1- La legge 23 aprile 2009, n. 38 e l’art 612 bis c.p. “ atti persecutori”
Lo “stalking” è entrato a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone “to stalk” (letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento alle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.
Il reato rubricato “atti persecutori” è stato inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale, ed è caratterizzato da una condotta tipica costituita dalla reiterazione di minacce o di molestie posta in essere dal c.d. “stalker”. Perché sussista il reato i comportamenti di minacce e di molestie devono determinare nella persona offesa un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine, oppure costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
Di recente il tema relativo allo “stalking” è stato oggetto di un Convegno intitolato “PARI OPPORTUNITÀ – EVOLUZIONE STORICO NORMATIVA E LEGISLAZIONE VIGENTE” svoltosi il 17 Giugno 2009, presso la Sala Concerti del Palazzo Comunale di Catanzaro, in cui la sottoscritta si è soffermata sulla nuova normativa e sugli strumenti per garantire una reale tutela dei diritti e della libertà morale di coloro che subiscono molestie e violenze sul lavoro, nonché sull’orientamento giurisprudenziale, in materia di sicurezza con riferimento al reato di Stalking e alle condotte di mobbing nei luoghi di lavoro.
Il legislatore ha inteso disciplinare con la fattispecie tipizzata la libertà morale, intesa come facoltà del soggetto di autodeterminarsi. Infatti, tra i vari effetti che la condotta persecutoria può causare nella vittima, vi è “l’alterazione delle proprie abitudini di vita”, intesa come una particolare ipotesi di violenza privata.
Con la normativa in parola il legislatore vuole altresì tutelare l’ulteriore bene giuridico dell’incolumità individuale, quantomeno allorquando le minacce o le molestie provochino il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che, se inteso quale patologia medicalmente accertabile, comporta la lesione del bene salute che per di più ha una sua rilevanza anche in sede civile.
2- Il reato di “ stalking “
La disciplina è piuttosto articolata, si può individuare una prima fase cautelativa, precedente alla denuncia – querela, nella quale la vittima dello “stalking” può rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo di ammonire il proprio “stalker” con un provvedimento definito di ammonimento. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili (disabili o donne in stato di gravidanza).
Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa, ma sono previsti alcuni casi in cui si può già procedere d’ufficio. Come detto, per rafforzare la tutela delle vittime che spesso per timore non denunciano i gravi fatti subiti, il testo legislativo prevede anche l’introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell’accertamento giudiziale della responsabilità penale, riconoscendo la possibilità che la vittima, prima dell’inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire l’autore della condotta. La norma prevede altresì un ampliamento della durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati. Importante è segnalare che viene istituito un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero delle Pari Opportunità, attivo 24 ore su 24, che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica e le indicazioni sui centri anti violenza destinati a prestare accoglienza alle vittime che devono sapere di avere un’assistenza protratta nel tempo e per tutta la durata del procedimento giudiziario avviato.
3- Primi risvolti applicativi della L 38/2009 e azioni volte alla punibilità dello “stalker”
Dalle prime esperienze portate davanti ai Tribunali e alle Autorità competenti è emerso che molte sono state le denunce presentate sia all’Autorità di Pubblica Sicurezza che in sede giudiziaria: nei mesi di maggio e giugno 2009 (appena è entrata in vigore la legge 38/2009) sono state rilevate 150 denunce, presentate soprattutto nel centro nord, la maggior parte dei procedimenti avviati si è conclusa con l’emissione dei provvedimenti di ammonimento e di molte sentenze di condanna alla reclusione.
Un primo bilancio porta a ritenere che sia di preminente importanza individuare quali possono essere le condotte qualificabili come “stalking”, così da consentire alle vittime di capire di essere tali e di “riconoscere” nel loro persecutore (ovvero chi assume l’atteggiamento di colui che mette in atto molestie assillanti e che per questo viene definito “stalker” ) il soggetto perseguibile ex art. 612 bis c.p.
Particolare rilievo al fine di favorire e promuovere la perseguibilità del reato di “stalking” riveste l’atteggiamento da assumere nei confronti di colui che subisce lo “stalking” il quale deve essere aiutato ad acquisire la consapevolezza del proprio stato di soggezione e della punibilità dello “stalker.” A tal fine è opportuno avviare campagne informative volte a far conoscere la nuova normativa introdotta con la Legge 23 aprile 2009 n. 38, così da consentire alle vittime di condotte persecutorie e “stalking” la reale possibilità di difendersi. È importante che le persone che subiscono vessazioni morali e fisiche siano in condizioni di denunciare e di poter contare su una tutela reale ed effettiva; che sappiano di non essere sole e di poter contare sull’assistenza di centri di accoglienza anti violenza nonché sul supporto morale ed economico dello Stato. Solo in questo modo sarà assicurato l’effettività dei diritti e della libertà morale delle donne e di chiunque subisce violenza e molestie.
L’effettività della tutela sarà garantita in primo luogo se oltre a promuovere l’azione di denuncia diffondendo la conoscenza della nuova legge, chi denuncia potrà avere la certezza che dopo aver denunciato il reato non sarà solo ad affrontare le conseguenze, ma potrà contare su strutture (nello specifico centri antiviolenza) e sulle Istituzioni che lo proteggeranno e lo sosterranno nella “lotta” verso la libertà morale e personale.
In ultimo deve evidenziarsi che uno dei luoghi in cui spesso lo “stalking” si perpetra è il nucleo familiare nei confronti della moglie o della convivente, o comunque di soggetti psicologicamente ed economicamente deboli e non autosufficienti; persone cioè che devono tutelare la loro incolumità e soprattutto quella dei loro figli da condotte persecutorie poste in essere dai loro partner (o ex coniugi separati o divorziati). Nella maggior parte dei casi queste persone temono che denunciando il loro persecutore rimarranno senza casa e senza fonti di sostentamento per loro e per i propri figli e pertanto, desistono dall’esporre una denuncia. Per tale ragione, per anni molte donne hanno sopportato condotte vessatorie e molestie reiterate da parte dei loro familiari e del partner anche se legalmente separato o divorziato e molte donne ancora oggi sono “costrette” al silenzio per paura di affrontare da sole le conseguenze di una denuncia.
La nuova legge, brevemente esaminata in questo scritto, vuole essere una esortazione ad agire in difesa dei propri diritti riscattando la libertà morale delle donne edi chiunque si trova vittima di violenze e molestie.
Avvocato del Foro di Roma
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