Tar Abruzzo – Sentenza n. 582-2010 (Conferimento dell’incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica e sportiva – giurisdizione del Giudice ordinario).
L’incarico coordinatore provinciale di Educazione Fisica e Sportiva, giacché riservato a personale già di ruolo, non comporta una “assunzione” bensì solo una diversa connotazione del rapporto d’impiego già in essere; pertanto non sussiste la giurisdizione (residuale) del giudice amministrativo attribuita solo per le procedure concorsuali che comportino l’instaurazione del rapporto d’impiego pubblico.
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