Contratto di trasporto – Il D. Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, e la “Scheda di Trasporto” – Le sanzioni – La “rivoluzione” della “data certa”

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Premessa
 
1.
Il D. Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 (recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore[1]) ha introdotto assai rilevanti, quasi rivoluzionarie, novità in materia di trasporto terrestre[2], regolando analiticamente talune modalità di esso e prevedendo anche tutta una serie di sanzioni, di natura prevalentemente amministrativa, da comminarsi in caso di mancato rispetto delle sue prescrizioni[3].
 
I. La “Scheda di Traporto” ed il suo contenuto
1.
La divisata disciplina introduce, in primo luogo, all’art. 1, co. 3[4] l’obbligo della “Scheda di Trasporto”. A tenore di tale norma, in particolare, “Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasportato merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento denominato ‘scheda di trasporto’, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore”.
 
2.
La scheda di trasporto, in primo luogo, deve contenere “le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce… nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce” medesima[5]. La norma in commento, in ogni caso, rimanda ad un successivo D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Interno e con quello dell’Economia, il quale disciplinerà in maniera ancor più dettagliata i requisiti della scheda. In difetto di tali indicazioni, comunque, ovvero qualora le stesse siano alterate e/o modificate, si applica al committente ed al responsabile della incompletezza e/o della alterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 120,00, nonché, in ogni caso, il fermo amministrativo del veicolo, che verrà successivamente restituito qualora il responsabile esibisca, nel termine massimo di quindici giorni dalla data dell’accertamento, il contratto in forma scritta (e, come vedremo, avente data certa), ovvero la scheda di trasporto. In difetto, oltre al la sanzione interdittiva di cui sopra, verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria dal minimo edittale di €600,00 ad un massimo di € 1.800,00.
 
II. La “rivoluzione” della data certa
1.
Ma la vera e propria “rivoluzione” sancita dalla disciplina del D. Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 è quella contenuta nell’art. 1, il quale stabilisce espressamente, riferendosi alla forma del contratto di trasporto, che “All’art. 6, co. 1, del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole ‘in forma scritta’ sono inserite le seguenti: ‘e, comunque, con data certa’”. Ora, la “data certa” in senso giuridico viene conferita ad un contratto, nell’ambito del nostro Ordinamento, sostanzialmente a mezzo di quattro differenti sistemi:
1) la stipulazione del contratto mediante atto pubblico, ovvero 2) mediante scrittura privata autenticata[6];
3) la registrazione del contratto presso un locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sistema anch’esso del tutto antieconomico ed inimmaginabile, per le medesime ragioni già esposte alla nota 6;
4) mediante la c.d. “autoprestazione postale”, di cui all’art. 8, D. Lgs., 22 luglio 1999, n. 261, a tenore del quale “è consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione), oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoproduttore[7]
 
 
3.
Ora, in primo luogo va rilevato che la giurisprudenza formatasi sul punto è assai contraddittoria. In una Sentenza assai recente, per esempio[8], è stato rilevato che “Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per ‘autoprestazione’ dall’addetto delle Poste di cui all’art. 8, D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto”, soprattutto qualora il plico sia consegnato in busta chiusa[9]. Ma anche qualora si siano adottati accorgimenti di tipo diverso, vi è da rilevare che la giurisprudenza è assai restia a riconoscere tale validità[10].
 
4.
L’intento del Legislatore è senza dubbio lodevole, trattandosi di conseguire un maggior livello di sicurezza stradale. Tuttavia, in tutta franchezza, se ci appare difficile immaginare file di corrieri ed autotrasportatori all’ufficio postale più vicino, ci appare assai più facile ipotizzare, una volta applicate le prime sanzioni, una miriade di ricorsi, con ulteriore, ed onestamente non necessario, affollamento delle aule dei Giudici di Pace.
 
Giovanni Adamo (V)
 


[1] In G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009.
[2]   In materia di contratto di trasporto terrestre cfr., tra gli altri, Buonocore, Il trasporto di cose, in Riv. Int. Dir. Comm., II, 1957; Capotosti, L’assicurazione in materia di trasporti internazionali, in Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1984, 1; Carbone, La giurisprudenza italiana in tema di trasporti, Milano, 1988; Commellini, Fatti illeciti verificatisi in area portuale, in Dir. Trasp, 1980; Cottino, Il trasporto e la spedizione, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, XVI, Cedam, 1991; Ivaldi, Diritto uniforme dei trasporti e diritto internazionale privato, Milano, 1990; Lefebvre D’Ovidio, Pescatore, Tullio, Manuale di diritto della navigazione, 2000; Pesce, Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, 1984; Vignali, Il trasporto terrestre: verso una responsabilità oggettiva del vettore, Milano, 2000; Werthmuller, Il trasporto di merci su strada nella giurisprudenza, Milano, 2000; Zunarelli, Il contratto di logistica: un ulteriore esempio della fuga dai tipi legali nel diritto dei trasporti, in Resp. Com. Impr., 1996.
[3]   In particolare, come avremo modo di specificare meglio infra nel testo, introduce svariati obblighi per il vettore terrestre, tra i quali, fra l’altro, la “Scheda di trasporto”, che va necessariamente compilata a cura del committente, anch’esso soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata compilazione, sanzione che va da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1.800,00.
[4]   Il quale introduce in tal modo l’art. 7-bis, D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
[5]   Così il co. 3, art. 7-bis, D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 nella sua formulazione modificata.
[6]   Rileva, più che correttamente, Chiaregato, Brevi note in merito al nuovo D. Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 in tema di trasporto terrestre di cose, all’indirizzo web www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=44948, che il sistema appare assai dispendioso. Ci permettiamo di aggiungere che assai difficilmente potremo mai immaginare file di autotrasportatori davanti agli Studi Notarili o ai Segretari Comunali, per potere autenticare i contratti di trasporto.
 
[7]   Anche tale elemento è stato correttamente individuato da Chiaregato, cfr. alla nota precedente.
[8]   Trattasi di Trib. Vicenza, 8 luglio 2008, in Fall., 2009, 3, 367.
[9]    Cfr. nota precedente.
[10]   Soprattutto in materia fallimentare. Vi è da riportare, tuttavia, la statuizione recentemente espressa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, per la quale “Ai sensi della Direttiva 97/67 CE l’autoprestazione consiste nella prestazione di servizi postali da parte della stessa persona fisica, o giuridica che è all’origine della corrispondenza, oppure nell’assunzione del relativo compito da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona. Gli Stati membri non possono restringere la nozione di autoprestazione subordinandola ad ulteriori e diverse condizioni”.
V  Cultore della Materia di Diritto Civile nell’Università di Bologna – Avvocato in Bologna

Avv. Adamo Giovanni

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