Cessione di Crediti in Blocco ex Art. 58 T.U.B. – La legittimazione passiva nella revocatoria fallimentare

Scarica PDF Stampa
La questione si compendia, nello scioglimento del quesito circa la legittimazione passiva di un’azione revocatoria oggetto di cessione ai sensi dell’art. 58 delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Innanzi tutto, occorre differenziare due ipotesi: la prima si verifica quando l’azione revocatoria intrapresa prima della sottoscrizione del contratto è espressamente oggetto della cessione e, una seconda quando l’azione revocatoria è connessa ad un credito ceduto ma avviata successivamente alla cessione.
Relativamente la prima ipotesi, il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, quale si è verificato per effetto della cessione ex art. 58 TUB dell’azione revocatoria, è regolato processualmente dall’art.111 c.p.c., norma che prevede la prosecuzione del processo tra le parti originarie, che consente al successore a titolo particolare unicamente di intervenire o essere chiamato in causa o eventualmente di proporre appello avverso la sentenza, per cui appare possibile affermare l’irrilevanza del trasferimento rispetto al processo in corso.
A nulla rileva, al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente, il disposto del comma V dell’art. 58 TUB, atteso che la norma invocata regolamenta i rapporti di natura sostanziale tra cedente, cessionario e debitori e creditori ceduti nell’ipotesi di cessione a banche di aziende, rami d’azienda e rapporti individuati in blocco, senza statuire alcunché con riferimento alla legittimazione processuale relativamente alle controversie in corso al momento della cessione, per cui nella fattispecie in questione, devono, senza alcun dubbio, trovare applicazione i generali principi processuali sopra richiamati.
Meno semplice e lineare appare, al contrario, individuare la legittimazione passiva nel caso di un’azione revocatoria connessa ad un credito ceduto ma azionata successivamente alla data cessione.
L’eccezione più naturale svolta per negare la legittimazione passiva della cessionaria, è basata sul fatto che i pagamenti, che costituiscono l’oggetto e la materia dell’azione revocatoria, sono stati eseguiti dalla fallita a favore del cedente, che ne ha tratto vantaggio, acquisendo il risultato positivo delle rimesse. Per di più l’azione postula l’esistenza dell’elemento psicologico, ossia la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, che deve essere appurato e verificato nei confronti di chi subisce l’esercizio dell’azione e, per questo non pare ammissibile che gli effetti della revocatoria debbano ricadere su di un soggetto differente (cessionario) da quello nei cui confronti si verificano e accertano i presupposti dell’azione (cedente), che sono gli stessi fatti costitutivi della domanda attrice, sui quali si fonda, appunto, la legittimazione passiva del convenuto.
Invero, è proprio in questo caso che la titolarità sostanziale del rapporto, va individuata sulla base del citato art. 58 TUB, che stabilisce che i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla pubblicazione in G.U. dell’avvenuta cessione, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva dell’adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione. Nella fattispecie qualificata di cessione tra soggetti bancari, dunque, la legislazione speciale deroga alla disciplina di diritto comune contenuta nel Codice Civile, attribuendo alla banca cessionaria una legittimazione passiva esclusiva ed indifferenziata per tutti i rapporti ceduti.
Al riguardo, c’è chi obbietta che bisognerebbe operare una distinzione tra i vari rapporti oggetto di cessione, in quanto solo quelli esistenti al momento della cessione e dotati dei requisiti della certezza e liquidità ammettono una legittimazione della cessionaria, mentre, il debito relativo alla restituzione dei pagamenti assoggettati alla revocatoria fallimentare, non esiste ancora e, a maggior ragione, non è ancora né certo, né liquido, né esigibile. Ciò perché l’azione revocatoria ha natura costitutiva, per cui il debito restitutorio nasce soltanto dall’accoglimento della domanda, che fa venir meno l’efficacia dei pagamenti. Ne consegue che la massa non vanta alcun diritto di credito al
momento della dichiarazione di fallimento, ma è titolare soltanto di un diritto potestativo a promuovere l’azione revocatoria, dal cui accoglimento deriva la modifica della situazione giuridica preesistente.
Se, tuttavia, è certo che i debiti da restituzione di pagamenti revocabili e futuri, sono condizionati al passaggio in giudicato di una sentenza, è altrettanto sicuro che essi godono comunque del requisito della determinabilità, risultando dalla contabilità della banca cedente la ricezione di versamenti che, in quanto effettuati da società successivamente fallita, sono soggetti ad una possibile azione revocatoria. Del tutto corretto è, pertanto, considerare "creditore ceduto" anche il soggetto che vanti una mera aspettativa dal favorevole esito di un’azione revocatoria non ancora esercitata alla data della cessione, con conseguente responsabilità del cessionario anche per i rapporti sorti dall’attività bancaria precedente alla Cessione. Infatti, che il diritto di credito sorga con la sentenza di revoca rappresenta solamente la modalità di attuazione di una pretesa insita nel rapporto acquisito dalla cessionaria, pretesa di cui dovrà rispondere quest’ultima quale soggetto passivo degli effetti che scaturiscono dai rapporti giuridici ceduti.
Va poi ritenuto che nella Cessione ex art. 58 TUB, è fatto puntuale riferimento al “blocco” di rapporti facenti capo la cedente, in cui sono necessariamente ricomprese anche le situazioni di soggezione rispetto ad eventuali azioni revocatorie esperibili dal fallimento, in quanto nel trasferimento delle poste attive, pur se non specificatamente menzionate, rientrano anche le soggezioni e gli oneri connessi ai rapporti giuridici ceduti, tra i quali, dunque, anche le eventuali azioni revocatorie.
In definitiva, appare possibile affermare che la responsabilità per le azioni revocatorie è compresa nel coacervo dei rapporti oggetto di cessione e, d’altro canto non poteva essere altrimenti trattandosi di un accessorio del tutto fisiologico del rapporto ceduto. La conclusione di una cessionaria legittimata passiva, sembra del resto coerente con le esigenze di chiarezza e speditezza proprie dell’attività creditizia.
 
 
 
 
Fabrizio Falasconi

Falasconi Fabrizio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento