Costi della fornitura dei servizi ed assicurazioni civili obbligatorie: devono essere ripartite tra tutti gli utenti e la giurisdizione sulle controversie spetta al Tar

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La Cass. SS.UU. civ. con l’ordinanza n. 28539 del 14/10/08, depositata il 02/12/08, per la prima volta, enuncia un importante principio di diritto relativo alle spese che l’ente erogante un servizio di pubblica utilità (nella fattispecie fornitura di gas) può addebitare all’utente ed alla ripartizione della giurisdizione sulle eventuali controversie in materia.
Infatti l’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEG) nel 2003 ha adottato, con la delibera n. 152, precise “disposizioni per i clienti finali civili del gas distribuito da gasdotti locali o da reti di trasporto”, in base alle quali ha obbligato il gestore a stipulare un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa agli infortuni, subiti anche da familiari conviventi e/o dipendenti ed agli incendi, dovuti alla fornitura del gas ed imputabili alla distribuzione “a valle della consegna”.
La stessa ha autorizzato il fornitore a rivalersi sull’utente per i costi sostenuti per questo cespite, addebitandoglieli in bolletta in ragione dei consumi annuali (€. 0,40 circa).
Un utente ne impugnava la validità presso il GDP, citando in giudizio tanto la società distributrice che il garante; questo ultimo, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, proponeva “regolamento preventivo di giurisdizione”.
La Corte, sottolineando la relativa novità delle tematiche oggetto di lite, fa un’importante distinzione tra le voci che devono essere addebitate al consumatore e quelle che, invece, spettano al gestore, dettando, così, rigidi vincoli per la loro individuazione.
Evidenzia come il consumatore nel contestare l’importo delle tariffe eserciti un suo diritto soggettivo, fondato sul rapporto privato di utenza col gestore. La competenza, in genere, è del giudice ordinario (si noti, nella fattispecie, non si fa alcun riferimento al tentativo di conciliazione obbligatorio, previsto, invece, per esempio, per le controversie con le società di telecomunicazioni), cui spetta, per il principio di specialità (la legge speciale deroga la generale), il vaglio sulla legittimità dei provvedimenti che determinano e/o modificano tali tariffe (v. ex multis Cass. SS. UU. civ. 6074/07, 4584 e 25520/06). Nel caso in esame, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo poiché il rapporto dedotto in giudizio riguarda non un diritto individuale, ma un interesse legittimo collettivo, tanto più che il Consiglio di stato, sez. VI, con la decisione n. 5827/05 aveva confermato la legittimità dell’impugnata delibera del garante.
Infatti era stata approvata ai sensi dell’art. 12, commi XII e XXV L. 481/95 attribuisce alle autorità per i servizi di pubblicata autorità, delle quali fa parte anche il suddetto garante, “la funzione di garantire << il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti>>” nonché stabilisce che i costi sostenuti per l’assolvimento di questo onere devono essere ripartiti tra tutti gli utenti. Ribadisce la competenza esclusiva del G.A.
In sintesi si ricava il seguente principio di diritto: ogni qualvolta che un gestore di un servizio di pubblica utilità sostiene dei costi nell’interesse generale della collettività (interesse legittimo) allora il recupero gli stessi dovrà essere ripartito tra tutti gli utenti (dovranno cioè essere loro imputati in bolletta, come nel caso in esame), mentre nelle altre ipotesi graveranno esclusivamente sulla società erogatrice. Inoltre le eventuali controversie insorte, relative al conteggio, addebito e modifica delle menzionate tariffe e similia saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo, per i motivi sopra esplicati.
Per ogni altro eventuale approfondimento si rinvia alla lettura dell’annotata sentenza.
 
 
 
Giulia Milizia
foro di Grosseto e conciliatore.
 
Attenzione: avvertenze legali
 
 
 
Qui l’Ordinanza sopra citata

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