E’ proporzionato alla gravità dell’episodio, avuto riguardo all’utilizzo dei locali del circolo ricreativo per finalità illecite, il provvedimento di cessazione delle autorizzazioni di PS

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E’ questo il principio cui la I sezione del TAR Lecce con l’ordinanza in rassegna n. 741/2010 ha respinto l’istanza di sospensione connessa al ricorso principale proposto per l’annullamento del provvedimento di cessazione delle autorizzazioni di PS a seguito del rinvenimento, all’interno del circolo privato in questione, di un quantitativo di sostanza stupefacente in uno all’occorrente per il suo confezionamento in singole dosi;

Per il TAR Lecce, infatti, nella fattispecie concreta appare preponderante la tutela dell’ordine pubblico e la conseguente necessità di assicurare la corretta gestione di attività ricreative da parte di privati.

 

 

Avv. ****************

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2010, proposto da:

……., rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Lecce, via Monti, 40;

contro

Comune di Scorrano, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso *********************** in Lecce, via 95 ************, 9; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n. 27 del 25 giugno 2010 prot. n. 7503 con cui il Sindaco di Scorrano, a seguito della nota 9 ottobre 2010 con cui la Questura di Lecce ha proposto la revoca della autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ha disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata e la chiusura immediata del circolo medesimo; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale ed in particolare del citato provvedimento 9 giugno 2010 Cat. 23/2010 della Questura di Lecce – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scorrano e di Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori ***** in sostituzione di ********, ***************, ******;

 

Premesso che il ricorrente, nella qualità di presidente di un circolo privato avente scopi ricreativi e culturali , impugna il provvedimento con il quale il Sindaco di Scorrano ha disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno del club e la chiusura immediata del circolo ;

considerato che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato a motivo del rinvenimento , all’interno del circolo privato in questione, di un quantitativo di sostanza stupefacente in uno all’occorrente per il suo confezionamento in singole dosi;

considerato che, in esito alla attività investigativa svolta dai CC di Maglie, il ricorrente è stato denunciato alla competente A.G. per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefante , contemplato dall’art 73 del d.p.r. 309/90;

rilevato che il ricorrente ha abusato delle autorizzazioni di pubblica sicurezza con conseguente venir meno dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore;

rilevato che il provvedimento impugnato risulta proporzionato alla gravità dell’episodio, avuto riguardo all’utilizzo dei locali del circolo ricreativo per finalità illecite;

ritenuto, infine, che nella fattispecie concreta appare preponderante la tutela dell’ordine pubblico e la conseguente necessità di assicurare la corretta gestione di attività ricreative da parte di privati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

Respinge la suindicata domanda cautelare

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*************, Primo Referendario, Estensore

***************, Referendario

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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