Tar Lazio – Sentenza n. 31634-2010 (Delibera di non ammissione alla classe successiva – inserimento nel giudizio finale del voto in discipline i cui rispettivi docenti risultano assenti nella seduta – illegittimità).
L’Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.
Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici.
È pertanto illegittima la delibera di non ammissione alla classe successiva qualora, oltre al giudizio espresso all’unanimità dal Consiglio di Classe, risulti attribuito il voto finale in una disciplina senza che il corrispondente docente sia stato presente alla seduta, e senza che risulti la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.
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