L’accertamento sintetico costituisce un potente strumento di attuazione della correlazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria.
Con questa particolare metodologia, disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 38, comma 4 e 5 del DPR n. 600/73, l’Ufficio finanziario, avvalendosi di presunzioni semplici ( art. 2727 del codice civile) è legittimato a risalire da un fatto noto ( che può essere ad esempio l’esborso di rilevanti somme di denaro per l’acquisto di beni mobili e immobili) a quello ignorato ovvero l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, rendendo visibile la nascosta capacità contributiva. Le modalità in base alle quali l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
La logica che presiede il redditometro può essere così sintetizzata: ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito e, quindi, attraverso la valutazione e la stima di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi si può risalire indirettamente al reddito.
L’accertamento sintetico per anni è rimasto nel “ cassetto” dell’Amministrazione Finanziaria subendo di fatto una modesta applicazione nella prevenzione e contrasto all’evasione.
Il riferimento alle spese, quale indice di capacità contributiva, con il tempo ha acquistato sempre maggiore rilevanza soprattutto nei confronti delle persone fisiche per le quali evidentemente è piuttosto agevole effettuare un collegamento tra le stesse e la loro capacità reddituale.
Negli ultimi anni il legislatore sembra aver dato un impulso reale e concreto all’utilizzazione di tale metodologia la cui efficacia, tenuto conto che trattasi pur sempre di un “ accertamento presuntivo”, dipende in gran parte dalla qualità e attendibilità delle informazioni acquisite.
L’adozione dell’accertamento sintetico, inizialmente, è stata considerata una procedura eccezionale.
Allo stato attuale si assiste ad una situazione completamente opposta in cui è divenuta una procedura alternativa a quella ordinaria utilizzabile ogni qualvolta si è di fronte a comportamenti che contrastano la norma tributaria. In tale circostanza l’Ufficio deve avere la possibilità di ricostruire la capacità contributiva del soggetto anche su base presuntiva.
In tale direzione vanno le ultime istruzioni operative impartite dall’Amministrazione Finanziaria.
In particolare la Guardia di Finanza con la Circolare n. 1/2008 ha, tra l’atro, indicato le norme e le procedure attraverso le quali ricostruire la posizione fiscale del contribuente sulla base di elementi indicativi o sintomatici della sua capacità contributiva.
L’Agenzia delle Entrate con diversi interventi e in più occasioni ( vedasi circolari 9 agosto 2007, n. 49/E e circolare n. 13/E del 9 aprile 2009) ha richiamato l’attenzione degli uffici periferici su quelle posizioni soggettive caratterizzate da informazioni di capacità contributiva incompatibili con i rediti dichiarati, sottolineando l’intento di imprimere un forte impulso all’impiego del redditometro.
Emerge un significativo cambiamento di rotta e i risultati raggiunti nel 2008 nonché i programmi per il periodo 2009/2011 ne sono la concreta rappresentazione.
Saranno 12.500 quest’anno i contribuenti che verranno controllati fiscalmente attraverso gli indicatoridelredditometro.
Barche, auto di lusso e sportive, iscrizione a centri benessere, circoli e scuole esclusivi saranno presi di mira dall’occhio vigile degli 007del Fisco. Basterà che queste voci di spesa non siano supportate da un’ adeguata dichiarazione dei redditi per fare scattare “la cartella esattoriale”. I controlli via redditometro saliranno nel 2010 a 20.000 e nel 2011 a 35.000. ( Convenzione tra il ministero dell’ Economia e delle finanze e l’ Agenzia delle Entrate, il documento che ogni anno fissa per il triennio successivo gli obiettivi della lotta all’evasione fiscale).
Il redditometro prova addirittura a superare gli studi di settore. Mentre questi ultimi si affievoliscono per effetto della crisi congiunturale, il sintetico si prepara a triplicare il numero degli accertamenti nell’arco del triennio 2009-2011.
Eppure in passato l’Amministrazione finanziaria ha utilizzato il redditometro più come una spia che un autonomo strumento di misurazione della capacità contributiva. La circolare 30 aprile 1999, n. 101 sintetizza questo approccio di indagine laddove richiama l’attenzione degli Uffici periferici ad impiegare gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito collegati ad elementi di capacità contributiva quale spunto di indagine per individuare, se possibile, le effettive fonti reddituali eventualmente sottratte all’imposizione.
L’impiego del redditometro ha una valenza strategica per gli obbiettivi di incremento delle entrate del Fisco dalla lotta all’evasione il cui raggiungimento non può però prescindere da una più efficiente e selettiva attività di intelligence a livello sia centrale che periferico.
In questa ottica è fondamentale l’apporto della Guardia di Finanza attraverso le attività di acquisizione soprattutto sul campo, di elementi e circostanze di fatto certi, necessari alla determinazione sintetica del reddito.
Non va dimenticato il contributo che può arrivare dai Comuni i quali sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.
In merito a quest’ultimo aspetto tuttavia permangono non pochi dubbi che del resto affiorano ogni qualvolta si chiede un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di accertamento.
L’attuazione di un utile coinvolgimento delle forze in campo presuppone uno snellimento delle procedure, l’eliminazione di inutili passaggi burocratici di carte, documenti, spesso da un ufficio all’altro del medesimo ente, l’utilizzo di strumenti telematici la cui esistenza è a volte addirittura sconosciuta.
Maggiore coordinamento con le autorità estere per un proficuo scambio di informazione sulla eventuale disponibilità di beni vista la maggiore possibilità che i contribuenti hanno di movimentare i propri capitali a seguito della totale abolizione delle barriere a livello comunitario.
È necessario sfruttare le indagini finanziarie quale potente strumento di supporto e utili ad acquisire elementi integrativi ( movimenti in conto corrente, operazioni extracontabili, finanziamenti, conti depositi titoli, azioni) necessari per assicurare un elevato grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche in un ottica di valenza probatoria degli elementi raccolti ove si dovessero, anche se su base presuntiva, superare i limiti di rilevanza penale di cui al D.Lgs. n. 74/2000.
In conclusione una efficace attività di analisi e ricerca è condizione necessaria soprattutto nella fase economica che stiamo vivendo al fine di “scovare” gli evasori cronici, i falsi poveri coloro che presentano un soddisfacente grado di affidabilità e solvibilità favorendo un utilizzo selettivo e non indiscriminato dello strumento di controllo.
Riuscire a far pagare i c.d. “furbetti del quartiere” è sicuramente un motivo in più per rafforzare la fiducia dei tanti cittadini onesti che spesso, anche per colpa dell’inefficienza del controllore, si sono trovate a dover affrontare costose, lunghe e interminabili questioni fiscali.
Maurizio Calenda
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