E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 2 giugno 2009 n. 1296, ha stabilito, contrariamente a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che deve ritenersi immediatamente e autonomamente impugnabile il provvedimento di esclusione di una lista elettorale, attesa la sua idoneità a ledere il bene della vita costituito dalla partecipazione ad una tornata di voto caratterizzata da un preciso contesto temporale e ambientale.
Per il TAR Lecce, infatti, una tutela giurisdizionale accordata in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni e, quindi, in un contesto anche politicamente ormai mutato non sarebbe coerente con i principi, anche costituzionali, sul giusto processo (principalmente: effettività e tempestività della tutela, riferibile ad un bene della vita che pare essere la partecipazione a "quella" tornata di voto caratterizzata da un preciso contesto temporale e ambientale).
Sempre per il TAR adito, in relazione agli artt. 49 e 51 della Costituzione, va sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui, in sede di presentazione delle liste elettorali, non prevedono il sindacato, da parte dell’Ufficio elettorale centrale, in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie e di legge per la presentazione delle candidature ed la partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale.
Ha aggiunto ancora il T.A.R. Puglia – Lecce che la tesi che ammette il sindacato autonomo ed immediato del provvedimento di ammissione delle liste e dei candidati risponde, con maggiore efficacia, all’esigenza di una maggior tutela dei ricorrenti ed in definitiva, dell’interesse alla corretta esplicazione della competizione elettorale.
Ha osservato in particolare il T.A.R. Puglia-Lecce, con la sentenza in commento, che, secondo l’attuale formulazione degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la verifica in ordine al rispetto delle previsioni statutarie o di legge in materia di formazione delle liste elettorali è del tutto preclusa, proprio nel delicato momento della presentazione delle liste elettorali; si giunge, pertanto, al sostanziale paradosso per cui una decisione in ordine alla presentazione di un lista assunta in violazione delle previsioni statutarie potrebbe essere sindacata dal giudice ordinario in sede di impugnazione della delibera dell’associazione irregolarmente adottata, ma non potrebbe costituire oggetto di alcuna valutazione in sede di presentazione delle liste, dando così vita ad una sistematica che, in assenza di un filtro adeguato da parte dell’Ufficio elettorale centrale, può dare vita ad una competizione elettorale viziata dalla presentazione di una lista che non costituisce corretta espressione della volontà degli aderenti alla stessa formazione politica (per effetto della violazione delle norme statutarie in materia).
Avv. Alfredo Matranga
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