La testualità giuridica moderna

Scarica PDF Stampa

“La natura dell’uomo è artificiosa” ( Mounier)

 

Nel corso di un millennio sono stati introdotti, oltre i caratteri mobili e alla stampa, che hanno rivoluzionato la diffusione del sapere e quindi anche modificato la formazione e l’interpretazione del diritto, quello che Ivan Illich chiama un “fascio di invenzioni”, quali gli spazi bianchi tra le parole, i paragrafi, la punteggiatura, tutte circostanze che corrispondendo a nuove esigenze hanno ristrutturato la testualità ampliando e rafforzando le possibilità, come negli intercalari, di interpretazione e adattamento della normativa che da una parte è stata fortemente testualizzata ma anche velocizzata nella formazione, dall’altra ha liberato e potenziato l’interprete.

Attualmente l’uso dell’informatica ha superato il puro aspetto di catalogazione e ricerca facilitata della normativa per diventare esso stesso elemento testuale, creatore di un proprio linguaggio e quindi di ambienti dotati di una propria legalità interna, pertanto di una propria realtà; ogni codice normativo risiede su un codice linguistico il quale segue  e crea abitudini, modi diversi di pensare le relazioni tra parole, cose e oggetti, ma l’informatica tende anche a rompere l’isolamento giuridico che ne garantiva la sua purezza, ossia la sua sacralità.

Questo avviene sia in termini procedurali velocizzando l’informazione, inserendola nella rete, superando la circostanza e il limite dello spazio, sia modificando progressivamente il linguaggio giuridico e non con l’accesso delle nuove schiere di laureati, già cibernauti, nelle professioni legali in cui vi è un concentrarsi frammentato del racconto.

Tuttavia anche l’interpretazione della norma e i suoi collegamenti, ossia le reti giuridiche, vengono ad acquisire nuovo spessore, viene meno la desuetudine di fatto che, seppure negata dall’art. 15 delle pre-leggi ed espulsa dall’ordinamento giuridico italiano, sussiste come modo concreto di applicazione della legge a seguito di comportamenti radicati nel tessuto sociale; la memoria viene recuperata attraverso il sistema informatico una volta che la normativa sia stata digitalizzata e messa a disposizione di tutti, il sistema si allarga ma al contempo può essere più facilmente filtrato.

Se i collegamenti riscrivono il senso del testo, l’informatica diventa di fatto un legislatore autonomo che interloquisce con l’interprete, d’altronde le possibilità di interpretazioni si allargano e frammentano, il risultato è la storicità fisica della norma nella rete.

Non solo il pensiero  o l’algoritmo è alla base della nuova normativa, ma anche il mutare della struttura fisica del mezzo su cui agisce, le resistenze e le deviazioni che questo impone (Gould).

Se Mounier afferma che il destino dell’uomo è l’artificio, lo scorrere repentino e costante tra futuro e passato crea smarrimento e quindi una necessità tecnologica, ma anche una de-sincronizzazione tra le coscienze e una solitudine sociale, la morale è  quindi piegata all’efficacia, al funzionale e all’attuabile (Gehlen) e il diritto ne deve diventare specchio.

Qual è la conseguenza ultima?

Che la tecnologia informatica legittima di per se stessa nuovi profili comportamentali, assetti istituzionali e codificazioni a strutture variabili; l’esperienza viene ad essere mediata dall’informatica e dalla relativa organizzazione, l’autorità manifesta viene meno in una diffusione della conoscenza che dalla complessità arriva alla causalità, l’autorità legittima è sostituita dal potere informatico, tanto che il principio di simulazione prende il posto del principio di realtà (Baudrillard).

Nel turbinio dei cambiamenti e degli eventi, nello sfaldarsi e ricostruirsi di relazioni non sedimentate nelle generazioni, nell’assottigliarsi delle reti sociali acquista sempre più valore la decisione sulla circostanza in esame indipendentemente da una valutazione più ampia, lo stesso accade nel diritto in cui vi è una frammentazione interpretativa ma anche una riscrittura del senso testuale che il mezzo informatico di per se stesso legittima, d’altronde la riconsiderazione permanente della legge se scaturisce da azioni collettive è una delle forme di democrazia cibernetica.

La riscrittura è anche una conseguenza dell’interagire del multilivello legislativo con il potere informatico, la complessità che ne deriva può essere gestita solo dal mezzo informatico stesso che per tale via si auto legittima; d’altronde gli stessi stati tendono a creare soggetti pubblici continentali al fine di un governo economico efficiente ed efficace nelle transazioni economiche e finanziarie tra aree continentali.

Lo strumento informatico ne diventa uno degli strumenti d’integrazione tra realtà territoriali diverse  più potente e per tale via elimina qualsiasi opposizione alla sua auto-legittimazione di nuova fonte del diritto, necessaria al fine di costituire i nuovi nuclei economici integrati ben visibili da noi nel loro formarsi sul territorio europeo.

 

 

 

Bibliografia

  • I. Illich, Nella vigna del testo: Per un’etologia della lettura, Cortina 1994;
  • S.J. Gould, Pluralismo darwiniano, in “La Rivista dei libri” n.11, 11/97;
  • E. Eisenstein, La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento, Il Mulino, 1986;
  • D. Parisi, Mente: i nuovi modelli della vita artificiale, Il Mulino, 1999;
  • M. Devy, Velocità di fuga. Cyberculture di fine millennio, Feltrinelli, 1997;
  • F. Pellizzi, La materialità intermedia del virtuale, Bollettino ‘900, – Electronic Newletter of ‘900 Italian Literature, n. 1 del 6/2003;
  • A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, Ed. Armando, 2003.

 

 

 

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento