La VI sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha stabilito che il minore straniero il quale si trova in Italia e vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro non è sempre obbligato a partecipare ai progetti di integrazione sociale e civile previsti dalla legge sull’immigrazione.
Il Consiglio di Stato ha in tal modo accolto il ricorso di un cittadino albanese il quale chiedeva l’annullamento della decisione presa dalla I sezione del Tar della Toscana sostenendo la violazione dell’art. 32 primo comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo il quale al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura.
In specie l’appellante, entrato in Italia ancora minorenne per essere posto sotto la tutela di un parente, riteneva che non fosse applicabile ai minori sottoposti ad affidamento o tutela il comma 1 bis dell’art. 32 secondo il quale il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394.
L’appellante fa leva anche sulla lettura costituzionalmente orientata fatta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5 giugno 2003, n. 198, nella quale i giudici della Consulta rigettavano la presunta violazione dell’art. 3 Cost. da parte 32 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, assimilando la figura del minore affidato a quella del minore sottoposto a tutela in quanto “I due istituti, pur avendo presupposti diversi (la tutela si apre con la morte o l’assenza di entrambi i genitori o l’impossibilità di questi di esercitare la potestà, l’affidamento può essere disposto allorché la famiglia di origine sia temporaneamente inidonea ad offrire al minore un adeguato ambiente familiare), sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore. Infatti, l’affidamento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983 ha il fine di favorire il reingresso del minore nella famiglia di origine, ma compito dell’affidatario è quello di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (art. 5, della legge n. 184 del 1983). Allo stesso modo, il tutore, oltre ad amministrare il patrimonio, deve prendersi cura dei bisogni del pupillo e della sua istruzione ed educazione, sotto il controllo del giudice tutelare (artt. 357 e 371 del Codice civile)”.
In conformità a ciò l’appellante sostiene che l’art. 1 bis, introdotto con la novella di cui all’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applichi ai minori sottoposti ad affidamento o tutela, ma solo ai minori che si trovino sul territorio nazionale sulla base di altri presupposti.
La VI sezione del Consiglio di Stato non condivide l’argomentazione affermando già nella decisione del 27 giugno 2007, n. 3690, che la norma non distingue tra diverse categorie di minori stranieri soggiornanti in Italia, assoggettandoli tutti a misure volte ad assicurare loro l’integrazione nel tessuto sociale nazionale.
Nella stessa pronuncia si rimarca inoltre l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni.
Nella specie il decreto del questore di Siena che aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno era stato emesso in data 20/01/2003, di conseguenza la norma non poteva essere applicata ai minori che abbiano raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore. Diversamente opinando la norma avrebbe un’efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile.
È proprio sotto tale profilo che il Consiglio di Stato accoglie l’appello.
Angela Allegria
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