E’ questo il principio con cui il TAR Genova con ord. n. 380/2010 ha accolto l’istanza di sospensiva connessa al ricorso principale finalizzato all’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione forense privo di alcuna motivazione.
In particolare, per il Tar Ligure va ordinata la ricorrezione degli elaborati “Rilevato che la mancanza di correzioni o glosse e, soprattutto, l’assoluta identità del voto – finanche nelle valutazioni espresse su ogni singolo elaborato da ciascun commissario – conseguito in tre distinte e differenti prove, costituiscono spie dell’eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria”.
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2010, proposto da:
…….., rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e *****************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di mancato superamento delle prove scritte e di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, emesso dalla Commissione costituita presso la Corte di Appello di Genova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 l’avv. ************* e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Rilevato che la mancanza di correzioni o glosse e, soprattutto, l’assoluta identità del voto – finanche nelle valutazioni espresse su ogni singolo elaborato da ciascun commissario – conseguito in tre distinte e differenti prove, costituiscono spie dell’eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, ad una nuova valutazione delle prove scritte del ricorrente, a mezzo di una diversa sottocommissione operante presso la Corte d’appello di Cagliari;
Fissa per il giorno 10 febbraio 2011, alle ore 9,30, l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
***************, Presidente
************, Consigliere
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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