Con questo principio il TAR di Lecce con sentenza n. 590, pubblicata il 23.02.2010, ha accolto il ricorso proposto da alcuni candidati inseriti in una graduatoria più vecchia risalente al ’99, per l’annullamento della delibera con cui l’ASL LE ha deciso di scorrere entrambe le graduatorie esistenti e ancora valide, ossia quella del ’99 e quella più recente del ‘05.
Per il TAR Lecce appartiene innanzitutto alla giurisdizione del Giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla scelta di quale graduatoria scorrere nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di atto di macro-organizzazione.
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto dagli idonei della graduatoria del ’99 che l’Asl ha deciso pure di utilizzare, unitamente a quella del ’05, e che non erano rientrati nella delibera di scorrimento perché eccedenti, momentaneamente, rispetto alle esigenze dell’azienda.
I ricorrenti hanno sostenuto l’erroneo scorrimento anche della graduatoria del ‘05 in quanto di data più recente rispetto a quella del ‘99.
Il Giudice amministrativo, accogliendo le tesi dei ricorrenti ha accolto il ricorso aderendo alla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e del principio generale “prior in tempore potier in iure”.
****************
N. 00590/2010 REG.SEN.
N. 01013/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2009, proposto da:
**, rappresentati e difesi dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso ************* in Lecce, via Miglietta 5 c/o A.S.L. Lecce;
…omissis….
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
…omissis…
Alla pubblica udienza del 21 Gennaio 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso principale è fondato e va accolto, in primo luogo, in relazione al ricorrente ** che, in ragione del posto occupato nella graduatoria generale degli idonei (approvata dalla ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione n° 12 dell’11 Gennaio 1999), può certamente conseguire (entro il termine originario di validità della predetta graduatoria: 31 Dicembre 2009) il risultato utile dell’assunzione alle dipendenze della Azienda Sanitaria Locale resistente (vedi attestazione del Dirigente Area Gestione del Personale della A.S.L. Lecce prot. n° 14138 del 15 Settembre 2009), ma va accolto anche per gli altri cinque ricorrenti non ravvisandosi per gli stessi l’eccepita carenza di interesse, non potendo essere esclusa – allo stato – la possibilità dei predetti di ottenere il risultato utile perseguito, considerato che l’art. 2, ottavo comma, del recentissimo Decreto Legge 30 Dicembre 2009 n° 194 ha prorogato al 31 Dicembre 2010 i termini di validità delle graduatorie degli idonei per le assunzioni di personale a tempo indeterminato approvate dalle P.A. successivamente al 1° Gennaio 1999.
In via del tutto preliminare, il Tribunale ritiene di non dover disporre l’invocata ulteriore integrazione del contraddittorio, in quanto – notoriamente – i soggetti controinteressati (in senso tecnico) vanno individuati con riferimento al momento di adozione del provvedimento impugnato, a nulla rilevando le circostanze di fatto sopravvenute (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione 16 Giugno 2008 n° 2985).
Sempre in via preliminare, in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dal controinteressato *****************, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 367 primo comma c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge n° 353 del 1990), non si ravvisano i presupposti per disporre l’invocata sospensione del processo, in quanto la contestazione della giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo appare manifestamente infondata, considerato che nella peculiare fattispecie concreta oggetto del presente giudizio si verte non già (“sic et simpliciter”) in tema di pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria degli idonei di un concorso pubblico e quindi del diritto all’assunzione degli stessi, bensì in materia di gravame interposto avverso veri e propri atti di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione: ossia, della scelta (di indubbia valenza organizzativa), tra più graduatorie concorsuali di idonei ancora valide ed efficaci, di quella alla quale attingere per le assunzioni a tempo indeterminato di pubblici dipendenti, sicchè la contestazione investe l’esercizio del potere amministrativo, a cui corrisponde una situazione di “mero” interesse legittimo, la cui tutela appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (Cfr: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 Giugno 2008 n° 16527).
Nel merito, il Tribunale ritiene condivisibili le censure formulate dai ricorrenti principali avverso l’impugnata deliberazione uslina n° 1773/2009, con le quali si allega la violazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale resistente vuoi della regola organizzativa (“norma di azione”) sancita dall’insegnamento giurisprudenziale prevalente e preferibile che privilegia sempre (indipendentemente dall’avvenuta o meno concentrazione di enti preesistenti), per ovvie esigenze di imparzialità e di buona amministrazione, tra più graduatorie concorsuali valide (non essendo ipotizzabile un effetto abrogativo implicito nell’approvazione della graduatoria successiva) quella più remota (sino al suo eventuale esaurimento), vuoi del principio generale “prior in tempore potior in iure” (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 28 Settembre 2007 n° 4974; 24 Agosto 2007 n° 4484; 20 Gennaio 2004 n° 147; 22 Agosto 2003 n° 4742).
D’altra parte, in tal senso si è espressa anche più volte la Presidenza del Consiglio dei Ministri (nelle Circolari del 5 Marzo 1993 e del 31 Gennaio 1992), nonché l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia (Circolare del 27 Giugno 1995); nel mentre il criterio opposto (utilizzo dell’ultima graduatoria dei candidati idonei, entro un anno dall’approvazione della stessa) previsto dall’art. 13 terzo comma del D.P.R. 20 Dicembre 1979 n° 761 si riferisce alle differenti ipotesi della rinuncia o decadenza dei vincitori del concorso indetto dall’Azienda Sanitaria Locale e della copertura dei posti che si siano resi vacanti successivamente al bando ed entro l’anno dall’approvazione della graduatoria.
Chiarito ciò, si rileva che i ricorsi incidentali proposti dai controinteressati *****************, ***************** e *********** (avverso la medesima deliberazione uslina n° 1773/2009 – di revoca della precedente deliberazione n° 1498/2009 – nella parte in cui ha stabilito di utilizzare anche la graduatoria degli idonei approvata nel 1999) sono infondati (per *********** il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse), poiché – da un lato –, ai sensi dell’art. 1 comma 98 della Legge 30 Dicembre 2004 n° 311, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche soggette per gli anni 2005, 2006 e 2007 a limitazioni delle assunzioni, in relazione alle quali i termini di validità delle graduatorie degli idonei per le assunzioni di personale a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° Gennaio 1999 sono stati prorogati al 31 Dicembre 2009, ex art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n° 207 (nel testo modificato dalla Legge di conversione 27 Febbraio 2009 n° 14), e – dall’altro – la dedotta violazione dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 appare irrilevante (ai sensi dell’art. 21 octies secondo comma della medesima Legge) risultando, con ogni evidenza, che il contenuto del provvedimento impugnato in via incidentale non avrebbe potuto essere diverso nel senso auspicato dai ricorrenti incidentali; né si tratta della copertura di posti effettivamente istituiti ex novo in Pianta Organica, bensì di posti di Assistente Amministrativo già coperti da unità di personale cessate dal servizio.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso principale deve essere accolto, mentre vanno respinti i ricorsi incidentali.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (l’assoluta novità e la particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso principale indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Respinge i ricorsi incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 Gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
****************, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
*************, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento