Vero è anche che la Corte – ma sul punto, come detto, non ha fatto altro che confermare un suo orientamento ormai radicato – nel pervenire a tale decisione non pare essersi invero sforzata di distaccarsi dall’utilizzo dei criteri ermeneutici strettamente codicistici, senza indagare se, da una analisi ermeneutica del sistema complessivamente interpretato, emergessero elementi tali da far ipotizzare un utilizzo abusivo del diritto sull’immagine.
Uno spunto in tal senso, anche critico, poteva trarsi dalla presenza di una circostanza, quale il decorso di un periodo di tempo molto lungo tra la data della cessione e quella dell’effettivo utilizzo nella campagna pubblicitaria incriminata, che forse avrebbe potuto giustificare innanzitutto da parte dei giudici di merito una indagine maggiormente estesa sulla esistenza e validità del consenso ancora dopo tanti anni, ed in conseguenza una verifica in tal senso – anche se non si evince se sia stata correttamente sollecitata dalla ricorrente -a maggiore ragione perchè la donna aveva allegato, non se se anche asseverato, la circostanza che ormai da anni non svolgeva più l’attività di modella, e certo il vedersi riprodotta a seno nudo non può escludersi possa averle causato problemi di svariato tipo, psicologi e sociali, quindi alla propria vita di relazione, il tutto considerando altresì che ritenere il consenso valido a distanza di tanti anni appare una conseguenza giuridica non proporzionata alla concreta condizione soggettiva delle parti contraenti, soprattutto in relazione al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, che ha visto prevalere una situazione di natura squisitamente patrimoniale su di un diritto della personalità, senza tuttavia il necessario approfondimento.
Sicuramente per la aspirante modella sarebbe stato consigliabile, per tutelarsi, prima di firmare l’atto di cessione, di pretendere l’inserimento in esso di una condizione risolutiva che legasse la cessione a terzi dei diritti sulla immagine ad una preventiva verifica, magari con l’acquisizione di dichiarazione scritta, che la stessa svolgesse ancora l’attività di modella ; certo, forse in tal modo la cessione non vi sarebbe proprio stata, ma probabilmente solo in tal modo la persona in questione avrebbe ricevuto adeguata tutela.
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