Il curatore del fallimento revocato non ha diritto al compenso a carico dello Stato ma la questione non finisce qui (Corte Costituzionale sentenza 9 febbraio 2009 n 37)

La Corte con sentenza n. 174 del 2006 ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario “le spese ed onorari” al curatore», risolvendo così il problema del compenso del curatore nelle procedure fallimentari prive di fondi.
Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con ordinanza del 6 febbraio 2008 – a seguito di ricorso proposto da soggetto che ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare revocato con sentenza non impugnata – ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 146, comma 3, nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall’Erario – in caso di revoca del fallimento – le spese e gli onorari del curatore.
Il Tribunale ritiene, tra l’altro, che, in caso di revoca della procedura senza accertamento di alcuna responsabilità nella dichiarazione di fallimento, il compenso del curatore dovrebbe essere posto a carico dell’Erario, risultando assimilabili le due fattispecie della procedura senza fondi e della procedura revocata, atteso che, in caso contrario, la norma sarebbe in contrasto con i principi sanciti dall’art. 3 Cost. in relazione anche agli artt. 21-39 del r. d. n. 267 del 1942, che affermano il principio della remuneratività-onerosità dell’incarico del curatore e che prescindono dalla revoca o meno della sentenza dichiarativa di fallimento, ponendo il curatore in essere una attività tipica identica sia nel caso di fallimento senza fondi sia nel caso in cui sia revocato.
La Corte con la sentenza in oggetto emessa il 9 febbraio 2009, ha dichiarato la questione inammissibile per essere stata sollevata in sede di ricorso non notificato ad alcuno, proposto da soggetto che ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare revocato con sentenza non impugnata, con il quale si chiede che le spese e gli onorari spettanti al curatore siano posti a carico dell’Erario.
La Corte ha statuito che qualora la procedura fallimentare non sia più in corso, la predetta domanda deve essere proposta non con un procedimento camerale non contenzioso, come è avvenuto nella specie, ma attraverso l’instaurazione di un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cassazione, 25 maggio 2006, n. 12411).
E, dunque, non finisce qui!
 
Att. Il testo della sentenza in oggetto si trova sul sito www.anvag/biblioteca.it
 
 
di Nicola Ianniello*
 
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*(Avv Nicola Ianniello presidente del comitato legislazione e ricerca dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente – 02/2009)

Ianniello Nicola

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