È illegittima in relazione agli artt. 5 della legge 287/1991 e 54 del d.lgs. 267/2000 un’ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale durante le partite di calcio.
È questo il principio fissato nell’ordinanza cautelare 03/07/2009 n. 3511 con la quale il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza n. n. 602/09 del Tar Lazio – Roma sez II.
La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione della sentenza con la quale il Tar Lazio aveva respinto il ricorso – proposto dal gestore del Bar dello stadio – avverso l’ordinanza sindacale che aveva vietato la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale.
In particolare il Giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo il provvedimento restrittivo impugnato attesa la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica ed il grave fenomeno della violenza negli stadi.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza in commento ha invece sospeso la pronuncia di primo grado e quindi anche il provvedimento impugnato “in relazione al mancato rispetto dei limiti che perimetrano – sul piano della congruità della motivazione, della specificità dell’oggetto e dell’ambito temporale di operatività il potere sindacale di ordinanza, sia ai sensi della normativa speciale recata dall’art. 5 della legge 287/1991 che in relazione al disposto dell’art. 54 del d.lgs n. 267/2000”.
L’art. 5 comma II della Legge 287/91 espressamente recita che: “La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, può temporaneamenteed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume”.
La formulazione della norma non lascia quindi margini di dubbio ove:
– da un lato dispone il divieto assoluto di vendita di bevande con gradazione alcolica superiore al 21% all’interno degli impianti sportivi;
– dall’altro consente, di regola, la vendita all’interno di tali impianti, delle bevande aventi un contenuto alcolico inferiore al 21% salvo poi a consentire al Sindaco di vietarne la somministrazione in via del tutto TEMPORANEAed ECCEZIONALE.
Il giudice di prime cure aveva invece completamente omesso di considerare tale disposizione normativa ed aveva ritenuto legittimo un generico divieto esteso in via ordinaria e senza alcun limite temporale e per di più fondato sul generico rilievo di contrastare “il grave fenomeno della violenza negli stadi”.
Nel provvedimento impugnato prima e nella sentenza poi mancava anche il benchè minimo riferimento ad alcun episodio concreto che potesse giustificare tale grave restrizione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.
Avv. Alfredo Matranga
Avv. Francesco Meo
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