Stalking: il disegno di legge approvato dalla Camera, gli atti persecutori, i poteri specifici del Questore e la collaborazione dei Centri Anti-violenza

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Il 29 gennaio 2009 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di Legge volto a sanzionare penalmente varie tipologie di condotte offensive del bene giuridico “libertà morale”. Si tratta in particolare di alcuni comportamenti che sovente vengono ricondotti al c.d. “stalking”[1] e che ove considerati in maniera non unitaria rischiano di restare impuniti o comunque di essere perseguiti in maniera lieve e non adeguata. La libertà morale, infatti, nel codice penale è tutelata tramite la previsione di diversi reati: violenza privata (art. 610), violenza o minaccia volte a far commettere un reato (art. 611), minaccia (art. 612). Tuttavia manca attualmente una figura di reato che sia idonea a contrastare condotte che, pur se reiterate e fastidiose, non rientrano tra quelle previste negli articoli summenzionati. Si pensi, ad esempio, alle molestie assillanti che spesso vengono poste in essere ai danni di una persona con la quale è stata interrotta una relazione sentimentale, oppure ad episodi di bullismo che vengono attuati da adolescenti nelle scuole. L’unica previsione in tal senso è quella di cui all’art. 660 c.p. che sanziona come contravvenzione la molestia o disturbo alle persone, condotte che tuttavia vengono punite qualora poste in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, e siano arrecate per petulanza o per altro biasimevole motivo. Risulta evidente che dalla sfera di applicabilità di tale norma restano fuori le molestie arrecate in luoghi privati o attraverso un mezzo che non sia il telefono. Conseguentemente negli anni è emersa l’esigenza, anche di fronte a fatti di cronaca abbastanza frequenti e alcuni di notevole gravità, di intervenire tramite una previsione normativa chiara e precisa volta a contrastare atteggiamenti persecutori posti in essere verso soggetti ritenuti più deboli. Già il 15 gennaio 2008, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati aveva approvato un disegno di legge in materia, disegno poi modificato e tradotto in quello che si esamina in questa sede. L’art. 1 del disegno in questione introduce nel codice penale (Libro II, Titolo XII, capo III, Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione III, dei delitti contro la libertà morale), dopo il delitto di minaccia (art. 612), l’art. 612 – bis, rubricato “Atti persecutori”. Tale norma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni[2] per chi eserciti minaccia o molestie ad altri attraverso condotte ripetute. A prima vista la condotta punita può essere inquadrata quale forma di minaccia / molestia aggravata dalla ripetizione nel tempo e dalla frequenza. La fattispecie, tuttavia, appare più complessa. Viene richiesta, infatti, la ulteriore condizione del “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura” ovvero “dell’ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, o ancora “del costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Qualora il reato in esame venga posto in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da una persona che sia stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale, la pena è aumentata. Così come è aumentata, fino alla metà, se soggetto passivo del reato risulti un minore, una donna in stato di gravidanza o un soggetto disabile (soggetti evidentemente reputati più deboli e considerati meritevoli di maggiore tutela), ma anche nel caso in cui vengano utilizzate armi o l’offesa sia inferta con scritto anonimo o da persona travisata. Il reato è perseguibile a querela, che deve esser sporta entro 6 mesi[3]. Si procede d’ufficio quando la persona offesa sia un minore o persona disabile e quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio[4]. Tra l’altro la norma in esame introduce nell’art. 576 c.p. (circostanze aggravanti del reato di omicidio), il co. 5 – 1) quale aggravante dell’omicidio commesso dall’autore del delitto di atti persecutori.
L’art. 2 del disegno di Legge, rubricato “Ammonimento”, coinvolge esplicitamente nella funzione di deterrenza degli atti persecutori posti in essere e di prevenzione di altri futuri anche l’Autorità di Pubblica Sicurezza, ma solo limitatamente all’intervallo di tempo intercorrente tra la commissione del reato e la proposizione della querela. Sino a tale momento, infatti, la persona offesa potrà esporre i fatti accaduti alla Autorità di Pubblica Sicurezza[5], unitamente alla richiesta di far ammonire l’autore da parte del Questore, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Tale organo, avvalendosi ove necessario di informazioni fornite dagli organi investigativi e sentite eventualmente le persone informate dei fatti, se ritiene la istanza fondata, procede con una ammonizione orale del soggetto autore degli atti persecutori, con espresso invito ad adeguare la propria condotta alla legge. Della propria attività il Questore redige apposito verbale del quale rilascia una copia a chi ha richiesto il provvedimento e al soggetto ammonito. Rientra nella facoltà dello stesso soggetto valutare l’adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni[6]. Ricevuto l’ammonimento, il soggetto che in seguito commetta un delitto di cui all’art. 612-bis, sarà punito in maniera più severa e nel contempo si potrà procedere d’ufficio.
Il disegno di Legge in esame introduce novità anche sotto il profilo del diritto processuale. Così ai sensi dell’art. 3, viene consentita la intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione di cui all’art. 266 c.p.p. anche dopo l’apertura di un procedimento in materia di reato di atti persecutori. Tale previsione risulta particolarmente utile al fine di perseguire il reato in esame, posto che spesso atti persecutori vengono posti in essere proprio attraverso l’utilizzo del telefono. Ancora, dopo l’art. 282-bis, c.p.p.si prevede di introdurre gli artt. 282-ter e quater, che disciplinano determinati divieti ed obblighi posti a carico dell’imputato del reato di atti persecutori, alla stregua di vere e proprie misure cautelari. Il primo articolo è rubricato “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[7], e sulla scorta di esso il Giudice, oltre a poter disporre l’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare, può prescrivergli di non avvicinarsi a luoghi particolari frequentati abitualmente dalla persona offesa o di tenersi ad una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, poi, le medesime prescrizioni possono essere previste in favore dei prossimi congiunti della persona offesa (ciò può avvenire, ad esempio, quando i familiari preoccupati per la incolumità della vittima intervengano a suo sostegno e vengano coinvolti). Inoltre, le vittime di atti persecutori e i prossimi congiunti, potranno essere tutelati anche attraverso il divieto imposto all’imputato di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo. Qualora, tuttavia, l’imputato debba frequentare i luoghi di cui sopra per ragioni di lavoro ovvero per esigenze abitative, al divieto di avvicinamento agli stessi si sostituirà una frequentazione condizionata, che dovrà tenersi, cioè, nei modi ed entro i limiti previsti dal Giudice. Il seguente articolo 282-quater, invece, prescrive la comunicazione, all’Autorità di Pubblica Sicurezza e affinché possano essere adottati provvedimenti in materia di armi e munizioni, dell’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 282-bis e ter. Tali informazioni dovranno altresì essere comunicate alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, i quali saranno posti nella condizione di intervenire a sostegno delle vittime, ma anche degli autori dei reati, per favorirne, a seconda delle ragioni che li hanno spinti, il reinserimento sociale o il recupero psicologico. Ai sensi del medesimo articolo, oltre che per i reati sessuali di cui agli artt. 600 e ss. del c.p., anche nel caso in cui si verifichi il reato di atti persecutori il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini potranno chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore di anni sedici. Il disegno di Legge in esame si propone anche lo scopo di apportare modifiche al Codice civile, in particolare l’ordine di protezione adottabile dal Giudice civile in materia di ordine di protezione per maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 342-ter, avrà una durata maggiore di quella sinora prevista e sarà pari ad un anno, contro i sei mesi come precedentemente previsto[8]. Quali ulteriori misure a sostegno delle vittime di molestie insistenti, poi, l’art. 5 del disegno di Legge introduce l’obbligo in capo alle forze dell’ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevano una notizia di reato di atti persecutori dalla vittima, di rendere edotta quest’ultima circa la esistenza di centri anti-violenza presenti sul territorio e nella zona di residenza, nonché di ulteriori informazioni utili. Le medesime Autorità sono deputate anche, su richiesta dell’interessato, a favorire un contatto con i Centri summenzionati. Tale novità appare senz’altro interessante e consente di parlare di una sorta di istituzionalizzazione del ruolo dei Centi Anti-violenza presenti nel nostro territorio. Tali istituti, infatti, per parecchi anni hanno lavorato in favore della emancipazione delle vittime di violenza con ottimi risultati, ma in totale autonomia, senza che i contatti con gli stessi fossero favoriti da un obbligo di comunicazione da parte delle Autorità pubbliche, come si auspica possa, invece. avvenire a breve grazie ad una Legge adottata sulla base del disegno appena esaminato.
 
 
Anna Rita Marchionda
Patrocinatore legale
Responsabile del “Family Law Desk” dello Studio Legale Adamo
 
 

[1] Il dizionario on line Wikipedia definisce lo stalking nei seguenti termini: “Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata. Lo stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex-partner, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l’intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l’atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l’altra persona. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l’anormalità di questo genere di condotte”. Si vedano per utili approfondimenti i seguenti contributi: Violenza in famiglia e stalking: dalle indagini difensive agli ordini di protezione, Milano, 2006; S. Allegrezza, La nuova misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 1, pp. 107 e ss.;
[2] Pur apprezzando in questa sede gli sforzi legislativi sostenuti, non si può non evidenziare come l’entità della sanzione comminata risulti tuttavia bassa, soprattutto se si pensa alle conseguenze devastanti che il reato in questione può avere sulla psiche delle vittime e che con la riforma operata nel 2006 in ambito di prescrizione dei reati, tale istituto viene correlato strettamente alla sanzione prevista in astratto e conseguentemente la prescrizione del reato risulterebbe breve.
[3] Con molta probabilità la previsione di un termine più elevato per sporgere querela (rispetto a quello ordinario di tre mesi), deriva dalla intenzione di consentire alla vittima di decidere con maggior serenità e lucidità se denunciare il proprio persecutore a distanza di un certo lasso di tempo dal verificarsi degli episodi, anche se, trattandosi di un reato permanente, occorrerà valutare caso per caso con particolare attenzione il momento a partire dal quale inizierà a decorrere tale termine. Tuttavia, non appare sempre preferibile la punibilità a querela, posto che le vittime spesso nella maggior parte dei casi sono restie a denunciare i propri aggressori, magari legati ad esse da rapporti di parentela o per timore di subire ulteriori soprusi o, infine, perché succubi di atteggiamenti prevaricatori.
[4] Con tale previsione si intende evidentemente evitare che il minore e la persona disabile possano essere pregiudicati dall’inerzia della persona cui sono affidati, creando una sorta di controllo pubblico a tutela della loro incolumità.
[5] La norma non specifica quali siano le Autorità deputate a raccogliere la esposizione dei fatti e la richiesta da inoltrare senza ritardo al Questore. Tuttavia si noti che ai sensi degli artt. 13 e ss. della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono Autorità di Pubblica Sicurezza il Prefetto (nell’ambito provinciale), Il Questore in ambito provinciale e in ambito locale per quanto concerne il territorio del capoluogo di provincia; i Funzionari preposti ai Commissariati di Polizia negli altri comuni. Non sussistono dubbi circa la attribuzione dei compiti descritti a tali Soggetti. Tuttavia, si noti che ai sensi del co. 2, dell’art. 15, laddove non vi siano commissariati di Polizia, risulta essere Autorità Locale di Pubblica Sicurezza il Sindaco del comune interessato, in qualità di ufficiale di Governo. Quindi a rigore dovrebbe spettare anche al Sindaco la competenza in materia di primo intervento in caso di stalking nei Comuni sprovvisti di Commissariato. Nulla viene detto, invece, sul possibile coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sebbene l’ultima Autorità non sia proprio quella più idonea a ricevere denunce per atti persecutori in ragione della specializzazione che le è propria. Si noti, tuttavia, che tali Autorità, ai sensi dell’art. 16 Legge 121/1981, svolgono pur sempre funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e sono considerate Forze di Polizia, per cui non si può escludere a priori il loro coinvolgimento, almeno per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri..
[6] Presumibilmente, tale previsione è volta a consentire al Questore, nei casi nei quali il soggetto autore del reato abbia il porto d’armi, di valutare l’opportunità di sospenderne o ritirane l’autorizzazione, per prevenirne, riscontratane la pericolosità, l’utilizzo per la commissione di ulteriori reati collegati.
[7] Anche in sede civile vi è un provvedimento analogo adottabile dal Giudice nell’ambito di un procedimento di ordine di protezione di cui agli artt. 342- bis e ter. c.c.. Si veda sul punto un mio precedente commento: Una recente pronuncia del Tribunale di Verona in materia di ordine di protezione: l’importanza dell’intervento dei Servizi Sociali in caso di abusi e maltrattamenti nelle relazioni familiari e le prospettive del risarcimento del danno subito (reperibile in www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25762.html
[8] Sul punto si veda il mio precedente intervento in materia Una recente pronuncia del Tribunale di Verona in materia di ordine di protezione: l’importanza dell’intervento dei Servizi Sociali in caso di abusi e maltrattamenti nelle relazioni familiari e le prospettive del risarcimento del danno subito (reperibile in www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25762.html

Marchionda Anna Rita

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