Esame avvocato: va sospeso, ai fini della ammissione con riserva alle prove orali, il provvedimento di non ammissione alle stesse privo di motivazione
E’ questo il principio con cui il Tar Milano, con ord. n. 1038/2010 ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale volo all’annullamento del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali per l’abilitazione forense
In particolare, il TAR Lombardia ha ordinato l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale “visti i contrasti giurisprudenziali anche recenti sulla questione sottesa alla censura di difetto di motivazione, nonché la pendenza sul punto della questione di costituzionalità sollevata dalla sezione e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato”.
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2010, proposto da:
…….., rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso il so studio in Milano, piazzetta Guastalla, 5;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
Sottocommissione Esame Avvocato Sessione 2009 Presso Corte D’Appello di Milano, Sottocommissione Esame Avvocato Sessione 2009 Presso Corte D’Appello di Napoli;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense (sessione 2009/2010), nonchè di tutti gli atti preordinati e connessi; provvedimento costituito dal verbale della 20.ma sottocommissione presso la Corte di Napoli in data 20.4.2010, limitatamente alla parte i cui ha espresso giudizio sfavorevole di una sola delle 3 prove scritte svolte dalla ricorrente contenute nella busta contrassegnata con il numero 2672 e precisamente la prova scritta relativa alla traccia n. 1 di diritto penale alla quale è stata attribuita la votazione di punti 28.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 il dott. ***************** e uditi per le parti gli avvocati ************* per la ricorrente e **************** per l’Avvocatura dello Stato;
Visti i contrasti giurisprudenziali anche recenti sulla questione sottesa alla censura di difetto di motivazione, nonché la pendenza sul punto della questione di costituzionalità sollevata dalla sezione e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Accoglie e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato ai soli fini di consentire l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali per l’abilitazione, fermo restando che ogni altra determinazione dell’amministrazione è subordinata all’esito del giudizio di merito.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 31 marzo 2010.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente, Estensore
*************, Referendario
*****************, Referendario
IL PRESIDENTE ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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