Tribunale di Chieti – Sentenza n. 508-2010

giurisprudenza 14/10/10

Il divieto ex art. 1 comma 56 bis L. 662/1996 non poteva – e non può a tutt’oggi – riguardare i professori-avvocati in quanto per loro vi era – e vi è – una norma speciale, l’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria sia da quella della scuola secondaria di II grado.

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