Tribunale di Chieti – Sentenza n. 536-2010 (Decadenza dal servizio – inapplicabilità – qualificazione del provvedimento quale licenziamento – illegittimità – reintegrazione ex art. 18 Statuto dei lavoratori).
L’istituto della decadenza, di cui al D.P.R. n. 3/1957, a seguito dell’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, non appare più applicabile, come del resto espressamente sancito dall’art. 146 del CCNL di comparto.
Trovano invece applicazione le norme relative al rapporto di lavoro subordinato nell’impresa (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) e lo Statuto dei lavoratori, come richiamato dall’art. 51 del D.Lgs. n.165/2001, e pertanto il provvedimento impugnato va qualificato quale licenziamento.
Orbene, tale licenziamento non appare certamente legittimo, in quanto, essendo stata contestata un’assenza dal servizio, non è stato osservato quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di assenza ingiustificata: convocazione scritta del dipendente con invito ad essere assistito da un procuratore o rappresentante sindacale; affissione del codice disciplinare; competenza del Direttore generale regionale. Devesi quindi applicare l’art. 18 L. n. 300/70.
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