sul piano penale.
Il primo aspetto e preliminare che la sentenza affronta riguarda la censurabilità in sede penale della condotta di coltivazione di piante suscettibili di produrre sostanze stupefacenti.
La posizione, così espressa dal GUP, appare assolutamente orientata nel senso che è palese un’adesione ortodossa rispetto all’insegnamento recentemente formulato dalla nota sentenza delle SS.UU n. 28605 del 10 luglio 2008.
In particolare, il giudicante incentra la propria attenzione sul fatto che mancherebbe nella coltivazione (a differenza della detenzione, dell’acquisto e dell’importazione) un rapporto di collegamento diretto ed immediato rispetto all’eventuale e successivo uso personale del prodotto ottenuto con la condotta presupposta.
L’attività coltivativa, dunque, troverebbe la propria reale e concreta ragione di punibilità nella circostanza di non potere essere considerata un antecedente naturale, necessario e fattuale, rispetto al consumo, anche nell’ipotesi in cui il coltivatore sia anche il consumatore del prodotto così ottenuto.
Questa assenza di diretta correlazione costituirebbe, pertanto, il profilo distintivo della coltivazine rispetto alla detenzione, all’acquisto ed all’importazione, condotte, le quali, risultando intimamente connesse, propedeutiche e contigue con l’uso personale, trovano in tale condizione fattuale la ratio della loro non punibilità.
Il giudicante, quindi, conclude perando una separazione in modo rigoroso e sul piano ontologico del momento coltivativo rispetto a quello assuntivo.
Su tale abbrivio ermeneutico egli qualifica la coltivazione come comportamento certamente finalizzato alla diffusività delle sostanze stupefacenti.
Si tratta di un arresto giurisprudenziale che pur nella sua ineccepibilità sul piano formale (ponendosi, come detto, in relazione di stretta osservanza della posizione espressa dalle SS.UU.), chi scrive non ritiene di potere condividere assolutamente in concreto, come già ha avuto modo di affermare
[1] in precedenza.
** ** **
2) L’operatività della esimente dell’errore nella specifica fattispecie
L’elemento ad effetto interrompente rispetto la eziologia che deve collegare direttamente la condotta alla sanzione punitiva, nel caso che ci occupa, è costituito dalla giustificazione addotta a discolpa dagli imputati e dalla conferma estrinseca che a tale difesa, le indagini hanno obbiettivamente offerto
[2].
Il principio, cui il giudicante si è – quindi – uniformato, impone ed opera una rigorosa distinzione fra i due elementi necessari al perfezionamento del reato e cioè, da un lato la condotta materiale e dall’altro il profilo psicologico dell’agente.
In buona sostanza, se la ricostruzione dei fatti induce a ritenere che la condotta ascritta agli imputati (coltivazione) perfezioni l’aspetto oggettivo del reato di cui all’art. 73 co. 1° ed 1 bis dpr 309/90, non altrettanto si può affermare per quanto concerne il dato della volontarietà e coscienza di versare in re illicita.
Questo insieme di indizi favorevoli agli inquisiti legittima l’applicabilità dell’esimente concernente l’errore sul fatto che costituisce il reato.
Non può esservi, infatti, dubbio in ordine alla esattezza dell’individuazione dell’esimente citata, quale esclusivo canone operativo nel caso ci occupa, anche se, va rilevato che, in sentenza, il giudicante preferisce operare riferimento alla cd. “ignoranza inevitabile del precetto penale”
Il giudice di prime cure, infatti, muove da premesse argomentative di maggiore articolazione e complessità rispetto a quelle che ictu oculi potrebbero e dovrebbero venire richiamate.
Si legge, infatti, quale premessa in sentenza, che l’ignoranza della legge penale – da parte del cittadino – deve essere necessariamente posta in correlazione con la funzione rieducativa della pena prevista per il singolo reato dall’ordinamento vigente.
Da tale pregiudiziale, dunque, in assenza dei requisiti tipici della colpevolezza dell’autore, e cioè non venendo rilevato il dolo o, quantomeno, la colpa, quale elemento psicologico che si ponga a guida l’azione dell’inquisito, il comminare una eventuale sanzione in relazione al supposto, quanto imperfetto, reato, non sarebbe pertinente.
Essa, infatti, per le ragioni che precedono – a parere del GUP – apparirebbe del tutto inidonea a produrre e raggiungere l’effetto rieducativo, perchè – si afferma testualmente – “..non avrebbe infatti senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno di essere rieducato”.
A prescindere dal carattere estremamente seduttivo e suggestivo della struttura argomentativa cui approda il giudice, venendo posta, comunque, in posizione di centralità la cd. “buona fede” degli imputati, ritiene chi scrive che, in maniera molto più pragmatica, come anticipato, si debba attribuire al co. 1° dell’art. 47 c.p. valenza decisiva nel caso concreto.
Si deve, quindi, individuare la carenza dell’elemento psicologico quale conseguenza dell’erronea supposizione svolta dagli imputati di agire in ambito di liceità, o, comunque, di irrilevanza penale.
E’ pacifico che la causa di giustificazione di cui all’art. 47 c.p. sussista ove si versi in presenza di un convincimento (sicurezza) dell’agente circa l’esistenza di una situazione che – in concreto – non corrisponde alla realtà.
Esso incide, dunque, su di un elemento materiale del reato e si estrinseca in
una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base[3]
L’istituto in parola differisce sensibilmente dall’errore sull’interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, situazione psicologica che appare del tutto ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione.
Per converso, la scriminante in questione viene esclusa in toto ove si appalesi qualsiasi forma di dubbio in ordine al fatto posto che uno stato di incertezza impedisce – nella pratica – il formarsi dell’erronea certezza richiesta dalla norma
[4].
Or bene, anche alla luce dei riferimenti operati a pg. 7 della sentenza in commento, laddove – in modo del tutto condivisibile – si individua nell’oscillante e contraddittoria giurisprudenza di legittimità, (formatasi sino alla pronunzia delle SS.UU.) in tema di coltivazione, un effetto di destabilizzante confusione nel cittadino destinatario del relativo precetto penale (e non solo nei confronti di esso), si viene a concretare il convincimento dell’esistenza di un errore commesso dagli imputati in ordine alla liceità della propria condotta.
Ma vi è certamente di più.
Il dato dell’incertezza giurisprudenziale, testè ricordato, non sarebbe di per sé decisivo (anzi potrebbe apparire solo meramente ed inutilmente strumentale) se non fosse, invece, processualmente palese quello che viene ritenuto dal giudice il “genuino convincimento” degli imputati di potere coltivare liberamente le piante rinvenute.
Vale a dire che – nella fattispecie – opera fattivamente e positivamente, ai fini del giudizio reso, l’analisi della reale condizione psicologica che sottende alla condotta tenuta dagli agenti.
Costoro, infatti, hanno esaurientemente dimostrato di avere da tempo, costantemente, continuativamente e, dunque, con carattere di effettivà, assunto un particolarissimo stile di vita, come detto, ispirato alla comunità degli indiani di America di fine ‘800.
Opinabile sul piano etico, esso rileva indubbiamente su quello giuridico.
In siffatto contesto la condotta coltivativa, come – d’altronde – quella assuntiva, giunge ad assumere una valenza totalmente differente da quelli che sono usualmente i canoni che presiedono a tali comportamenti.
La ritualità ed eccezionalità del momento assuntivo-consumativo della droga leggera (sono escluse a priori tutte le sostanze pesanti), il rigoroso circoscrivere l’uso dello sutpefacente autoprodotto ai soli componenti della comunità, i quali, consapevoli tutti di queste regole, negano qualsiasi forma di proselitismo o di manifestazione o di pubblicizzazione delle loro condotte all’esterno, risultano elementi che influenzano il giudizio relativo anche alla fase coltivativa.
Nella fattispecie, escluso – quindi – quel profilo di offensività dell’azione, che, consistendo nella possibilità di una proliferazione della produzione di stupefacente destinabile a terzi, connota in modo penalmente rilevante la coltivazione, è corretto affermare che l’accento in ordine alla raggiunta prova della originaria volontà degli imputati di destinare il prodotto ottenuto dalla attività di coltivazione all’autoconsumo (rectius escludere qualsiasi cessione a terzi), privi del connotato dell’antigiuridicità il fatto ascritto agli stessi.
Cooperano indubitabilmente al perfezionamento della prova dell’assenza di volontà colpevole e, sopratutto, del convincimento – maturato dagli imputati – di tenere un comportamento non suscettibile di superare la soglia del “penalmente rilevante” e, quindi, di non legittimare la sanzionabilità dello stesso, anche le condizioni soggettive di costoro, privi di pregiudizi penali.
Il principio giuridico che, dunque, emerge dalla sentenza appare – una volta che la condizione psicologica degli agenti, relativa alla condotta accertata, venga ricondotta all’istituto dell’errore di fatto (ex art. 47 c.p.) – assolutamente condivisibile, posto che il giudizio relativo non si struttura e conforma alla mera considerazione del fatto nella sua componente materiale, ma elabora – come spesso purtroppo non accade – anche l’iter volitivo del soggetto.
Ferme, quindi, le divergenti opinioni in tema di antigiuridicità e punibilità della coltivazione – ove la produzione miri a soddisfare il solo bisogno del coltivatore – rimane, comunque, ferma la necessità che di volta in volta si pervenga all’esame della voluptas originaria che anima l’azione del singolo, onde potere vedere se effettivamente il reato possa essere definito perfetto o meno.
Rimini, lì 29 Gennaio 2009
Carlo Alberto Zaina
[1] V. ALTALEX 8.09.2008 C.A. Zaina – Sostanze stupefacenti: sulla punibilità della condotta coltivativa, commento a Cassazione penale , SS.UU., sentenza 10.07.2008 n° 28605
[2] Appare inutile, pur nella sua didatticità, ripetere l’intero iter fattuale della vicenda adeguatamente ricostruito nella sentenza, cui si rinvia. Giovi – per quanto occorrer possa sul piano di un generale orientamento ermeneutico del lettore – evidenziare che si tratta di un gruppo di persone le quali vivono e lavorano con principi di condivisione comunitaria, ispirati fideisticamente ed effettivamente alle tradizioni ed agli usi degli indiani americani.
[3] Cfr.Cass. pen. Sez. VI, 03-04-2003, n. 24605, Mazzarella, Riv. Pen., 2004, 584
[4] Cfr. ex plurimis Cass. pen. Sez. IV, 02-03-2005, n. 15388 (rv. 231553), CED Cassazione, 2005, Riv. Pen., 2006, 6, 764
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento