E’ questo il principio statuito dal TAR Lecce con sentenza n. 619/2010.
Per il GA, infatti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse considerato che in esecuzione del pronunciamento cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 23 settembre 2009, n. 744), la ricorrente ha, infatti, superato, in data 6 ottobre 2009, la prova orale dell’esame di avvocato; ai sensi della previsione dell’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), il superamento dell’esame orale importa pertanto, ad ogni effetto, il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di Avvocato.
Ha poi aggiunto il TAR di condividere le argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato nella fattispecie (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2009 n. 5621), tese a limitare l’applicazione della previsione ai soli casi in cui il superamento delle prove orali abbia avuto luogo dopo la rivalutazione (con esito positivo) delle prove scritte da parte della Commissione.
Per il GA la ratio della previsione deve, infatti, essere individuata nella necessità di attribuire stabilità all’esito positivo delle prove intervenuto, a seguito dell’intervento di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo o di un provvedimento di autotutela; in questa prospettiva, assume pertanto rilevanza il contenuto stesso del provvedimento cautelare adottato dal giudice amministrativo (problematica che oggi ci occupa) che, come noto, non è certo vincolato da limiti derivanti dall’atto impugnato, ma è certamente esteso all’adozione delle <<misure cautelari, ……. che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso>> (art. 21, 8° comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205).
Nella vicenda che ci occupa, l’ordinanza cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 744) ha ritenuto di poter ammettere direttamente la ricorrente all’esame orale, sulla base della rilevazione di gravi vizi di legittimità della correzione e, soprattutto, di una obiettiva natura degli elaborati d’esame che permetteva di concludere favorevolmente un giudizio prognostico in ordine alla sufficienza complessiva della prova scritta; in una simile fattispecie, deve pertanto ritenersi che il giudizio favorevole in ordine al superamento della prova scritta sia già nel provvedimento cautelare e che pertanto l’effetto di definitivo superamento dell’esame ex art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 debba essere riportato (differentemente da altre ipotesi in cui l’esecuzione della misura cautelare presuppone la rinnovazione della correzione degli elaborati scritti) al superamento del segmento rimanente, costituito dalla sola prova orale.
Ed ancora, per il TAR, del resto, nella vicenda che ci occupa, l’improcedibilità del ricorso deriva anche da un diverso ordine di considerazioni.
In data 8 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha, infatti, disposto la definitiva iscrizione della ricorrente all’Albo degli avvocati, sulla base del certificato di idoneità all’esercizio della professione rilasciato dalla Corte d’Appello di Lecce in data 6.10.2009.
È quindi evidente come il superamento della prova orale d’esame (assistito dall’effetto di definitività previsto dall’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) e l’iscrizione della ricorrente all’albo degli Avvocati abbiano determinato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso oggi in decisione, proposto avverso il provvedimento di inidoneità all’esame di abilitazione.
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2009, proposto da:
…………, rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Reggio Calabria, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici con cui la Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria per la sessione 2008/2009, ha valutato insufficienti gli elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del verbale 18 dicembre 2008 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione Centrale ha fissato e, del verbale 18.02.2009 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Reggio Calabria e di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. *********** e uditi altresì, l’Avv. ******************** in sostituzione dell’Avv. ******************* per la ricorrente e l’Avv. dello Stato ********* per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente partecipava alla sessione 2008 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, effettuando le prove scritte nelle giornate del 16, 17 e 18 dicembre del 2008.
A seguito della pubblicazione del risultato delle prove scritte presso la Corte d’Appello di Lecce, apprendeva di non essere stato ammessa alle prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da parte della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria (verbale n. 11 del 18 febbraio 2009), del giudizio complessivo di 80 (25 per la prova di diritto civile, 25 per la prova di diritto penale e 30 per l’atto giudiziario in diritto civile); a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, constatava altresì come la valutazione negativa degli elaborati d’esame relativi alle prove di diritto civile e penale fosse accompagnata da una sintetica motivazione dal seguente tenore: <<elaborato superficiale in quanto non argomenta su alcuni punti della traccia>>.
I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per violazione del giusto procedimento ed in particolare, violazione artt. 3 e 12 l. 241 del 1990, art. 12 d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 22 r.d.l. n. 1578/33, per come modificato dall’art. 1 bis del d.l. n. 112/03 conv. in l. 180 del 2003, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2009, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 744, l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ammettendo la stessa<<alla prova orale dell’esame di idoneità professionale, da sostenersi secondo le modalità indicate in motivazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza>>; con ordinanza 11 novembre 2009 n. 5621, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l’appello proposto dall’Amministrazione ed annullava la decisione cautelare del T.A.R.
All’udienza del 27 gennaio 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In esecuzione del pronunciamento cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 23 settembre 2009, n. 744), la ricorrente ha, infatti, superato, in data 6 ottobre 2009, la prova orale dell’esame di avvocato; ai sensi della previsione dell’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), il superamento dell’esame orale importa pertanto, ad ogni effetto, il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di Avvocato.
A questo proposito, la Sezione non condivide, infatti, le argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato nella fattispecie (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2009 n. 5621), tese a limitare l’applicazione della previsione ai soli casi in cui il superamento delle prove orali abbia avuto luogo dopo la rivalutazione (con esito positivo) delle prove scritte da parte della Commissione.
La ratio della previsione deve, infatti, essere individuata nella necessità di attribuire stabilità all’esito positivo delle prove intervenuto, a seguito dell’intervento di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo o di un provvedimento di autotutela; in questa prospettiva, assume pertanto rilevanza il contenuto stesso del provvedimento cautelare adottato dal giudice amministrativo (problematica che oggi ci occupa) che, come noto, non è certo vincolato da limiti derivanti dall’atto impugnato, ma è certamente esteso all’adozione delle <<misure cautelari, ……. che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso>> (art. 21, 8° comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205).
Nella vicenda che ci occupa, l’ordinanza cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 744) ha ritenuto di poter ammettere direttamente la ricorrente all’esame orale, sulla base della rilevazione di gravi vizi di legittimità della correzione e, soprattutto, di una obiettiva natura degli elaborati d’esame che permetteva di concludere favorevolmente un giudizio prognostico in ordine alla sufficienza complessiva della prova scritta; in una simile fattispecie, deve pertanto ritenersi che il giudizio favorevole in ordine al superamento della prova scritta sia già nel provvedimento cautelare e che pertanto l’effetto di definitivo superamento dell’esame ex art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 debba essere riportato (differentemente da altre ipotesi in cui l’esecuzione della misura cautelare presuppone la rinnovazione della correzione degli elaborati scritti) al superamento del segmento rimanente, costituito dalla sola prova orale.
Del resto, nella vicenda che ci occupa, l’improcedibilità del ricorso deriva anche da un diverso ordine di considerazioni.
In data 8 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha, infatti, disposto la definitiva iscrizione della ricorrente all’Albo degli avvocati, sulla base del certificato di idoneità all’esercizio della professione rilasciato dalla Corte d’Appello di Lecce in data 6.10.2009.
È quindi evidente come il superamento della prova orale d’esame (assistito dall’effetto di definitività previsto dall’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) e l’iscrizione della ricorrente all’albo degli Avvocati abbiano determinato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso oggi in decisione, proposto avverso il provvedimento di inidoneità all’esame di abilitazione.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso; in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (Consiglio Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7371; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 gennaio 2009, n. 7) e della sostanziale fondatezza del ricorso alla luce del costante orientamento della Sezione in materia di motivazione della correzione degli elaborati in sede di concorsi o esami, le spese di giudizio della ricorrente devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:
************, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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