Tribunale di Brindisi – Sentenza n. 460-2010

giurisprudenza 04/03/10

Tribunale di Brindisi – Sentenza n. 460-2010 (Supplenza su posto vacante – durata annuale con termine al 31 agosto).

L’art. 4 della L. n. 124/99 (che disciplina la materia delle supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell’anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).
Conferma quanto sopra lo stesso D.M. n. 430/00 (regolamento delle supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).

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