1 Sintesi del dibattito giurisprudenziale nazionale sul diritto di proprietà
Il dibattito giurisprudenziale intorno al diritto di proprietà, che si è sviluppato negli ultimi anni, e che ha visto coinvolte le Corti nazionali (a vari livelli, fino alle recenti decisioni della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007) e la Corte europea dei diritti umani, rappresenta in modo emblematico la complessità e l’ articolazione della tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo
[1].
Il diritto di proprietà rappresenta l’ occasione per affrontare il ben più ampio problema della tutela multilivello dei diritti. Molti autori hanno definito l’ attuale sistema di tutela come una “rete complessa di relazioni tra Corti” con una struttura multicentrica, caratterizzata da una serie di interazioni tra fonti e Corti, che diventerà ancora più strutturata e complessa con l’ entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Con la prospettata adesione dell’ Unione alla CEDU, ammesso che avvenga, si apriranno inoltre nuovi scenari, che modificheranno sicuramente gli attuali assetti e rapporti.
Nonostante il diritto di proprietà possa apparire di primo acchito uno fra i “ più liberisti” tra i diritti tutelati, sia dalla CEDU sia dalla Carta di NIZZA, il dibattito e il contrasto giurisprudenziale nazionale che si è creato intorno al tema dell’ occupazione acquisitiva e dell’ indennità di esproprio, è stato molto significativo e forse non ancora del tutto definito.
Nel nostro ordinamento per molto tempo il diritto di proprietà, e soprattutto le tematiche dell’ indennità di esproprio e dell’ occupazione acquisitiva, sono state disciplinate e “sentenziate” esclusivamente nella realtà nazionale. Il legislatore italiano e i vari organi di giurisdizione, di vari livelli sia costituzionali sia di legittimità, avevano definito e “riscritto” gli ambiti e i confini di estensione del diritto di proprietà e dei suoi fini sociali.
Le più grandi “storture” erano state proposte in tema di indennità di esproprio e di accessione invertita, settori in cui la giurisprudenza italiana aveva manifestato tutta la sua capacità “creativa”. Soprattutto l’ideazione dell’ istituto dell’ occupazione acquisitiva era frutto di un ragionamento giuridico fondato su principi non scritti e immanenti al sistema, in ogni caso cogenti, e in definitiva scarsamente rispettosi dei valori e diritti fondamentali. La realizzazione di un opera pubblica giustificava, secondo queste ricostruzioni giurisprudenziali, l’ acquisizione nel patrimonio pubblico di un bene senza il rispetto della legge che fissava le forme di ablazione della proprietà. A giustificazione e legittimazione dell’ istituto imperava un “bilanciamento” tra proprietà e prevalente interesse pubblico.
Nella sentenza 1464/1983 delle SS.UU. il bilanciamento dei valori aveva trovato la sua giustificazione nell’ integrale ristoro del valore del bene tramite il risarcimento , considerato che il bene era ormai stravolto ed inscindibilmente collegato all’ opera pubblica. Nell’ interpretazione offerta dalla giurisprudenza dominante e più autorevole, era la funzione sociale della proprietà a giustificare la privazione della proprietà seppur con un atto ablatorio di “dubbia liceità”.
Il legislatore ordinario inoltre avvallò le costruzioni giurisprudenziali, ammettendo e favorendo l’ occupazione di urgenza del bene prima della definizione del procedimento espropriativo, durante il quale l’ occupante poteva godere del bene, realizzando l’ opera senza dovere nulla al proprietario.
Le interpretazioni fornite dalle Sezioni Uniti della Cassazione e dalla Corte Costituzionale giustificarono le condotte dell’ amministrazione pubblica, improntate ad automatismi del regime di proroga, anche se non collegate ad esigenze effettive e concrete, salvaguardando le ragioni pubbliche alla luce della funzione sociale della proprietà.
La funzione sociale, assurgeva, a vero e fondamentale parametro di conformità della legislazione alla Costituzione. Per la giurisprudenza il proprietario era titolare di un diritto che, tuttavia, cedeva rispetto all’opera pubblica, in forza di un componimento di interessi tutto orientato verso la funzione sociale, e verso il perseguimento di scopi socialmente apprezzabili. Il processo ermeneutico era dunque rivolto a dare senso e significato ad una formula contenuta nel testo costituzionale che giustificava un atto illecito che andava a colpire la proprietà. Di queste ricostruzioni era comunque discutibile il fatto che la giurisprudenza avesse preferito far prevalere la sovranità dello Stato anche quando questa, come nel caso dell’ occupazione acquisitiva, si esprimeva al di fuori delle norme, ridimensionando e “demolendo” la forza di un diritto fondamentale quale il diritto di proprietà, in violazione anche del principio di legalità e delle basilari regole di uno Stato democratico.
2. Le decisioni della Corte Europea dei diritti dell’ uomo
A stravolgere la linea di indirizzo fissata dalla giurisprudenza di legittimità – e dal legislatore (art.5 bis comma 7 bis l.n.359/1992)- sul tema delle occupazioni acquisitive è stata la Corte europea dei diritti umani. La Corte ha affrontato la vicenda dell’occupazione acquisitiva e prendendo una posizione, radicale e decisa, sulla contrarietà dell’istituto ai canoni scolpiti dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, ha ripetutamente condannato l’ Italia.
La Corte ha ribadito che l’ingerenza sul diritto dominicale, per essere conforme all’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, deve operare non solo per causa di pubblica utilità, ma deve essere anche adottata alle condizioni previste dalla legge e deve mantenere il giusto equilibrio fra le esigenze di interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo.
La Corte, infatti, ha ribadito con forza che l’esistenza di una base legale non può dirsi presente per il solo fatto che l’ordinamento nazionale abbia legiferato, occorrendo, piuttosto, valutare la qualità della legge alla stregua dei canoni di precisione, accessibilità e prevedibilità.
Anche la tematica dell’ entità dell’ indennità di esproprio è risultata particolarmente emblematica di una scarsa attenzione da parte del legislatore e della giurisprudenza nei riguardi del diritto a un serio ristoro del proprietario a seguito dell’ atto ablatorio.
Ancora più decisa è risultata la censura espressa dalla Corte EDU sul sistema indennitario previsto dall’art.5 bis l.n.359/1992. Sottolineato che tale indennizzo ammontava a circa il 50 % del valore venale del bene e che tale importo era poi ulteriormente ridotto del 20 % per effetto dell’imposizione fiscale prevista dall’art.11 l.n.413/1988, il giudice sovranazionale non ha posto in discussione la possibilità che il legislatore possa modulare l’indennizzo in caso di espropriazione per causa di pubblica utilità per salvaguardare obiettivi legittimi “d’utilità pubblica”. La Corte ha infatti, riaffermato il principio che in tali casi l’art.1 Prot.n.1 non garantisce il diritto al pieno valore di mercato, vigendo piuttosto la regola del giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la tutela del diritto fondamentale di proprietà.
Nella sentenza Scordino c.Italia 29 marzo 2006, resa all’unanimità dai giudici della Grande Camera della Corte di Strasburgo, nel ribadire i principi espressi dalla sentenza del Luglio 2004, è stata affermata anche l’ incapacità del sistema interno di fornire una tutela effettiva al diritto di proprietà come tutelato dalla Corte di Strasburgo. E’ stato riconosciuta violazione di sistema a carico dell’ordinamento italiano; circostanza che impedisce di ricondurre il contrasto con la CEDU alla singola vicenda, coinvolgendo invece la strutturale incapacità di attribuire una tutela adeguata al diritto di proprietà.
Nella sentenza del 29 marzo 2006 la Grande Sezione ha fornito un’interpretazione autentica dei principi espressi in passato in ordine alla misura che l’indennizzo spettante al proprietario attinto da un’espropriazione legittima deve avere per essere in linea con l’art.1 Prot.n.1 alla CEDU.
E’ stato così ribadito che se il principio del ristoro pieno del valore del bene può subire delle limitazioni nei casi di espropriazione, ciò risulta tollerato quando si adottano misure di riforma economica o misure tendenti a conseguire una maggior giustizia sociale- p.97 sent.- o quando sono operati cambiamenti fondamentali del sistema quali la transizione dalla monarchia alla repubblica-p.98- o in caso di adozione di leggi nell’eccezionale contesto della riunificazione della Germania- p.98.
3 Le decisioni della Corte Costituzionale numeri 348 e 349 del 2007
Il diritto di proprietà ha rappresentato l’ “occasione” per affrontare la delicata questione dei rapporti tra fonti nazionali e Cedu, anche alla luce delle tante condanne subite dall’ Italia da parte della Corte di Strasburgo.
Le decisioni 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale segnano infatti un passaggio fondamentale per la definizione dei rapporti tra l’ ordinamento giuridico italiano e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
[2].
Per la prima volta la Corte Costituzionale ha fatto riferimento all’ art. 117 Cost., come riformato nel 2001, per dichiarare l’ incostituzionalità di una norma interna in contrasto con un trattato internazionale. Sulla possibilità per i giudici nazionali di disapplicare il diritto interno in contrasto con la Cedu, la Corte Costituzionale ha risposto negativamente, poichè suddetta possibilità è riservata alle sole ipotesi di contrasto con il diritto comunitario. La Consulta ha così evidenziato la differenza tra la posizione gerarchica delle norme Cedu rispetto a quelle comunitarie:le norme pattizie si collocano in una posizione intermedia tra Costituzione e legge ordinaria, mentre le norme comunitarie sono collocate al di sopra del piano costituzionale. La copertura costituzionale della Cedu risiede solo nell’ art. 117 Cost. e non nell’ art. 10 (riservato alle norme consuetudinarie) o nell’ art. 11 Cost. (volto ad assicurare il primato del diritto comunitario).
Le norme contenute nella Cedu assumono dunque il carattere delle fonti interposte, subordinate alla costituzione ma prevalenti rispetto alla legge ordinaria. Lo strumento della disapplicazione può essere utilizzato solo nel caso di contrasto delle norme nazionali con quelle comunitarie (ai sensi dell’art. 11 Cost, nella parte in cui si consente allo Stato italiano di rinunciare a parte della sovranità nazionale al fine di promuovere e favorire le organizzazioni internazionali), e ciò al fine di garantire immediata efficacia e diretta applicazione del dettato comunitario.Nel caso, invece, di contrasto tra norme pattizie e norme interne, il giudice dovrà in primo luogo ricorrere allo strumento dell’ interpretazione conforme, in modo da comporre con lo strumento interpretativo il contrasto.Nel caso di insufficienza dello strumento interpretativo, sarà necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per l’ eventuale violazione dell’ art. 117 Cost.
La Corte Costituzionale conclude infine evidenziando come il Consiglio di Europa sia
“ una realtà giuridica, funzionale e istituzionale distinta dalla Comunità europea” anche se “
i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali di diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto”.[3]
Nella successiva sentenza della Consulta n. 39/2008, in tema di
status del fallito, è stata riconfermata la stessa posizione già espressa nelle decisioni n. 348 e n. 349 del 2007, secondo cui
con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi.[4]
L’ orientamento espresso dalla Corte Costituzionale è stato oggetto di critiche da parte della dottrina.
[5]Ad avviso di alcuni autori ha rappresentato un passo indietro rispetto all’ approvazione dell’ art. 6 del Trattato di Maastricht e rispetto alla nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritti fondamentali, che in qualche modo già avrebbero “comunitarizzato” la Cedu.
In ogni caso, in assenza delle sentenze del giudice europeo in materia di tutela di proprietà, non si sarebbe mai giunti ad alcuna declaratoria di incostituzionalità del sistema nazionale. Il sistema di tutela offerto dalla CEDU si è così dimostrato maggiormente protettivo per il proprietario, rispetto a quello definito dal diritto vivente della Corte Costituzionale.
I criteri adottati dal legislatore italiano sono risultati palesemente illegittimi e la Corte europea ha dichiarato che l’Italia aveva il dovere di porre fine alla violazione dell’art. 1 del Protocollo. Da qui l’intervento della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l’indennità dovuta al proprietario inferiore alla soglia minima accettabile sia dalla nostra Costituzione sia dalla CEDU e ha sollecitato un nuovo intervento legislativo che può discostarsi, ma in modo ragionevole e rigoroso, dal valore di mercato del bene in ossequio all’art. 42 della Costituzione
In attuazione di quanto sancito dalla Consulta l’ art. 89 e 90 L. 24 dicembre 2007 , n. 244 ( Legge finanziaria) e in particolare l’ art. 89 lett. a) hanno previsto che “1. L’indennità di espropriazione è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento”.
Inoltre, un problema che si è posto agli interpreti è se l’orientamento espresso dalla Consulta sia applicabile a qualunque fonte convenzionale internazionale o se la Cedu rivesta in merito un ruolo particolare.
Nella relazione al Parlamento sull’ esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti umani relativa all’ anno 2008,
[6] in nota si dichiara che: “
le statuizioni della Corte Costituzionale non appaiono suscettibili di applicazione uniforme per tutti i Trattati internazionali: quello relativo alla Convenzione europea costituisce una “realtà giuridica funzionale e istituzionale” (sentenza 349/07, n. 6.1), è stato sottoscritto praticamente da tutti i Paesi europei e si fonda su principi universalmente riconosciuti. Lo stesso non può dirsi per i Trattati bilaterali o fra un ristretto gruppo di Stati, per lo più sottoscritti per finalità economiche e di regolamentazione dei traffici commerciali con i contenuti più vari e senza il vaglio preventivo del Parlamento (secondo l’articolo 80 della Costituzione): in questi ultimi casi, la funzione integrativa del precetto costituzionale di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, sarebbe molto attenuata e la stessa legge di ratifica potrebbe considerarsi cedevole rispetto alle altre disposizioni normative generali successive (ad esempio nella materia doganale, dopo la concessione di un trattamento di favore per determinati settori) senza necessità di pervenire ad un giudizio di costituzionalità dinanzi alla Corte; ancora, la mancanza di una Corte preposta alla interpretazione delle clausole del trattato (al massimo sono previsti collegi paritetici che non assurgono al rango di un organo giudiziario sovraordinato), renderebbe più semplice la loro applicazione da parte del giudice nazionale e le disposizioni sanzionatorie eventualmente previste nei trattati a salvaguardia degli impegni assunti esaurirebbero il contenzioso.
Solo le norme contenute nella Cedu (e probabilmente anche quelle delle convenzioni internazionali, in materia di diritti umani, in genere
[7]) assumono il carattere di fonti interposte, subordinate alla costituzione ma prevalenti rispetto alle fonti aventi forza di legge.
Ad avviso di alcuni orientamenti, le posizioni espresse dalla Consulta in merito al ruolo rivestito dalla Cedu non può essere esteso a qualunque fonte convenzionale, poiché la CEDU non è un trattato qualsiasi: è uno strumento di eccezionale importanza che consacra valori essenziali di civiltà e prescrive primari principi in materia di diritti e libertà fondamentali ai quali viene riconosciuto dagli Stati parti ruolo preminente per caratterizzare, mantenere e promuovere la comune concezione di sistema democratico. È logico ritenere che la decisione di partecipare alla CEDU vada valutata come una scelta politica di altissimo profilo e a carattere fondamentale, chiamata ad influire permanentemente sull’assetto costituzionale degli Stati ed a integrarne i principi basilari.
È altrettanto logico, in conseguenza, che ognuno degli ordinamenti interessati, ed il nostro in particolare, sia impegnato a garantire che i principi della CEDU vengano scrupolosamente rispettati dall’intera legislazione nazionale alla stregua dei principi costituzionali relativi ai medesimi valori con i quali essi debbono necessariamente comporsi in intima armonia.
[8]
1.4 Le prospettive del trattato di Lisbona: verso una “comunitarizzazione” dei principi Cedu?
La Corte Costituzionale ha dunque operato una netta distinzione tra ordinamento CEDU e ordinamento comunitario, con un conseguente rigetto della tesi della “comunitarizzazione” della Convenzione europea, tramite la copertura costituzionale ex art. 11 Cost. e la diretta applicabilità nell’ ordinamento italiano.
Nonostante né la Comunità né l’ Unione siano parte della Cedu, la Corte di giustizia ha però da tempo incluso quest’ ultima tra le fonti “indirette dell’ ordinamento” comunitario, e qualifica i diritti fondamentali della persona come principi generali del diritto comunitario, che si collocano nel sistema delle fonti del diritto dell’ Unione in posizione intermedia tra i trattati istitutivi e il diritto derivato.
Il diritto di proprietà, previsto dall’ art. 17 della Carta di Nizza (e nella sua revisione sfociata nella Carta di Strasburgo) “corrisponde all’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU”, come indicato nelle spiegazioni, e ciò a dimostrazione della forte compenetrazione tra i due livelli di tutela.
Ora ci si domanda se la tesi sostenuta dalla Corte Costituzionale potrà essere avvalorata anche in futuro, nel caso, dell’ ormai probabile entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Trattato di riforma prevede infatti, sia la vincolatività della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea, sia l’ adesione dell’ Unione alla Cedu, anche se su questo ultimo aspetto molti dubbi sono stati avanzati, vista la mancata sottoscrizione, da parte della Russia, del Protocollo 14, che permette l’ adesione alla Cedu di soggetti diversi dagli Stati.
Ad avviso di alcuni orientamenti
[9] la posizione della Corte Costituzionale non sembra perfettamente compatibile con il nuovo assetto dell’Unione europea previsto dal Trattato di Lisbona, poichè è stata completata la c.d. c
omunitarizzazione dei principi CEDU, con il loro inserimento fra quelli dell’Unione europea validi e cogenti
erga omnes, laddove, invece, con il Trattato di Maastricht quei principi erano stati richiamati con mero valore
programmatico nei confronti degli Stati membri.
Dalla formulazione dell’articolo 6 del Trattato di Maastricht, (come modificato da quello di Amsterdam) [“1 L’unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni con gli Stati membri. 2. L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario”], si è passati al seguente, preciso, testo del Trattato di Lisbona: «Articolo 6
–
1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.».[10]
Questa disposizione, soprattutto il punto 3, ha creato non pochi dubbi interpretativi
[11] e ad avviso di alcuni autori deve essere valutata come norma di chiusura che potrebbe servire ad aprire l’ Unione ai futuri sviluppi della Cedu e della giurisprudenza della Corte dei diritti umani. Inoltre mentre nel precedente dettato normativo dell’ art. 6 si diceva che “
L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea” il dato attualmente introdotto dal Trattato di Lisbona sancisce che “
. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea (..)fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
Se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, il disposto dell’articolo 6 sopra citato prevede che tutte le norme della Convenzione diventerannodirettamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, con il grado e la forza delle norme comunitarie e, cioè, ai sensi dell’articolo 11 della Costituzione e non più, quali norme sub-costituzionali ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, con l’ulteriore, ragionevole conseguenza che la conformità alla Convenzione della legislazione nazionale potrebbe essere vigilata dalla Corte di Giustizia CE e non dalla Corte Costituzionale. Se ciò mai si verificherà la Convenzione diventerà parte dell’ ordinamento comunitario e acquisterà un rango superiore al diritto derivato. L’ incorporazione della CEDU nell’ ordinamento dell’ Unione comporterà il primato e la diretta applicabilità della convenzione, al pari del diritto comunitario.
La Cedu sarebbe dunque sottoposta nell’ ordinamento italiano, con lo stesso regime previsto per il diritto comunitario e dunque con la copertura costituzionale previsto dall’ art. 11 Cost.
Anche per i rapporti fra la Unione europea e la Corte di Strasburgo, però, l’espresso richiamo ai principi della
Convenzione europea, contenuto nel Trattato di Lisbona, sopra esaminato, comporterà un mutamento delle relazioni fra la due istituzioni e, probabilmente, una affermazione di supremazia da parte della Corte europea anche nei confronti dell’Unione e della sua Corte di Giustizia, sottoscrittore della
Convenzione e non più organismo parallelo indipendente; ciò, sebbene il Presidente della Corte di Strasburgo, nel
Rapporto annuale 2007, affermi che l’adesione dell’Unione Europea alla
Convenzione:
«renforcera l’indispensable convergence entre la jurisprudence des deux grandes juridictions européennes, la Cour de justice des Communautés européennes et notre Cour – qui ne sont d’ailleurs nullement concurrentes mais fortement complémentaires et qui coopèrent déjà dans le meilleur esprit. On peut attendre de cette adhésion une synergie, un renforcement des liens entre les deux Europe, la coopération de notre Cour à la construction d’un espace judiciaire européen unique des droits fondamentaux »[12].
Ad avviso della dottrina le relazioni tra la Corte Europea dei diritti umani e la Corte di Giustizia saranno analoghi a quelli delle giurisdizioni nazionali nei confronti della Corte EDU.
[13] Nel contesto della Convenzione, la Corte di giustizia dovrebbe essere considerata come una sorta di giurisdizione interna. La Corte Edu è invece una giurisdizione specializzata nei diritti fondamentali, che esercita un controllo esterno sulle obbligazioni derivanti dal diritto internazionale agli Stati aderenti e all’ Unione in caso di adesione.
Le prospettive che si intravedono sono dunque diverse e decisamente complesse, non solo per il delicato intreccio di fonti (comunitarie, nazionali, convenzionali) ma anche per il conseguente articolato e, forse non sempre facile, dialogo tra le Corti a cui si assisterà in modo sempre più intenso nel prossimo e imminente panorama giuridico.
[14]
Quello che si prospetta all’ orizzonte è dunque una rete molto più strutturata di relazioni tra, fonti, sistemi di tutela e corti, soprattutto quelle europee, in cui “Si puo’ constatare una forte tendenza ad una convivenza armonica delle due Corti –ora inserite in sistemi formalmente non comunicanti- nel comune intento di assicurare la garanzia dei diritti menzionati nella Convenzione e nei suoi Protocolli aggiuntivi.
“Le nostre due Corti condividono un impegno esistenziale in favore dei valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune d’Europa, alla base del quale si trova la democrazia e i diritti fondamentali, ed in questo modo contribuiscono, insieme alle giurisdizioni supreme e costituzionali nazionali, all’emergere di ciò che ha potuto essere definito uno “spazio costituzionale europeo”[15].
Dr.ssa Patrizia Palermo
Dottoranda di ricerca in democrazia e diritti umani presso l’ Università di Genova
[1] Sull’ argomento, senza pretese di completezza, ma solo perché utilizzate per la redazione della presente nota, si danno le seguenti indicazioni bibliografiche: Antonio
BULTRINI, La CEDU nelle sentenze 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale” in
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1/2008; Ruggero CAFARI, Laura TOMASI, “
Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell’ unione”
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1/2008
A. CELOTTO, G. PISTORIO,
“L’ efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali ,volume di G. BISOGNI, G. BRONZINI e V. PICCONE, “I giudici e la Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea”, Taranto, CHIMIENTI, 2006; Roberto CONTI,
La Corte Costituzionale sui rapporti fra ordinamento interno e CEDU ed il ruolo del giudice attraverso l’ occupazione acquisitiva” in
www.europeanrights.eu; P.COSTANZO-L. MEZZETTI-a. RUGGERI “
Lineamenti di diritto Costituzionale dell’ Unione Europea”, G. Giappichelli, Torino 2006; Gianmario DEMURO,
“I rapporti fra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell’ Uomo”, Relazione al Convegno su “
La Corte Costituzionale e le Corti d’ Europa”, Catanzaro, 31 maggio-1 giugno 2002; Adriana GARDINO CARLI,
Stati e Corte Europea di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell’ uomo”, Giuffrè 2005; PACIOTTI, “
La Carta dei diritti nel processo di costituzionalizzazione dell’ Ordinamento europeo” IN
La Carta e Le Corti- I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello”, Taranto, ed. Chimienti, 2007;Elena PACIOTTI, “
La seconda proclamazione della Carta dei Diritti e il trattato di riforma”, in www.europeanrights.eu; Emilio PAGANO “
dalla Carta di Nizza alla Carta di Strasburgo” IN
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1/2008;Cesare PINELLI
, “Il difficile coordinamento tra le Corti nella Tutela multilivello europea” in già cit
. La Carta e Le Corti”, pag. 304; Oreste POLLICINO e Vincenzo SCIARABBA “
La Carta di Nizza oggi, tra “sdoganamento giurisprudenziale” e Trattato di Lisbona in
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1/2008; Vincenzo SCIARRABBA,
“Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte Costituzionale e……legislatore”in www.associazionedeicostituzionalisti.it; Stefano RODOTA’ in “Nel silenzio della politica i giudici fanno l’ Europa” in “La Carta e Le Corti- I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello”, Taranto, ed. Chimienti, 2007; Francoise TULKENS, L’ adesione dell’ Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’ Uomo” in BRONZINI, GUARRIELLO, PICCONE, LE SCOMMESSE DELL’ EUROPA, 2009, pag. 55; Giuseppe VETTORI, “Circolazione dei beni e ordinamento comunitario” in www.europeanrights.eu; Vladimiro ZAGREBELSKY, “La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, inwww.europeanrights.eu
[2] Sull’ argomento si veda Diletta Tega “Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte "sub-costituzionale" del diritto”, in Quad. Costituzionali 1/2008
[3] Come indicato nella relazione al Parlamento sull’ esecuzione delle pronunce della corte europea dei diritti umani, 2008, prelevabile presso il sito http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pronunce_corte_europea/relazione.pdf: “Dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349 (su cui v. Relazione 2007, cap. I. par. 1) ed in attuazione dei principi ivi enunciati, la giurisprudenza nazionale ha preso in considerazione le disposizioni
della Convenzione europea, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, per dare una chiave ermeneutica orientata alla normativa nazionale oggetto del contenzioso ovvero, nell’impossibilità o grave difficoltà di una interpretazione conforme, per la rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione. Si ricorda, infatti
che la possibile incompatibilità tra la norma interna e quella della Convenzione, a parere della Corte Costituzionale, “si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi”; nella sentenza n. 129 del 2008 la stessa Corte
Costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità dell’articolo 630 c.p.p. “nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”, ha dichiarato la infondatezza della questione “con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati” ma ha aggiunto “di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per
consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU”.
Nel 2008, oltre alla sentenza costituzionale n. 128, sono intervenute considerevoli pronunce della Corte suprema di cassazione, dirette a dare una chiave interpretativa della materia sottoposta ad esame alla luce della Convenzione filtrata dalle norme della Costituzione italiana, corrispondente alle regole ermeneutiche contenute nelle citate sentenze costituzionali n. 348 e n. 349.
[4] La Corte Costituzionale ha nettamente differenziato il regime vigente per le disposizioni comunitarie da quello applicabile per i principi della
Convenzione europea, come interpretati dalla Corte europea, secondo quanto già delineato nella sua giurisprudenza anteriore alla modifica del Titolo V della Costituzione ribadito,fra l’altro, nella ordinanza 15 aprile 2008 n. 103 e nella sentenza 16 aprile 2008 n. 129. Nelle sentenze 188/1980, 315/1990, 388/1999 la Corte aveva considerato rilevante nel nostro ordinamento la
ConvenzioneConvenzione e quelle di altri Trattati internazionali, la sentenza 16/12/1980, n. 188, aveva statuito che: “in mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive nell’ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge ordinaria”, escludendo“le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall’ambito di operatività dell’articolo 10 della Costituzione … mentre l’articolo 11 della Costituzione neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale”. La sentenza 22/3/2001, n. 73, ancora ribadiva: “le norme di diritto internazionale pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono, invece, nell’ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla forza dell’atto che ne dà esecuzione … Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione di quest’ultimo europea attraverso la sua legge di conversione e, quindi, con il rango di legge ordinaria, potenzialmente modificabile o emendabile a mezzo di legge ordinaria posteriore e non suscettibile di costituire parametro di un giudizio di legittimità costituzionale. Senza porre alcuna differenza fra le norme della
ed addivenire eventualmente alla dichiarazione d’incostituzionalità della legge di esecuzione.”.
[5] Si rinvia alla bibliografia citata nella nota 1 e soprattutto nei riferimenti riportati nella nota PANICO, TOMASI, Il futuro della CEDU tra diritto costituzionale e diritto dell’ Unione, in Diritto pubblico comparato europeo, I, 2008. Ad avviso di MOSCARINI, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene:un passo avanti e uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo, in www.giurcost.org, punto 5.
[6] Prelevabile al sito: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pronunce_corte_europea/relazione.pdf
[7] Su tale argomento si veda CONDORELLI Luigi, La Corte costituzionale e l’adattamento dell’ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?in DUDI, fasc. 2/2008.
[9] Relazione al Parlamento, già cit. pag. 20 e 21 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pronunce_corte_europea/relazione.pdf
[10] Se l’ Unione aderirà alla Cedu la convenzione diventerà parte dell’ ordinamento comunitario e acquisterà rango superiore al diritto derivato.
[11] Come evidenziato da Cit Oreste POLLICINO e Vincenzo SCIARABBA “La Carta di Nizza oggi, tra “sdoganamento giurisprudenziale” e Trattato di Lisbona in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1/2008, pag. 119
[12] Rapporto annuale 2007 – Corte europea dei diritti dell’uomo, Strasburgo 2008.
[13] Francoise TULKENS, L’ adesione dell’ Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’ Uomo” in BRONZINI, GUARRIELLO, PICCONE, Le scommesse dell’ Europa, Ediesse, 2009, da pag. 55.
[14] Non risultano pubblicate nel corso dell’anno 2008 sentenze della Corte europea che abbiano affrontato direttamente il problema dei rapporti fra la Convenzione e il Trattato UE o fra la giurisprudenza di Strasburgo e quella di Lussemburgo. Deve, tuttavia, segnalarsi che le due Corti europee si sono pronunciate in termini differenti in materia di diritto di sciopero, su tale questione si veda la relazione al Parlamento anno 2008, pubblicata nel 2009, già citata. Sulla questione relativa ai rapporti della Corte Costituzionale con le due Corti europee si rinvia a MALFATTI-PANIZZA-ROMBOLI, “Giustizia Costituzionale”, Giappichelli, 2007, pag. 331 e ss.; Sui rapporti tra le due Corti Europee dopo l’ adesione alla CEDU: Francoise TULKENS,
L’ adesione dell’ Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’ Uomo” in BRONZINI, GUARRIELLO, PICCONE, L
e scommesse dell’ Europa, Ediesse, 2009, da pag. 55.
[15] Vladimiro Zagrebelsky, “La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in www.europeanrights.eu
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