Si segnala una decisione del giudice di Pace di Gragnano ******************* in tema di restituzione del canone di depurazione versato per inesistenza del servizio da parte del gestore.
La particolarità della decisione consiste nella liquidazione equitativa del canone di depurazione versato facendo riferimento alle risultanze di precedenti giudizi analoghi.
Il giudice, richiamando il D.Lgs.285/2000 ha, tuttavia, riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario soltanto per gli anni 2000 ->2004 ritenendo invece quella del Giudice Tributario per gli anni successivi dal (2005 al 2008) in virtù della legge 248/2005 che aveva attribuito nuovamente alle Commisisioni tributarie la competenza a decidere sulle controversie in tema di canone di fognatura e per la depurazione delle acque reflue.
Si ricorda che sul punto ci sono state due decisioni della Corte Costituzionale
- la n.335/08 con cui( a seguito di ordinanza di remissione proprio del Giudice di pace di Gragnano) è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.14 comma 1 c.d. legge Galli ,stabilendo che non sono dovuti gli oneri per il servizio di depurazione acque reflue se gli impianti di depurazione non esistono o non sono funzionanti.
- la n.39 dell’11 febbraio 2010, n. 39 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 s.m.i., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
La sentenza, una delle prime , dopo le precisazioni del Giudice delle leggi, ha il merito di aver affrontato il problema della restituzione anche in mancanza di una precisa indicazione nelle bollette da parte del gestore di un servizio pubblico CHE AVEVA APPLICATO E RICHIESTO UN CANONE UNITARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ( consumo idrico+ canone di fognatura +canone di depurazione) procedendo ad una liquidazione equitativa del canone di depurazione.
Nell’evidenziare che nella fattispecie probabilmente il comportamento del gestore era suscttibile di ulteriore censura sotto il profilo della correttezza e trasparenza dei rapporti con gli utenti, si ritiene di non condividere l’esclusione del rimborso per il periodo 2005-2008 giacchè il principio dlel’art.5 non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima a differenza di quella abrogata, non può essere assunta, data l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale.
Dott. **************
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Sent. n. 853/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di Gragnano dr. **************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 134/2010 R.G.A.C.
TRA
** rapp.ta e difesa dall’avv. ******************* in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione nel suo studio elett.te dom.ta in Gragnano alla via Volte n. 24
Attrice
CONTRO
** s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti ******, **** e *************** come da mandato in atto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ****************** in Torre Annunziata, ****** III n. 475
Convenuta
Oggetto: restituzione somme.
Conclusioni: Come da verbali e comparse in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice esponeva di essere titolare della utenza idrica n. 2568475, relativa al servizio fornitogli da ** s.p.a. per l’immobile sito in Gragnano alla via ** ; che per l’utenza de qua l’istante pagava fatture, dagli anni 2003 al 2008, sia per le forniture idriche, sia per il servizio di depurazione delle acque reflue;
che la quota depurazione non era dovuta perché non vi era alcun impianto di depurazione, quindi il servizio non era stato reso e la convenuta non poteva pretendere il pagamento;
che detto principio era stato ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2008, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 14 comma I della legge n. 36/1994.
In virtù di ciò l’attrice invocava restituzione delle somme versate nel periodo de quo per la depurazione delle acque reflue, chiedendo ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l’esibizione delle specifiche di pagamento , atteso che ** nelle fatture non aveva specificato l’importo con chiarezza.
Notificata la citazione, si costituiva ** s.p.a. che impugnava la domanda sotto vari profili, in primis eccepiva difetto di giurisdizione, nullità della domanda per incertezza assoluta del petitum, nel merito sosteneva che non era dimostrato che alcune delle somme erano state versate per il canone di depurazione, si opponeva alle richieste istruttorie e concludeva per l’integrale rigetto della domanda con vittoria di spese.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, non veniva articolata nessuna prova, quindi sulle rassegnate conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza.
Motivi della decisione
Va dichiarata provata la legittimazione attiva e passiva in quanto le fatture in atti dimostrano la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, quindi è certo che la causa pende tra le giuste parti. Va rigettata l’eccezione di nullità della citazione in quanto sono sufficientemente chiari il petitum e causa pretendi, l’atto introduttivo del giudizio è comprensibile e la convenuta è stata messa in grado di espletare il diritto di difesa senza limitazioni di sorta.
Circa il difetto di giurisdizione, l’eccezione è particolarmente fondata e va accolta nei limiti in cui si dirà in parte motiva. Invero l’attrice agisce per la restituzione di somme versate dal 2003 al 2008 per canone di depurazione, tuttavia in subiecta materia è intervenuto varie volte il legislatore il quale in un primo momento col dlgs. 285/00, ha stabilito che a partire dal 3/10/2000 il canone di depurazione doveva ritenersi a tutti gli effetti un corrispettivo di diritto privato e non più un tributo, per cui, a partire da quella data, ogni controversia era di competenza del Giudice ordinario. Di poi con la legge 48/2008 ha attribuito nuovamente alle Commissioni Tributarie competenza a decidere sulle controversie in tema di canoni di fognature e depurazione. Deriva pertanto che il G.O. è competente a decidere solo per le debenze relative agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, quindi per gli anni 2003 e 2004 va dichiarata la giurisdizione del G.O., per gli anni successivi va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. essendo competente a decidere il Giudice **********.
Passando ora al merito della causa, si osserva che il Giudicante è chiamato su azione di restituzione, che preliminarmente prevede l’obbligo di un’ accertamento negativo, volto ad evidenziare l’inesistenza dell’obbligazione pretesa, orbene soccorre all’attrice proprio la richiamata sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 14 comma I, cd. Legge Galli, stabilendo che non sono dovuti gli oneri per il servizio di depurazione acque reflue se gli impianti non esistono o, se esistono, non sono funzionanti.
Invero, essendo il contratto di somministrazione, un contratto a prestazioni corrispettive, nel caso si contesti che un servizio sia stato reso, spetta all’altra parte di dare la prova positiva, e solo in questo caso può pretendere il pagamento del corrispettivo. Nel caso de quo l’attrice sostiene di non aver ricevuto il servizio di depurazione, quindi spettava a ** s.p.a. di dare la prova di averlo reso, e solo in questo caso, poteva pretendere il pagamento. ** s.p.a. non solo non ha provato di aver provveduto a depurare le acque reflue, ma è fatto notorio che nè il Comune di Gragnano né il gestore del servizio idrico hanno mai costruito e/o si sono mai serviti di qualche depuratore per rendere all’utente il servizio richiesto nella fattura.
Emerge quindi che il servizio non è stato reso all’utente (né poteva essere altrimenti per l’assenza di depuratori e/o impianti di depurazione), quindi le somme versate a tale titolo dall’attrice non erano dovute.
Quanto all’entità delle somma versata, in effetti nelle fatture in atti non è richiamata la voce canone di depurazione, tuttavia il Giudice si convince che sia compresa nell’importo complessivo perché in altri giudizi similari (cfr. R.G. 5120/04 *** c/o ** s.p.a. sent. 8/6/2009) sono state prodotte fatture identiche in cui era annotato che l’importo era comprensivo del canone di depurazione. E’ chiaro che, una volta convinto di ciò, l’eventuale ordine di esibizione, o una CTU avrebbe avuto il solo scopo di stabilire con esattezza il quantum, ma il Giudicante ha ritenuto di non aggravare il processo di spese superflue ben potendo determinare l’ammontare del canone di depurazione in via equitativa, criterio cui è sempre possibile ricorrere quando è incerto il solo quantum, non anche l’an.
Considerato che in giudizi analoghi il canone di depurazione era pari a circa il 25 % dell’importo della fattura, il Giudicante ritiene accertato oltre ogni dubbio che deve restituirsi all’attrice il 25 % delle somme pagate negli anni 2003 e 2004.
Dall’esame dei documenti contabili risulta provato che nel 2003 per forniture idriche e servizio di depurazione l’attrice ha pagato la fattura n. 011827 di euro 159.30 , pertanto in virtù del criterio di cui sopra spetta all’attrice la restituzione del 25% di detta somma pari ad euro 39.82 , al pagamento della quale va condannata ** s.p.a. con interessi legali dalla costituzione in mora essendo esclusa mala fede della convenuta perché al momento della richiesta era in vigore l’art. 14 comma I legge Galli. Per la medesima ragione l’attrice non può invocare nessun risarcimento, essendo la convenuta in buona fede.
Considerato che la convenuta è stata messa in mora subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale per il principio della soccombenza va condannata alla refusione delle spese processuali, che si compensano però al 50% per l’esito globale della domanda.
PQM
Il Giudice di Pace di Gragnano dott. **************** ogni altra istanza, richiesta ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in atti così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. per le debenze relative al canone di depurazione degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;
2) accoglie la domanda per gli anni 2003 e 2004 per quanto di ragione, condanna ** s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. a restituire all’attore la somma di euro39.82 per le causali di cui in narrativa oltre interessi legali dalla costituzione in mora;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che, liquidate per intero in euro 500.00 si liquidano al 50% in euro 250.00 di cui euro 50.00 per spese oltre rimborso forfetario IVA e CPA, se dovute, con distrazione al legale dell’attrice, dichiaratosi antistatario;
4) dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Gragnano il 30/04/2010 Il G.d.p. dr. Raffale *******
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