Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità della L.R. con la Regione Puglia sancito il divieto di utilizzazione delle graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di s

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce con l’ordinanza in rassegna ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale.
Per il TAR salentino, nel merito, è opportuno innanzitutto rammentare che l’art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40 così dispone:
"Nel corso del triennio 2008-2010 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono alla definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di cui al presente comma, nell’ambito dei posti vacanti della dotazione organica …… Al processo di stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, bandita dall’Azienda sanitaria o dall’IRCCS pubblico dove presta servizio, con le procedure e i criteri previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (omissis)………. Dal 1° gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere a indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione…..".
Tanto premesso, il Collegio, con precipuo riferimento alle censure proposte dal ricorrente avverso l’impugnata deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale.
Per il TAR, infatti, trattasi di questione sicuramente rilevante nel presente giudizio posto che, in difetto di accoglimento della stessa da parte della Consulta, il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito e che, ad avviso del Tribunale, appare anche non manifestamente infondata, per le medesime ragioni condivisibilmente già evidenziate nell’ordinanza di rimessione n. 4770 del 2 ottobre 2008 emessa dalla V Sezione del Consiglio di Stato, in ordine alla similare normativa regionale pugliese sulla stabilizzazione del personale sanitario non dirigenziale (art. 30 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10), e nella quale si richiama giustamente il valore costituzionale della tutela delle aspettative di assunzione degli idonei collocati in una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace.
In particolare, ha osservato il TAR adito, l’art. 3, comma 40, della Legge Regionale Pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, estendendo il sistema previsto dalla normativa statale diretta a stabilizzare il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato anche alla figura dei dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali e occupando i posti vacanti di livello dirigenziale con detto personale a detrimento di chi ha già partecipato ad un concorso pubblico e (classificatosi quale idoneo non vincitore) è in attesa di essere nominato sui predetti posti man mano che si rendano vacanti (nell’arco temporale di validità della graduatoria concorsuale in cui è inserito), sovverte radicalmente un sistema che costituisce un’applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi pubblici (art. 97 terzo comma della Costituzione). La stabilizzazione del personale precario può sì rappresentare una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un’ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell’impiego con le Amministrazioni Pubbliche, ma non può addirittura sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati. Il sistema del concorso pubblico, del resto, è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario, che impone l’individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti e con il vaglio di una commissione di esperti, né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pure definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare. Pertanto, la scelta operata dal legislatore pugliese con l’art. art. 3, comma 40, della Legge 31 dicembre 2007, n. 40 appare anche in contrasto con i principi di ragionevolezza e di imparzialità della stessa funzione legislativa, in quanto diretta a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico.
Il Collegio, in conclusione, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della Legge Regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, in relazione agli articoli 3, 97 terzo comma e 117 primo comma della Carta Costituzionale, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale, sia rilevante e non manifestamente infondata e debba conseguentemente essere rimessa all’esame della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.
 
 
Avv. Alfredo Matranga
  • qui la sentenza

Matranga Alfredo

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