Interruzione della gravidanza in caso di diagnosi infausta e il ruolo dei singoli genitori in riferimento alla decisione da intraprendere

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Una recente sentenza adottata dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la n. 13 del 2010, ha fatto luce sulla determinazione dei singoli genitori nella scelta se portare a termine o meno una gravidanza a fronte di una diagnosi infausta.

Altri temi toccati dalla sentenza riguardano la natura giuridica della responsabilità medica e della, eventuale, responsabilità della struttura sanitaria.

Illuminanti argomentazioni sono poi state spese dalla suprema Corte anche in merito alla definizione del concetto di danno esistenziale oltre che alla sua quantificazione1.

 

IL FATTO

Una donna sposata ed in cura presso un presidio ospedaliero aveva partorito un bambino con gravi malformazioni a causa di una errata, oltre chè non tempestiva, diagnosi che aveva indotto la mamma in errore circa le condizioni fisiche del nascituro.

La donna ricoverata all’ottava settimana di gravidanza era stata sottoposta a indagine ecografia senza che venisse riscontrato alcun difetto del feto che, peraltro, a quella data non era in alcun modo riscontrabile.

Il medico che seguiva la gestante le aveva prescritto un esame ecografico da eseguire nel più breve tempo possibile ed una volta eseguita la ecografia la stessa non aveva rivelato la patologia da cui il feto era affetto.

La diagnosi di malformazione era stata riscontrata solo a seguito della successiva ecografia, quando era decorso il termine, previsto dalla legge 194 del 1978, di novanta giorni entro il quale – nel caso di anomalie o malformazione del concepito – la futura mamma può scegliere se continuare o meno la gestazione.

A causa di una errata lettura della ecografia (la seconda in ordine cronologico) e del ritardo nella esecuzione della terza la coppia aveva perso la possibilità di scegliere se interrompere o meno la gravidanza.

In primo grado il Tribunale di Spoleto (con decisione assunta il 25 settembre 1997) aveva rigettato la domanda proposta dai coniugi mentre la Corte di Appello di Perugia (con sentenza del 28 ottobre 2004 – 25 gennaio 2005) aveva in parte accolto l’appello degli stessi, condannando la Azienda sanitaria al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei genitori.

Al contempo, i giudici di appello hanno escluso la responsabilità del medico radiologo poiché lo stesso risultava assente il giorno in cui fu svolta la ecografia.

Circa la relazione, rectius il rapporto, instauratosi tra la paziente e la struttura sanitaria la stessa era da ascrivere ad un rapporto di tipo contrattuale regolamentato dalla fattispecie di cui all’art. 1218 c.c., secondo il quale il paziente deve fornire gli estremi dell’inesatto adempimento mentre spetta al debitore (id est: la clinica) dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento.

La Corte nel liquidare i danni li quantificava distinguendo tra il danno patrimoniale e il danno morale soggettivo, oltre al cd danno esistenziale.

Inoltre, riconosceva tali spettanze ad entrambi i coniugi.

 

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Contro la sentenza della Corte di Appello hanno presentato ricorso per Cassazione la gestione liquidatoria della Asl mentre hanno resistito i coniugi.

Altro ricorso è stato presentato dalla Azienda Usl al quale si sono opposti sia i coniugi sia la Gestione liquidatoria.

Quello che preme analizzare in questa sede non attiene allo scrutinio completo dei motivi oggetto di ricorso quanto ad alcuni aspetti relativi ai seguenti argomenti: la natura giuridica della responsabilità dei medici; il perimetro della risarcibilità del danno.

 

1. La natura giuridica della responsabilità dei medici

A tale proposito riportiamo nel sottostante Box l’orientamento consolidato della Corte, ribadito con la citata sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 11 gennaio 2008, n. 577

Responsabilità dell’Ospedale

Responsabilità del medico

Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale…, comporta la conclusione di un contratto.

L’obbligazione del medico dipendente della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul ‘contatto sociale’, ha natura contrattuale

La sentenza, n. 13/2010, della Cassazione fa riferimento alla responsabilità contrattuale del medico, richiamando l’art. 1218 c.c., in quanto inerisce all’esercizio di attività di tipo professionale.

Nel rapporto tra sanitario e utente l’obbligazione del primo è considerata una obbligazione di mezzi e non di risultato (a meno che non si tratti di una prestazione di chirurgia estetica che per le sue caratteristiche intrinseche richiede il raggiungimento di un determinato risultato).

Il medico si impegna a fornire al paziente le proprie conoscenze, oltre a tutti gli accorgimenti e alle regole tecniche e scientifiche in maniera diligente senza, però, garantire il risultato.

Ciò presuppone che la non attribuibilità della responsabilità a carico del debitore, id est: il professionista medico, richiede che lo stesso dimostri la non imputabilità del fatto specifico che ha provocato l’evento stesso.

La responsabilità medica non si limita alla prestazione di tipo medico ma coinvolge il più ampio concetto di ‘assistenza sanitaria’ che nel caso specifico comprende anche l’utilizzo delle apparecchiature.

Risulta, pertanto, più appropriato parlare di responsabilità sanitaria anziché di responsabilità medica.

 

2. Il perimetro della risarcibilità del danno

Riportiamo l’orientamento comunitario elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Sentenza del 2.6.09 sul ricorso n. 31675/04), relativa alla responsabilità della struttura sanitaria, in quanto esso costituisce una autorevole interpretazione della Convenzione europea che risulta essere vincolante per tutti gli Stati membri.

Gli Stati hanno l’obbligo di mettere in campo un quadro regolamentare che imponga agli ospedali, sia pubblici che privati, l’adozione di misure volte ad assicurare il rispetto dell’integrità fisica e morale dei pazienti.

Per questo motivo occorre loro garantire l’accesso alle informazioni mediche così come devono essere posti in condizione di potere esprimere un consenso scritto al trattamento terapeutico.

Circa la tutela risarcitoria, l’attuale ordinamento giuridico, alla luce del dettato costituzionale, ha comportato una rivisitazione del concetto di danno non patrimoniale, trattandosi di una categoria che finisce per comprendere ciascuna ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.

Sia il danno morale sia quello biologico danno, quindi, diritto al loro risarcimento a favore della paziente, poiché l’art. 32 Costituzione consente di affermare che, comunque, trattandosi di danni connessi alla violazione di un articolo della magna Carta, essi vanno annoverati tra quelli risarcibili.

Sul punto la Cassazione (sentenza n. 26972/2008) aveva già dichiarato che “nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula ‘danno morale’ non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”.

Ciò a significare che in presenza di reato è risarcibile sia il danno non patrimoniale relativo alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili sia quello conseguente “alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all’ordinamento (omissis)”.

Nel caso specifico, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1218 c.c., i giudici della suprema Corte hanno ritenuto che il danno da prendere in considerazione debba essere omnicomprensivo.

Ciò a significare che il danno risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto della gestante.

Procedendo nella disamina della decisione si legge che “Lo stato patologico ed il pericolo grave per la salute rilevano, infatti, solo ai fini del perfezionamento della fattispecie per l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, ma una volta che esso si è perfezionato, non operano come limitazione della responsabilità del sanitario inadempiente”.

Di conseguenza va risarcito sia il danno alla salute in senso stretto sia il danno economico cagionato a seguito della condotta inadempiente del sanitario (nesso di causalità adeguata).

Il rapporto contrattuale che è alla base dell’obbligazione del sanitario per i danni cagionati a seguito della sua condotta inadeguata riverberano i propri effetti anche nei confronti del padre.

Infatti, se è vero che il padre non ha un diritto a intervenire nella decisione di interrompere la gravidanza che spetta esclusivamente alla madre è altrettanto vero che il danno provocato da inadempimento del sanitario produce effetti diretti ed immediati anche nei suo riguardi.

A tale proposito richiamando precedenti pronunce la Corte ha ribadito che “Qualora l’imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all’aborto, e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del padre”.

Il perimetro della risarcibilità del danno va, quindi, determinato sia quantificando il danno patrimoniale che si determina tenendo conto “non solo del ‘differenziale’ tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio ‘sano’ e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto dal deficit (omissis)” sia intendendo il danno non patrimoniale come una categoria alla quale ascrivere “ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo”.

 

Dott. Giovanni Modesti2

 


1 A fronte della sterminata letteratura prodotta sull’argomento sia consentito rimandare, anche per i richiami giurisprudenziali e dottrinali in essi contenuti, a Modesti G.: Il consenso informato al trattamento medico-chirurgico. Responsabilità civile e penale del medico nei riguardi del paziente¸ www.iureconsult.com/areatema/responsabilità/medico/index.htm; (agosto 2005) ; La responsabilità medica alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Per una rifondazione della responsabilità medica, www.overlex.com (febbraio2007); Quando la responsabilità del chirurgo si estende anche alla clinica (Nota a sentenza Cassazione n. 18805 del 28 agosto 2009), Panorama della Sanità n. 41 del 02 novembre 2009; L’assenza di consenso informato non produce sempre la condanna da parte del medico a risarcire il danno (nota a sentenza Cassazione n. 2847 del 9.2.2010); Panorama della Sanità, n. 14 del 12.04.2010;

2 L’Autore è docente incaricato presso la Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”, di Chieti al C.d.L. in Tecnico di Laboratorio Biomedico e al C.d.L. in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Specialistica, di Diritto Pubblico e Diritto Privato.

Modesti Giovanni

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