L’ espiazione carceraria in svizzera: norme, riforme e risultati fattuali

1. Introduzione

La Revisione del 2006 ha creato , negli ambienti giuridici elvetici, reazioni contrastanti. Da un lato, vi sono Dottrinari entusiasmati a motivo dei nuovi traguardi garantistico-accusatori. Dal lato opposto, gli Operatori carcerari non hanno mancato di rilevare l’ amara e quotidiana discrasia tra il de jure condito e la reale vita carceraria

Anche l’ Ordinamento Penitenziario svizzero mira alla rieducazione del condannato. Rispetto agli U.S.A. , alla C.S.I. o all’ Italia, la popolazione carceraria, nella Confederazione, non raggiunge livelli quantitativamente allarmanti. Ciononostante, il Servizio di Patronato Penale, nel corso degli ultimi venti / venticinque anni, si è rivelato poco idoneo ai fini dell’ assistenza democratico-sociale degli ex reclusi di origine slava o sudamericana. Del resto, la realtà dei nostri Cantoni non è più conforme ai canoni della tranquilla vita provinciale e montanara degli anni Sessanta o Settanta del Novecento

Anche nella Dottrina Giuspenalistica svizzera, rimane fermo il valore della conciliazione tra reo e Parte Lesa. Ma, nella Lugano, nella Ginevra o nella Zurigo degli Anni Duemila, la Mediazione Penale rinviene assai scarsi spazi di applicazione empirica. Probabilmente, sono sorte, nel corso degli ultimi decenni, delle nuove caste professionali ormai scioltesi  dalle tradizionali regole novecentesche della parola data e della morale democratica. Ovverosia, la nostra Confederazione ha aderito al disvalore ateo della vittoria processuale senza scrupolo alcuno. In buona sostanza, la perfezione tecnica della Procedura Penale non lascia più spazio alla figura di un Magistrato umanamente ragionevole e cristianamente equilibrato. Il Processo Penale, anche nel nostro Stato, ha progressivamente perso il ruolo di occasione altamente pedagogica e non soltanto crudelmente neo-retribuzionistica .

A quanto testé descritto, si aggiunga pure la non marginale realtà di una Svizzera sempre più teledipendente. A differenza della vicina Italia, nelle nostre Aule di Giustizia, non sono ammesse riprese televisive. Eppure non mancano di certo reporters facili alla calunnia ed alla strumentalizzazione mediatica ( PONTI 1999 ). Sicché, il Magistrato svizzero avverte il surrettizio dovere di saziare le direttive provenienti da un’ opinione pubblica abilmente assordata da presentatori televisivi e tuttologhi sputasentenze

Il caso dell’ Islanda ( CHRISTIE 2000 )  insegna la totale inutilità delle pene detentive di lunga durata. Anche un massimo edittale di sanzione carceraria eccessivamente elevato non suscita affatto una maggiore deterrenza presso i gruppi sociali tendenti alla devianza. P.e., gli Stati  Americani applicanti la pena capitale registrano una crescita esponenziale ed incontrollata di omicidi, rapine, stupri ed altri reati delittuosi violenti.

Grazie al Centro di Formazione  Permanente di Friborgo, i nostri Cantoni, specialmente nelle Sezioni femminili  dei Penitenziari, possono contare su Agenti di Custodia poco militarizzati e molto esperti in tema di educazione degli adulti. La Svizzera, già dopo le Mobilitazioni degli Anni Quaranta del Novecento, ha saputo abbandonare con coerenza lo stereotipo del secondino armato, incline a ceffoni e percosse condite da inumani insulti ( JACOMELLA 1992 ). Viceversa, la Cronaca internazionale reca notizie alquanto preoccupanti con attinenza alle eterodosse nonché inutili pene corporali di fatto poste tutt’ oggi in essere in svariati Stati apparentemente moderni e progrediti

Il livello di Civiltà dell’ Esecuzione Penitenziaria nella nostra Confederazione non possiede i connotati foschi ed allarmanti del Diritto Penitenziario turco, saudita o statunitense. Tuttavia, resta fermo, nell’ àmbito della Mediazione Penale, il fine sommo della conciliazione. Il Defunto Paolo VI amava ripetere che il perdono, oltre che dovere di Fede, è anzitutto un atto di convenienza sociologica. Ogni Stato occidentale sa di non poter fondarsi sul regime carcerario della <<tolleranza zero >>. Entro tale ottica, il fallimento del Diritto Penale americano costituisce un monito emblematico da non sottovalutare

 

2. Dati statistici

La Confederazione Elvetica, negli Anni Duemila, manifesta una media di 83 detenuti ogni 100.000 residenti. Trattasi di un dato statistico assai encomiabile, in tanto in quanto dimostra che l’ A.G. svizzera , a differenza di quella nordamericana, ha saggiamente abbandonato il falso mito della deterrenza sociale delle pene detentive lunghe nonché prive di benefici extra-murari. La predetta bassa percentuale non trova eguali in Europa, ad eccezione dell’ Islanda e dei Paesi Scandinavi ( Danimarca, Svezia e Norvegia )

L’ Ufficio Federale di Statistica ( U.F.S. ), nel censimento generale del 2006, computava , nei 122 Penitenziari elvetici, una presenza di 3.800 detenuti circa già condannati con Sentenza passata in giudicato. I reclusi in regime di Custodia cautelare erano quasi 1.900. Gli stranieri ( per lo più slavi e brasiliani ) in attesa di espulsione ammontavano a 388 unità. Gli internati ed i minori degli anni 25 ( cc.dd. << giovani adulti >> ) non superavano quota 95. Le detenute donne, anche nel 2008 e nel 2009, rappresentano poco meno del 5% dell’ intera popolazione carceraria. Ad onor del vero, il Biennio 2004 / 2005 ha eccezionalmente costituito un periodo critico, con un incremento del 15 % dei reclusi in attesa di Giudizio. In totale, O.P.G., Sezioni di Fine Pena. Penitenziari <<chiusi>>, Istituti a custodia attenuata e Case di Lavoro minorili hanno, in Svizzera, una capienza virtuale di 6.540 posti ca., sebbene mai la nostra Confederazione abbia dovuto affrontare sovraffollamenti patologici come quelli dell’ Italia o delle ex Repubbliche Sovietiche ( C.S.I. )

La Svizzera, pur non costituendo un modello incontaminato e senza macchia, ha ben assimilato li istanze di umanità e di moderazione enunziate, nell’ Ottocento europeo, dal Beccaria e dagli altri Autori abolizionisti. Infatti, negli Anni 2002-2009, il 51 % delle condanne penali, nel nostro Ordinamento, è stato accompagnato, nella maggioranza dei casi, dal beneficio della sospensione condizionale o ( nel caso di rei minorenni ) della messa alla prova. Anche le Pene Pecuniarie costituiscono il 30 / 33 % delle Sanzioni. La Pena della reclusione a vita ( ergastolo ) è molto più rara che in Italia. Soltanto il 15 % dei detenuti è condannato ad espiare senza benefici extra-murari. Ovverosia, la Svizzera è lontana dal disumano regime ex Art. 41 bis commi 1 – 2 bis O.P. Italiano[1]

La Magistratura giudicante dei nostri Cantoni emette un 78 % di condanne non superiori ai tre mesi di reclusione  e condizionalmente sospese. L’ 85 % dei reclusi beneficia di licenze, permessi e, soprattutto, percorsi seri di Lavoro esterno. Soltanto l’ 1 % dei detenuti con Sentenza definitiva non ha accesso ai summenzionati trattamenti attenuati ( v. p.e. lo  sciagurato e demagogico Art. 123a B.V.[2] ) ( BAIGUERA   ALTIERI 2009[3] )

Tra le alternative più diffuse alla << Prison fermée >> vanno doverosamente citate, oltre che l’ ammenda, anche il Lavoro socialmente utile ( 866 casi nel 1996 e ben 2.865 nel 2000 ). Inoltre, svariati Cantoni ( Berna, Basilea, Ginevra, Vaud e Ticino ) hanno avviato interessanti esperienze di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Nel 2000, 250 condannati sperimentarono tale tipologia di sorveglianza, la quale pare promettere discreti risultati, specialmente in termini di risparmio a livello di controlli di P.G.

 I dati algebrico-statistici or ora illustrati non intendono dimostrare una presunta perfezione  apollinea del Sistema Carcerario elvetico. Ciononostante, consta che la nostra Nazione, pur tra miriadi di problemi quotidiani, ha saputo tener viva la propria vocazione giuridica umanistica e garantistica. P.e., si pensi al traguardo elvetico di non più obbligare il / la detenuto/a ad apprendere attività lavorative meramente simboliche e, per ciò stesso, frustranti. Oppure ancora si consideri lo scarso numero di condanne comminate alla Svizzera in tema di disumanità del Trattamento detentivo. Un’ Esecuzione Penitenziaria autenticamente severa e seria non abbisogna né di condanne cc.dd. << esemplari >> né di Magistrati vendicatori o giustizieri

 

3. Profili normativi

A differenza dell’ Italia ( Art. 27 comma 3 Cost.[4] ) il Legislatore federale elvetico ha scelto di inserire nell’ Art. 75 commi 1-5 StGB[5], anziché nella Costituzione federale, il sommo principio enunziante la finalità rieducativa della pena detentiva. Chi redige reputava già idonea la formulazione previgente  ala Revisione del 2006 ( Art. 37 StGB ). Probabilmente, de jure condendo, il Parlamento federale , di concerto con i Cantoni, ha voluto inserire, nello StGB, in forma non implicita, l’ obbligo carcerario di personalizzare il piano trattamentale ( << Il Regolamento del Penitenziario prevede l’ allestimento di un piano di esecuzione con  il detenuto … Il detenuto deve parte cipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione alla liberazione >> ) ( cfr. con Art. 13 comma 1 O.P. italiano[6]  del 1975 ). E’ interessante notare, nel nuovo Art. 75 StGB, l’ espunzione del vecchio capoverso << Il condannato è obbligato al Lavoro >> ( Art. 37 comma 1 cpv. 3 ). Siffatta rettifica consente finalmente, in sede esegetica, di equiparare Lavoro, Studio ed Apprendistato in Carcere

Sul modello dell’ Esecuzione Penitenziaria inglese e francese, anche l’ Art. 37 StGB[7]  prevede la pena del Lavoro di Pubblica Utilità al fine di sanzionare reati bagatellari. Tale nuova Norma, sotto il profilo della deterrenza criminologica, rinviene ampia applicazione nei confronti della delinquenza minorile o, del pari, allorquando la Sanzione è comminata ad un individuo di giovane età e psicologicamente immaturo. Già prima della Revisione del 2006, la ratio dello sharpshock-system consentiva di sottoporre l’ infrattore, se minore degli anni 18, all’ obbligo di prestare 14 ore di Lavoro socialmente utile nel corso di 7 fine-settimana. Anche il novellato Art. 61 StGB[8] ( 100 bis e sgg. nel vecchio Testo ) dimostra la sensibilità elvetica nei confronti dei minori degli anni 25. Trattasi di un’ importante presa di coscienza legislativa con afferenza all’ odierno procrastinarsi  della fase evolutiva adolescenziale. Viceversa, l’ Italia ha gestito l’ eventuale immaturità del reo a mezzo di Prassi contenute in precedenti Giurisprudenziali, anziché in Testi Normativi di matrice legislativa

Il nuovo Art. 60 StGB[9]  ( Trattamento della tossicodipendenza ) ha sostituito il previgente Art. 44 StGB. Tuttavia, entrambe le Norme, salvo marginali dettagli, dispongono, per i detenuti alcoolisti e/o tossicomani << il trattamento in un’ Istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica >>. In buona sostanza, da una trentina d’ anni, sia la Svizzera sia l’ Italia ( Art. 47 comma 1 O.P.[10] ) debbono affrontare la spinosa questione dell’ alternativa perenne tra cura e/o sanzione, ovvero tra elasticità normativa e/o severità ordinamentale. Senz’ altro, la ricca e ben organizzata edilizia penitenziaria elvetica eccelle, rispetto all’ Italia, in tema di costruzione e mantenimento di Sezioni penitenziarie specializzate. Eppure, sotto il profilo criminologico, l’ Art. 60 StGB, per quanto teoricamente impeccabile, sostanzialmente lascia aperto il dramma della diffusione esponenziale delle (poli-)tossicomanie giovanili. Nessun Codice Penale o Diritto Penitenziario europeo si è dimostrato, sino ad ora, deterrente e rieducativo. In buona sostanza, alcooldipendenza e tossicodipendenza appartengono a strutture culturali metanormative e non risolvibili con il solo mezzo dell’ Esecuzione Penitenziaria .

Il predetto jato tra de jure condito e realtà fattuale viene riconfermato pure dall’ Art. 59 StGB[11] ( v. Art. 43 StGB prima del 2006 – Trattamento dei disabili mentali -). E’ lecito e tutt’ altro che polemico affermare, infatti, che il disabile mentale, tanto nell’ Art. 59StGB quanto nel precedente Art. 43 StGB, rimane oggetto di lodevoli tutele specifiche. Del resto, l’ italico Art. 85 C.P.[12] e, del pari, l’ elvetico Art. 19 StGB[13] fondamentali per qualsivoglia Sistema Penale, anche non europeo. Tuttavia, dal punto di vista della realtà quotidiana, la Riforma Basaglia nonché la c.d. <<Antipsichiatria>> occidentale hanno dimostrato  il ginepraio ermeneutico relativo alla valutazione esatta di stati coscienziali come l’ incapacità d’ intendere e di volere, la semi-infermità o l’ infermità mentale totale. Nessun Carcere e nessuna Casa di Cura sono in grado di risolvere  (rectius : capire ? ; gestire ? ) il problema della connessione tra malattia mentale e devianza. In addenda, si aggiunga pure, in Svizzera, il problema dell’ interpretazione e dell’ applicazione dell’ Art. 123a B.V.[14] inerente l’ internamento in O.P.G. del malato sessuomane parafiliaco

Dopo la Revisione dello StGB, nel 2006, quasi tutti i Cantoni, sul modello archetipico del Canton Ginevra, hanno istituito , nel loro Organico Giudiziario, un’ Autorità assai simile al Magistrato di Sorveglianza italiano. Si tratta di una non indifferente conquista tecnico-giuridica, la quale conferisce al detenuto, dopo decenni di lacune, una tutela giurisdizionale e non soltanto giustiziale ( si pensi p.e. all’ ormai troppo politicizzata Commissione delle Petizioni e dei Ricorsi in Canton Ticino )

Tutti i dati di Normazione sopra citati confermano la suprema ratio ex Art. 74 StGB[15]. Ciononostante, l’ Ordinamento Penitenziario , anche in Svizzera, richiede, oltre alle Regole formali, la concreta buona volontà degli Educatori e, più latamente, di tutti i Soggetti preposti all’ attività trattamentale carceraria. P.e., l’ odierna inaudita e grave crisi dell’ Esecuzione Penitenziaria in Italia dimostra che la coerenza dirigenziale risulta assai più importante di formulazioni scritte, benché solennemente proclamate

 

4. Profili internazionalistici[16]

Senza dubbio, l’ applicazione quotidiana del Diritto Penitenziario in Svizzera non è esente da errori e da contraddizioni. Ognimmodo, se paragonata ad altre situazioni, l’ Esecuzione carceraria elvetica risulta discretamente conforme alle Norme statuite dal Diritto Internazionale Pubblico. Il nostro Stato, in qualità di membro del Consiglio d’ Europa, ha ratificato la Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo ( C.E.D.U. ) e, nel 1987, anche le Regole Penitenziarie europee. Del resto, le poche condanne inflitte alla Svizzera dalla Corte di Giustizia di Strasburgo confermano l’ assenza di  gravi abusi sui / sulle detenuti/e come la tortura ( Art. 3 CEDU ), la riduzione in schiavitù o il lavoro forzato ( Art. 4 CEDU ).

Alcuni Autori, presso l’ Università di Friborgo, hanno rimarcato la violazione non dolosa, da parte della Confederazione, della ratio ex lettera f) comma 1 Art. 5 CEDU[17]. In effetti, ciò dicasi anche nel caso dell’ Italia e dell’ Olanda, l’ arresto dell’ immigrato clandestino e la detenzione che ne consegue confliggono con il principio assoluto, tassativo e non negoziabile della rieducazione del condannato. Ovverosia ( KALMTHOUT 2002 ), lo straniero ristretto in vinculis presso un Centro di Accoglienza Temporaneo non è destinatario di alcun Progetto (ri)formativo. D’ altronde, egli è sottoposto ad una breve limitazione della propria libertà personale al solo fine d’ impedirne la fuga prima dell’ accompagnamento coatto verso la frontiera . Trattasi, pertanto, di una reclusione atipica, giacché essa costituisce un ibrido tra il Diritto Processuale Amministrativo ed il Diritto Processuale Penale in senso proprio. Anche l’ Art. 6 CEDU ( Diritto ad un equo Processo ), a livello fattuale, non viene quasi mai ottemperato, sia in Svizzera sia in Italia, allorquando il Magistrato procedente, per lo più in composizione monocratica, motiva il Decreto di Espulsione dell’ immigrato clandestino con l’ ausilio di formule già prefissate e reiteratamente ripetute. Chi redige non intende accusare la Giuspubblicistica elvetica di recare in se stessa pregiudizi razziali. Tuttavia, sotto il profilo tecnico, l’ Europa, in tema di respingimento dei flussi migratori illegali, è ancora ben lontana dalle direttive umanitarie sottese alla CEDU, la quale, nella primigenia stesura del 1950, conosceva e implicitamente rammentava gli inauditi orrori ideologici connotanti gli Anni Trenta e Quaranta del Novecento.

A prescindere da insignificanti malintesi, tutti i Penitenziari svizzeri, nonché gli O.P.G. e le altre Strutture, rispettano o, perlomeno, tendono al rispetto garantista di Norme internazionalistiche fondamentali quali p.e. l’ Art. 8 CEDU ( Diritto al rispetto della vita privata e familiare ), l’ Art. 9 CEDU ( Libertà di pensiero, di coscienza e di religione ) e l’ Art. 10 CEDU ( Libertà di espressione). Ciononostante, non sono mancati attriti tra Agenti di Custodia e detenuti recidivi. P.e., si pensi ( COLOMBO 1981 ) alla moda di incollare acido lisergico sotto i francobolli delle lettere inviate al recluso. Spinoso è anche il caso di uomini ristretti abbonati a riviste pornografiche confliggenti con l’ ordine ed il buon costume del regime penitenziario ( CORSO 2002 ). Oppure ancora, si ponga mente al rischio degli indottrinamenti eversivi talora veicolati da predicatori islamici nelle Carceri elvetiche.

Entro tale ottica, ( v. anche Art. 13 CEDU ) la recente istituzione, in tutti i Cantoni del Giudice per l’ Applicazione della Pena ha rafforzato le tutele accusatorie degli ospiti nei nostri Penitenziari. Ovverosia, in Svizzera, il detenuto, almeno in linea teorica, oggi è sottratto ai malumori di talune Dirigenze cantonali eccessivamente politicizzate. L’ Ordinamento Penitenziario della vicina Italia, viceversa, aveva già e meglio adempiuto, nel 1975, al c.d. << Diritto al Ricorso>> del / della carcerato/a ( CEDU Art. 13 ut supra )

Anche le Regole Penitenziarie Europee – Raccomandazione R(2006)2 – rinvengono adempimento nei singoli Regolamenti dei Penitenziari. Né mancano ulteriori preziosi Rinvii giuridici tanto nelle Direttive federali quanto in ulteriori dati normativi cantonali.

Purtroppo, sussistono[i] retoriche asserzioni di Principio ( si pensi p.e. all’ eccessiva astrattezza del nr° 7 Parte Prima  R(2006)2 ( Cooperazione con i Servizi Sociali esterni ). Anche il nr° 17 Parte Prima R(2006)2 ( Assegnazione e locali di detenzione ) è risibile se si considera la situazione specifica e , quasi sempre, drammatica degli immigrati sudamericani o di etnia slavo-balcanica .

Ciò premesso, non va però sottaciuto che i luoghi di restrizione, in Svizzera, rimangono sufficientemente idonei. Ovvero, tra lacune ed antinomie, il Carcere, nella Confederazione, è ormai affrancato dal retribuzionismo esasperato che certune funeste correnti di pensiero tutt’ oggi reputano utile o, financo, indispensabile

 

 

Andrea Baiguera Altieri

lic. jur. svizzero, Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e

Criminologia comparata italo-elvetica

 

 

Indice Abbreviazioni:

A.G. Autorità Giudiziaria

Art. Articolo

B.V. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

C.P. Codice Penale

C.S.I. Comunità Stati Indipendenti (ex U.R.S.S.)

O.P. Ordinamento Penitenziario

O.P.G. Ospedale Psichiatrico Giudiziario

P.G. Polizia Giudiziaria

StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch

U.F.S. Ufficio Federale di Statistica (Berna)

 

 

Bibliografia

BAIGUERA   ALTIERI  La gestione giuridica delle devianze sessuali in Svizzera ed in Italia tra analogie e difformità www.diritto.it/all.php?file=27755.pdf

CHRISTIE, BERNAT DE CELIS & HULSMAN, Pene perdute – Il sistema penale messo in discussione, Edizioni Colibrì, Paderno Dugnano, 2000

COLOMBO, in ZOIS, La droga secondo loro, Armando Dadò Editore, Locarno, 1981

CORSO, Manuale dell’ Esecuzione Penitenziaria, Monduzzi Editore, Bologna, 2002

KALMTHOUT, Eine noch unbekannte Kategorie im Freiheitsentzug: Die illegalen Immigrationen, in Brennpunkt Strafvollzug, Staempfli Verlag Ag, Bern, 2002

JACOMELLA  Carcere, carcerieri e carcerati, Armando Dadò Editore, Locarno, 1992

PONTI, Compendio di Criminologia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999

 


[1] Art. 41 bis O.P. Italiano commi 1-2bis

Situazioni di emergenza

In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di Giustizia ha facoltà di sospendere nell’ Istituto interessato o in parte di esso l’ applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto

Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell ‘ Interno, il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o degli internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’ Articolo 4 bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’ associazione criminale, terroristica o eversiva, l’ applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente Legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e dei sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’ associazione di cui al periodo precedente.

I Provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con Decreto motivato del Ministro della Giustizia, sentito l’ Ufficio del Pubblico Ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il Giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione Nazionale Antimafia e gli Organi di Polizia Centrali o quelli specializzati nell’ azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ àmbito  delle rispettive competenze. I Provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’ internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

[2] Art. 123a B.V.

Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi

E’ possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale  può essere curato e dunque non rappresenta più nessun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all’ internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall’ autorità che ha posto fine all’ internamento

Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio

[3] BAIGUERA ALTIERI ( 2009 ), << La gestione giuridica delle devianze sessuali in Svizzera ed in Italia tra analogie e difformità www.diritto.it/all.php?file=27755.pdf

[4] Art. 27 Cost. comma 3 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

[5] Art. 75 commi 1-5 StGB

Esecuzione delle pene detentive. Principi

L’ esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’ esecuzione e degli altri detenuti

Se vi è da attendersi che l’ autore sarà condannato a una pena detentiva senza condizionale, gli si può concedere di iniziare a scontarla anticipatamente

Il Regolamento del Penitenziario prevede l’ allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno , sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione

Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti di ambo i sessi

[6] Art. 13 comma 1 O.P. Italiano

Individualizzazione del Trattamento

Il Trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto

[7] Art. 37 StGB

Lavoro di pubblica utilità – Contenuto

Con il consenso dell’ autore, il Giudice, in vece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un Lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo

Il Lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di Istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. E’ prestato gratuitamente

[8] Art. 61 StGB

Misure per i giovani adulti

Se l’ autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il Giudice può ordinarne il collocamento in un’ Istituzione per giovani adulti, qualora:

a. l’ autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’ autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità

Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre Istituzioni previste dal presente Codice

Vanno stimolate le attitudini dell’ autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione ed il suo perfezionamento professionali

La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev’ essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’ anni

Se l’ autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciotto anni, la misura può essere eseguita in un’ Istituzione per adolescenti                                                      

[9] Art. 60 StGB

Trattamento della tossicodipendenza

Se l’ autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il Giudice può ordinare un trattamento stazionario, qualora:

a. l’ autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’ autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza

Il Giudice tiene conto della richiesta dell’ autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento

Il trattamento si svolge in un’ Istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’ autore

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo i tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’ autore commetta nuovi crimini  e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il Giudice, su proposta dell’ autorità d’ esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve ecceder complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale

[10] Art. 47 comma 1 O.P. Italiano

Affidamento in prova al Servizio Sociale

Se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato può essere affidato al Servizio Sociale fuori dall’ Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare

[11] Art. 59 StGB

Misure terapeutiche stazionarie – Trattamento di turbe psichiche

Se l’ autore è affetto da grave turba psichica, il Giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a. l’ autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’ autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba

Il trattamento stazionario si svolge in un’ appropriata Istituzione psichiatrica o in un’ Istituzione per l’ esecuzione delle misure

Fintanto che sussiste il pericolo che l’ autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’ Istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un Penitenziario secondo l’ articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo i cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’ autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il Giudice, su proposta dell’ autorità di esecuzione, può ordinare  la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni

[12] Art. 85 C.P. Italiano

Capacità d’ intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla Legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere

[13] Art. 19 StGB

Incapacità e scemata imputabilità

Non è punibile colui che, al momento del fatto, non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione

Se al momento del fatto , l’ autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito, o di agire secondo tale valutazione, il Giudice attenua la pena

Possono essere ordinate tuttavia le misure previste negli Articoli 59-61,63,64,67 e 67b

I Capoversi 1-3 non sono applicabili se l’ autore poteva evitare l’ incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’ atto commesso in tale stato

[14] Art. 123a B.V.

ut supra

[15] Art. 74 StGB

Principi dell’ esecuzione

La dignità umana del detenuto o del collocato dev’ essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’ istituzione d’ esecuzione lo richiedano

[16] al fine di non appesantire oltremodo il Testo, si è volutamente omessa la citazione in calce di alcune Norme generali e/o pleonasticamente ridondanti

[17] Art. 5 comma 1 lett. f) CEDU

[ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi seguenti ]

f) se si tratta dell’ arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o do estradizione

 


[i]

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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