E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, sez. I, con l’ordinanza in rassegna ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso la non ammissione del ricorrente alle prove orali di abilitazione alla professione forense.
Per il TAR, la sintetica motivazione apposta ai due elaborati della ricorrente considerati insufficienti (“elaborato superficiale in quanto non argomenta su alcuni punti della traccia”) appare essere caratterizzata da tale genericità da essere ritenuta una clausola di stile e che comunque i segni di correzione apposti agli elaborati appaiono scarsamente significativi e fortemente discutibili.
Secondo il GA, soprattutto, i pareri pro veritate depositati in giudizio concludono:
– da un lato, per la piena sufficienza degli elaborati e quindi per l’erroneità del giudizio di insufficienza formulato dalla Commissione;
– e dall’altro, permettono altresì di procedere all’ammissione diretta della ricorrente alla prova orale, fermo restando l’obbligo per la commissione (che opererà in una composizione soggettiva diversa da quella di cui alla correzione degli elaborati scritti) di procedere alla discussione con il candidato del contenuto delle prove scritte in quella sede.
Avv. ****************
N. 00744/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01282/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2009, proposto da:
………., rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Reggio Calabria, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici con cui la Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria per la sessione 2008/2009, ha valuato insufficienti gli elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del verbale 18 dicembre 2008 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione Centrale ha fissato e, del verbale 18.02.2009 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Reggio Calabria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 il dott. *********** e uditi per le parti l’Avv. ******************** in sostituzione dell’Avv. ******************* e l’Avv. dello Stato *********;
Considerato:
-che la sintetica motivazione apposta ai due elaborati della ricorrente considerati insufficienti (<<elaborato superficiale in quanto non argomenta su alcuni punti della traccia>>) appare essere caratterizzata da tale genericità da essere ritenuta una clausola di stile;
-che comunque i segni di correzione apposti agli elaborati appaiono scarsamente significativi e fortemente discutibili;
-che, soprattutto, i pareri pro veritate depositati in giudizio concludono per la piena sufficienza degli elaborati e quindi per l’erroneità del giudizio di insufficienza formulato dalla Commissione;
-che il giudizio fortemente positivo (pienamente condiviso dalla Sezione) in ordine al valore degli elaborati espresso dai citati pareri pro veritate permette altresì di procedere all’ammissione diretta della ricorrente alla prova orale, fermo restando l’obbligo per la commissione (che opererà in una composizione soggettiva diversa da quella di cui alla correzione degli elaborati scritti) di procedere alla discussione con il candidato del contenuto delle prove scritte in quella sede.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ammette la ricorrente alla prova orale dell’esame di idoneità professionale, da sostenersi secondo le modalità indicate in motivazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2009
IL SEGRETARIO
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