Esame avvocati: è improcedibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del TAR di ammissione diretta alla prova orale una volta avvenuta l’iscrizione all’albo del ricorrente

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E’ questo il principio con cui la IV Sez. del CdS, mutando un proprio recente orientamento in materia, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla Avvocatura dello Stato avverso l’ordinanza del TAR di ammissione diretta alla prova orale del ricorrente.
In particolare, per il massimo organo di Giustizia amministrativa l’appello va respinto   “considerato che l’Ordinanza cautelare del T.A.R. è stata eseguita e che quindi non sussiste più l’interesse dell’Amministrazione al proposto appello, atteso anche che è questione preliminare all’esame del merito del ricorso di primo grado quella dell’individuazione dei limiti degli effetti dell’ordinanza stessa (destinata pacificamente a regolare l’assetto dei rapporti tra le parti unicamente nelle more dell’esito del giudizio di merito), con particolare riguardo alla operatività o meno della norma “abilitante”, di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, in ipotesi di diretta ammissione del ricorrente alla prova orale per ordine ********** e dunque di mancato riesame delle prove scritte con esito positivo”.
 
 
 
Avv. ****************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 8713 del 2009, proposto da:
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato do Corte D’Appello di Lecce, ******************************* e/o Corte D’Appello di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 
contro
 
*****************, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ******************, in Roma, corso Rinascimento, 11;
 
per la riforma della ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE -SEZIONE I n. 00745/2009, resa tra le parti, concernente MANCATAAMMISSJONE ALLE
PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO SESSIONE 2008 – (MCP).
 
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21luglio
2000, n. 205;
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di *****************;
 
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009, il Cons. dott. ****************;
 
Uditi per le parti, alla stessa Camera di consiglio, l’avvocato ******************** ,su delega di Pellegrino Valeria, per l’appellato e l’Avvocato dello Stato ******************* per gli appellanti;
 
 
 
Considerato che l’Ordinanza cautelare del T.A.R. è stata eseguita e che quindi non sussiste più l’interesse dell’Amministrazione al proposto appello, atteso anche che è questione preliminare all’esame del merito del ricorso di primo grado quella dell’individuazione dei limiti degli effetti
dell’ordinanza stessa (destinata pacificamente a regolare l’assetto dei rapporti tra le parti unicamente nelle more dell’esito del giudizio di merito), con particolare riguardo alla operatività o meno della norma “abilitante”, di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, in ipotesi di diretta ammissione del ricorrente alla prova orale per ordine del Giudice e dunque di mancato riesame delle prove scritte con esito positivo;
 
P.Q.M.
 
dichiara improcedibile l’appello (ricorso numero: 87 13/2009).
 
Spese della presente fase compensate.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l’intervento dei
Magistrati:
 
*************, Presidente FF
 
**********, Consigliere
 
****************, ***********, Estensore
 
****************, Consigliere
 
**************, Consigliere
                         L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
1125/11/2009
 
IL SEGRETARIO
 
 
Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8713/2009) è stata trasmessa al


a norma dell’an. 87 deI Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Roma                                                                             IL DIRIGENTE

Matranga Alfredo

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