1. Premessa
2. Norme di immediata applicazione
3. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti: le disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009.
4. Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2013-2015
5. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento
1. Premessa
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010 n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2010, “Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, indica i tempi di applicazione del Decreto Brunetta in materia di contrattazione integrativa e di premialità.
La Circolare non può peraltro non essere letta con le previsioni del D. L. 78/2010 in fase di conversione in legge, il cui testo, dopo la fiducia votata al Senato sul maxiemendamento, sembra potersi considerare come definitivo.
2. Norme di immediata applicazione
Secondo la Circolare sono di immediata applicazione:
a) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa.
I contratti integrativi, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165 del 2001, devono essere corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell’economia e finanze d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo.
Nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli “appositi schemi”, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare gli schemi già in uso, accompagnando, in ogni caso, la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l’erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l’interesse specifico della collettività.
La relazione illustrativa, infatti, secondo la legge deve fra l’altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (articolo 40-bis, comma 4, nuovo testo).
La relazione illustrativa deve distintamente illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.
b) Il sistema dei controlli.
Sono di immediata applicazione i controlli sui contratti integrativi previsti dall’articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 che sostituisce il testo dell’articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
La materia dei controlli sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualità.
Più precisamente, il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:
a) dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite “imperative” e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
c) delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione “teleologica” della contrattazione integrativa a merito e produttività (con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali);
d) della compatibilità economico-finanziaria;
e) dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
c) Le sanzioni.
Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall’articolo 40, comma 3- quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.
Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Inoltre, il medesimo articolo, dispone che in caso di superamento dei vincoli finanziari, comunque accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell’economia e delle finanze, è fatto “obbligo di recupero” nella sessione negoziale successiva (articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo).
Si sottolinea che le suddette disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall’anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.
Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dall’articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo, relativamente alla contrattazione integrativa, si segnala che il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 7, nuovo testo).
3. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti: le disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009.
Ai sensi dell’art. 65, c. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni sono tenute all’adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi), a prescindere dall’anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.
E’ da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede una sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che comporta la cessazione e la conseguente non applicabilità dei contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011.
I termini su indicati, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2012, per le amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali nonché del Servizio sanitario nazionale.
In merito all’applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo.
Entro il 31 dicembre 2010 quindi, i contratti integrativi, per evitare la sanzione dell’inapplicabilità’ (articolo 65, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009), dovranno adattare i contenuti sulla base di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti la definizione degli “ambiti riservati”, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, e dalle disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del d.lgs. n. 150 del 2009.
Tale inapplicabilità per Regioni, Enti Locali e Servizio Sanitario Nazionale si verifica, come prima evidenziato, al 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2011.
Per quanto attiene l’adeguamento previsto “alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati” occorrerà verificare attentamente se i contratti integrativi dispongono in materie riservate ovvero non espressamente rinviate a questo livello contrattuale.
Al riguardo, rileva sia il comma 3-bis che il comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato dall’articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009.
In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che:
a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;
b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;
d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.
Pertanto
a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l’ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;
b) in tali materie – esclusa la contrattazione – la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell’informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali.
Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.
Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’informazione.
Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all’attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).
Tutte le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei sistemi di valutazione, ad “adeguare” i vigenti contratti integrativi ai principi di selettività e concorsualità enunciati dal Titolo III del decreto legislativo citato.
Ne discende, peraltro, che i “nuovi” contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del n. d.lgs. 150 del 2009, sono soggetti all’applicazione delle nuove regole. I contratti integrativi attualmente vigenti, ma stipulati in data antecedente, invece, potranno essere applicati sino a quando non intervenga un nuovo contratto integrativo che proceda all’adeguamento di cui all’articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine ultimo per disporre l’adattamento, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole.
4. Disposizioni la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2013-2015.
Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire, secondo la circolare dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l’entrata in vigore, ma che alla luce del D. L. 78/2010 vanno rinviate al 2013.
E’ questo il caso:
a) della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo);
b) delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009;
c) del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009);
Analogamente, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” di cui all’articolo 40, comma 3-quater, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 17, del D. L. 78/2010, “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, le norme di cui sopra saranno applicabili dal 2013.
5. Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni in caso di inadempimento.
Il comma 4 dell’articolo 40-bis, nuovo testo, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini:
a) i contratti integrativi stipulati;
b) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo;
d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell’economia, sulla base degli schemi già approntati, ai fini dell’inoltro alla Corte dei conti (adempimento già previsto dall’articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008);
e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.
Per l’adempimento di cui al punto e) le amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’apposito modello di rilevazione previsto dalla nuova normativa, che è in corso di predisposizione.
Per quanto attiene la pubblicazione sui siti web, si segnala, inoltre, l’articolo 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, che dispone, nell’ambito degli obblighi finalizzati a garantire una maggiore trasparenza, la pubblicazione sul sito istituzionale delle amministrazioni, tra l’altro, dell’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dell’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonché dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti.
Agli obblighi di pubblicazione del contratto integrativo fanno riscontro gli ulteriori obblighi di comunicazione (anche a fini di controllo oltre che di monitoraggio), previsti dai commi 3 e 5 dell’articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo.
Si prevede che le amministrazioni trasmettano alla Corte dei Conti, tramite il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
Infine, il comma 5 dell’articolo 40-bis sancisce specifici obblighi per le amministrazioni di trasmissione per via telematica all’ARAN ed al CNEL del contratto integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il termine per l’inoltro e’ fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione.
In tutti i casi di mancato adempimento dei predetti obblighi è prevista la sanzione generale consistente nel divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base del principio del tempus regit actum, si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall’anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.
dott. Carlo Rapicavoli
Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
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