Per il Giudice del lavoro di Lecce spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione delle controversie relative allo scorrimento delle graduatorie, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione. Nella specie, la controversia riguardava l’utilizzazione mediante scorrimento di due graduatorie degli idonei per lo stesso profilo di assistente amministrativo: una approvata nel 1999 e l’altra nel 2005. Per il GdL di Lecce, preliminarmente, sono da ritenere ancora valide le graduatorie approvate nel 1999 e vanno pertanto utilizzate in caso di assunzione mediante scorrimento delle stesse. Nel caso il ricorso d’urgenza e’ stato proposto dagli idonei della graduatoria del ’05 che l’Asl ha deciso pure di utilizzare, unitamente a quella del ’99, e che non erano rientrati nella delibera di scorrimento perche’ eccedenti, momentaneamente, rispetto alle esigenze dell’azienda. I ricorrenti hanno sostenuto l’intervenuta scadenza della graduatoria del ’99.
Viceversa, il Giudice ha rigettato il ricorso aderendo alle tesi dei controinteressati secondo cui la validita’ delle graduatorie approvate dal ’99 in poi e’ stata nel tempo sempre prorogata dalle leggi finanziarie nazionali e regionali e, da ultimo, dall’art. 5 del Decreto Mille Proroghe DL n. 207/08 (convertito in L. n. 14/09 e, aggiungiamo noi, dal Decreto Anticrisi, art. 17 comma 19, al vaglio delle Camere per la conversione).
Avv. ****************
TRIBUNALE DI LECCESEZIONE LAVORO
ORDINANZA EX ARTT. 669 BIS E SEGG., 700 C.P.C.
Il Giudice del lavoro
sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n.91542009 R.G. tra ** (ricorrenti) e A.S.L. di Lecce, *** (resistenti);
rilevato che tra i resistenti si sono costituiti in giudizio la A.S.L., ***;
esaminati gli atti e sentite le parti costituite;
letti gli artt. 669 bis e segg., 700 c.p.c.;
osserva quanto segue.
1. La controversia riguarda le contrapposte posizioni dei ricorrenti, collocati come candidati "idonei" nella graduatoria di un concorso pubblico per la copertura dì posti di assistente amministrativo bandito dalla (ora soppressa) Azienda Ospedaliera "**********" di Lecce con deliberazione n.330 del 1998, approvata con deliberazione n.3072 del 20.12.2005 dalla A.U.S.L. LEl (A.U.S.L. nella quale nel 2003 è stata incorporata la predetta Azienda Ospedaliera, e le posizioni dei resistenti (diversi dalla attuale A.S.L.), collocati come candidati "idonei" in un’altra graduatoria, ossia in quella relativa al concorso per assistente amministrativo bandito dalla A.U.S.L. LE1 con deliberazione n.949 del 09.03.1995, approvata con deliberazione D.G. n.12 del 11.1.1999.
In sostanza i due concorsi sono stati banditi da due soggetti che in origine erano distinti e che poi sono confluiti in un unico ente (A.U.S.L. LE1), il quale, da ultimo, a seguito di ulteriori variazioni, ha assunto la denominazione di A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di Lecce.
Con deliberazione n.1498 del 06.05.2009 la A.S.L. di Lecce ha deciso di procedere all’assunzione di 15 assistenti amministrativi attingendo alla graduatoria approvata nel 2005; tuttavia, in un secondo momento, revocata la deliberazione n.1498, con successiva deliberazione n.1773 del 29.05.2009 ha stabilito di coprire 16 posti per il 50% mediante lo scorrimento della graduatoria approvata nel 2005 e per il residuo 50% mediante lo scorrimento della graduatoria approvata nel 1999.
1 ricorrenti deducono l’illegittimità della deliberazione del 29.05.2009 per una serie di motivi, diretti a dimostrare che i 16 posti di assistente amministrativo devono essere coperti attingendo solo alla graduatoria approvata per ultima.
La A.S.L. di Lecce e gli altri resistenti contestano l’avverse deduzioni sotto diversi profili, processuali e di merito, e chiedono il rigetto del ricorso.
2. Non appare fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario lcontroversie aventi ad oggetto it mancato (o insufficiente) scorrimento della graduatoria concorsuale, in quanto it candidato idoneo, vantando una determinata posizione nella graduatoria gia approvata ed it possesso dei requisiti previsti dal bando, fa valere il diritto all’assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali devolute al giudice amministrativo (cfr. Cass. n.87362008; n.261132007).
3. Va altresi disattesa l’eccezione di giudicato, sollevata dalla resistente ***************** con riferimento alla sentenza n.5619 resa dal T.A.R. Puglia, sede di Lecce, 2.12.2006 su ricorso della stessa ********* e di altri nei confronti della A.U.S.L. LE 1 e di altri, in quanto sulla questione relativa alla validita e all’efficacia della graduatoria approvata nel 1999 (e quindi sulla questione ora sottoposta alla cognizione di questo Giudice) it T.A.R. ha espressamente precisato che le sue valutazioni ed argomentazioni sono !imitate at raffronto tra la posizione degli allora ricorrenti, idonei nel concorso dell’AUSL Le 1 1 (graduatoria 1999), e la posizione dei vincitori del concorso del I’A.O.Vito ***** (graduatoria del 2005), senza estendersi ai graduati ulteriori di tale ultima procedura.
4. Si rileva inoltre che la prodotta ordinanza del T.A.R. Puglia, sede di Lecce, del 16.09.2009, con la quale a stata disposta la sospensione dell’efficacia della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. LE n.1773 2009, non preclude l’esame della domanda cautelare di Durante, Serra e *******, atteso, tra l’altro, che tale ordinanza ha efficacia temporanea fino at 03.09.2009 e che a stata resa in un processo at quale non partecipano (neppure tra i soggetti per i quali a stata ivi disposta l’integrazione del contraddittorio) i ricorrenti ed i resistenti – eccezione della A.S.L.- del presente procedimento d’urgenza.
5. Nel merito occorre in primo luogo affrontare l’aspetto della persistenza o meno della validità della graduatoria approvata con deliberazione D.G. dell’ 11.01.1999.
Dal bando di concorso del 09.03.1995 (v. copia *********************************** n.321992 prodotto da **) emerge che l’approvazione della relativa graduatoria e la nomina dei vincitori sono regolate dall’art.9 1.n.2071985, it quale prevede, tra l’altro, che "(…) Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente Legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. (…)"
Quindi la graduatoria dell’ 11.01.1999, in difetto di proroghe, avrebbe esplicato efficacia fino all’ 11.01.2001.
Tuttavia aè nel frattempo intervenuta la legge della Regime Puglia n.282000 che all’art.23, comma 3, ha stabilito che "Fino all’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 e fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonche di procedere all’avvio di bandi concorsuali per poste resisi vacanti o che si renderanno vacanti" (ai commi 1 e 2 si prevedeva la rideterminazione delle piante organiche delle aziende sanitarie e la riduzione del personale dipendente): –
L’art.8 della Legge della Regione Puglia n.32 2001, at comma 8 ha poi stabilito che "La validita delle graduatorie dei concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa cilia data di entrata in vigore della Lr. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati dal comma 5 del presente articolo" (il comma 5 fa a sua volta implicito riferimento alla rideterminazione degli organici e alla ristrutturazione della rete ospedaliera).
Come emerge dalla deliberazione D.G. A.U.S.L. LEl n.3072 del 2005 la nuova dotazione organica della stessa ******* 8 stata rideterminata con deliberazione n.4032 del 09.12.2003, approvata dalla Giunta della Regione Puglia il 27.04.2004; pertanto dal 27.4.2004 la validita della graduatoria dell’11.01.199, che era rimasta sospesa 22.12.2000 (giomo di entrata in vigore della 1.r. n.282000), ha ripreso efficacia per i residui 20 giorni (quelli che intercorrevano tra il 22.12.2000 e l’11.1.2001), restando valida alneno fino al 17.5.2004.
Ma nel frattempo a intervenuta la 1. 24.12.2003, n. 350, che all’art.3, comma 60, ha previsto che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stability interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. (..)Per gli end del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario."; il comma 61 della stessa nonna ha poi stabilito che "I termini di validita delle graduatorie per le assunzioni di personale presso be amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno.".
La sentenza della Corte Costituzionale n.3902004 invocata dai ricorrenti ha dichiarato costituzionale dell’art. 3, comma 60, 1.n.3502003 limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indetenninato «devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003». Come emerge dally motivazione della stessa sentenza, l’illegittimiti costituzionale deriva dal fatto che si tratta di una disposizione che non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica -in attuazione del precetto costituzionale che attribuisce alla legge statale tale compito-, ma incide direttamente sull’entita della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, e, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento, determina una indebita invasion, da parte della legge statale, ******** (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali: la legge statale pub, infatti, prescrivere criteri ed obiettivi, come, per esempio, ii contenimento della spesa pubblica, ma non pile imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Il resto dell’art.3, comma 60, nella parte in cui prevede la stipulazione di un accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali al fine di stabilire i criteri ed i limiti delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004, ha resistito al vaglio di costituzionalita ed a conseguentemente legittimo.
Ciò induce a ritenere che gli enti del servizio sanitario, menzionati nello stesso art.3, comma 60, fossero comunque soggetti alle altre limitazioni nelle assunzioni del personale, ossia a quelle limitazioni che dovevano essere stabilite mediante il predetto accordo. Anche alle aziende sanitarie locali, quindi, sembra estendersi la proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie, disposta dall’art.3, comma, 61 , 1.n.3502003 per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni per l’anno 2004, risultando tale norma riferibile alle "limitazioni delle assunzioni" diverse rispetto a quelle dichiarate incostituzionali.
L’art. 1, comma 98, 1. 30.12.2004 n.111 ha poi previsto analoghi accordi tra Governo, Regioni, autonomie locali ed enti del servizio nazionale per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 e l’art. l, comma 100, della stessa l.n.111 2004 ha stabilito che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
Tale termine risulta essere stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al 31 dicembre 2009 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella 1.n.142009.
A proposito dell’ultimo intervento normativo tra quelli citati, si rileva che l’art.5 del D.L. n.2072008 originariamente prevedeva la proroga al 31 dicembre 2009 della validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 10 gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ma, in sede di legge di conversione, l’art.5 è stato modificato con la disposizione che estende la proroga alle graduatorie approvate successivamente all’ 1.1.1999. E’ in base a tale modifica che sembra potersi dire, nei limiti di questa fase processuale cautelare a cognizione sommaria, che la graduatoria del concorso per assistente amministrativo della A.U.S.L. LEI approvata 1′ 11.01.1999 (nella quale sono inseriti come "idonei" i resistenti diversi dall’azienda sanitaria) all’epoca della deliberazione D.G. n.1498 del 6.5.2009, con cui la A.S.L. di Lecce ha disposto di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un certo numero di assistenti amministrativi, fosse ancora valida ed efficace.
Per tale ragione con la successiva deliberazione D.G. n. 1773 del 26.5.2009 la A.S.L., nel prendere atto della modifica apportata al predetto D.L. n.2072008 dalla legge di conversione n.142009, e revocando la precedente determinazione che attingeva solo alla graduatoria approvata nel 2005, ha disposto di assumere una parte dei nuovi assistenti amministrativi scorrendo tale graduatoria e un’altra parte scorrendo la graduatoria approvata nel 1999.
6. 11secondo motivo di doglianza dei ricorrenti attiene al fatto che le graduatorie dei candidati idonei non potrebbero essere utilizzate per la copertura di posti istituiti successivamente all’approvazione delle graduatorie medesime, ossia con la pianta organica adottata dalla AUSL con delibera n.4302 del 9.12.2003.
Tuttavia, dalle deliberazioni D.G. A.S.L. di Lecce n.14982009 e n.17732009 risulta che i posti che la stesssa A.S.L. intende coprire sono quelli vacanti previsti dalla pianta organica approvata con deliberazione n.4213 del 13.11.2007, con la conseguenza che anche la graduatoria approvata nel 2005, essendo anteriore alla predetta pianta organica, risentirebbe, in ipotesi, degli stessi problemi sollevati dai ricorrenti con riferimento alla graduatoria del 1999.
In ogni caso giova rilevare che dal testo della predetta deliberazione n.42132007 (prodotta dalla A.S.L.) emerge che la dotazione organica della Azienda Sanitaria Locale di Lecce (istituita nel 2007 a seguito dell’incorporazione delle preesistenti A.U.S.L. Le1 e A.U.S.L. Le2) è determinata dalla sommatoria delle due cessate A.U.S.L. e che anche nella determinazione della pianta organica del 1 2003 (allorchè l’Azienda Ospedaliera Vito Pazzi fu incorporata nella AUSL LE1) sembra essersi posta la necessità di accorpare gli organici dei due enti (incorporato ed incorporante).
Pertanto nemmeno il secondo motivo di ricorso appare accoglibile.
7. Il terzo motivo attiene all’asserita insussistenza di un potere di autotutela della pubblica amministrazione (con riferimento alla delibera n. 17732009 che ha revocato la n.14982009) nella veste di datore di lavoro in ambito di pubblico impiego privatizzato.
Ma in questa sede è sufficiente osservare che nella fattispecie in esame il rapporto di lavoro pubblico con gli idonei delle due graduatorie non è ancora sorto, trovandosi il procedimento in una fase anteriore alla conclusione del contratto di lavoro.
8. Il quarto punto di doglianza dei ricorrenti riguarda l’asserita illegittimità della deliberazione n.17732009 per la mancata comunicazione agli interessati (in base agli artt.7,8,10 1.n.2411990) dell’avvio del procedimento di revoca della precedente deliberazione che era a loro favorevole.
Tuttavia, alla luce della ratio dell’art.21 octies 1.n.2411990, poichè la deliberazione n.17732009 ha posto rimedio ad una precedente deliberazione che violava l’art.5 del D.L.n.2072008 convertito, con modificazioni, nella 1.n.142009, il dedotto vizio procedimentale non appare idoneo a consentire la disapplicazione dell’atto deliberativo.
Non è quindi ravvisabile, per i motivi fin qui analiticamente indicati, il fumus boni juris in ordine alla pretesa dei ricorrenti di coprire i posti in questione solo mediante lo scorrimento della graduatoria del 2005 e con esclusione dello scorrimento della graduatoria del 1999.
Il ricorso cautelare va quindi rigettato.
9. La peculiare complessità delle questioni giuridiche affrontate, che si manifesta anche nel ricorso, da parte di più soggetti, a tutele giurisdizionali di tipo diverso, giustifica la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in finzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso ex
art.700 c.p.c.
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa *******************
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